Dal 21 gennaio 1998 e' pagabile, presso le banche sottoindicate, la
cedola n.  16 d'interesse  relativa al trimestre  21 ottobre  1997 20
gennaio  1998 del  prestito  1994/2004 indicizzato  di nominali  lire
1.000 mld (UIC  50816) nella misura dell'1,7%,  al lordo dell'imposta
sostitutiva del 12,50%:
  Istituto Bancario San Paolo di  Torino S.p.a. - Banca nazionale del
lavoro S.p.a.  - Banco di Napoli  S.p.a. - Banco di  Sicilia S.p.a. -
Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito
italiano S.p.a. - Banca di Roma  S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di
Roma) -  Banca commerciale  italiana S.p.a. -  Cassa di  risparmio di
Calabria  e Lucania  S.p.a. -  Banca  popolare di  Novara S.c.r.l.  -
Istituto  di  credito  delle  casse di  risparmio  italiane  -  Banca
nazionale  dell'agricoltura   S.p.a.  -  Cassa  di   risparmio  delle
provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram
S.p.a.  - Banca  popolare  di Sondrio  S.c.r.l.  - Credito  artigiano
S.p.a.
   Si comunica inoltre che:
  il tasso di  interesse trimestrale lordo posticipato  per la cedola
n.  17, pagabile  dal  21  aprile 1998,  resta  fissato nella  misura
dell'1,6% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi
saranno  indicizzati  al  Rome  Interbank Offered  Rate  a  tre  mesi
(RIBOR). La  quotazione del RIBOR sara'  rilevata dalle pubblicazioni
effettuate  a  cura  ATIC-MID   sulle  pagine  del  circuito  Reuters
(attualmente  RIBO), nonche'  sui principali  quotidiani economici  a
diffusione nazionale. Tali interessi vanno determinati utilizzando il
tasso trimestrale equivalente calcolato  secondo la seguente formula,
maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% piu' vicino:
                   T = (RIBOR + 1)     (0,25) - 1
  dove  T e'  il  tasso  trimestrale equivalente  e  RIBOR e'  quello
rilevato il quarto  giorno lavorativo antecedente il  primo giorno di
godimento  della  cedola (21  gennaio,  21  aprile,  21 luglio  e  21
ottobre).
  N.B. -  Ai sensi  dell'art. 2,  comma 12,  della legge  23 dicembre
1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello
Stato sono da  intendersi a tutti gli effetti debito  dello Stato; la
Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  ne  effettua  la  gestione  in  nome,
nell'interesse e  per conto  del Ministero del  tesoro, ai  sensi del
decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.