Con  decreto  ministeriale  n.  23808  del  26  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1996 al  30 aprile 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Biophar
laboratori chimici,  con sede in  Roma e unita' di  Atella (Potenza),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 36  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 28  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  18  unita', su  un  organico
complessivo di 22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Biophar  laboratori chimici,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23809  del  26  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  gennaio 1996 al 31 luglio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla a  r.l.  Istituto
cooperativo vigilanza,  con sede in  Rotondella (Matera) e  unita' di
Rotondella (Matera), per  i quali e' stato stipulato  un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  40  ore  settimanali  a 25,80  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
50 unita', su un organico complessivo di 50 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
30 maggio 1997, n. 22828.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla a  r.l. Istituto cooperativo vigilanza, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23810  del  26  novembre  1997,  e'
autorizzata,  per il  periodo dal  16 settembre  1993 all'8  novembre
1993, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Mataf di Matteo Tavaglianti e Figli, con sede
in Putignano  (Bari) e  unita' di  Putignano (Bari),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  21 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di
26 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Mataf di  Matteo Tavaglianti  e
Figli, a corrispondere i particolari  benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 23811 del 26 novembre 1997, e' disposta
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E.,
con sede in Bologna e unita' di Rieti, per i quali e' stato stipulato
un  contratto collettivo  aziendale  che ha  stabilito una  riduzione
dell'orario di  lavoro da 40  ore a 20  ore medie settimanali  per 53
unita' su 74  in organico, per il  periodo dal 1 novembre  1995 al 31
ottobre 1996.
  Con decreto ministeriale n. 23812 del 26 novembre 1997, e' disposta
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E.,
con  sede in  Bologna e  unita' di  Benevento, per  i quali  e' stato
stipulato  un contratto  collettivo  aziendale che  ha stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  26,24  ore  medie
settimanali per 118 unita' su  un organico complessivo di 128 unita',
per il periodo dal 1 novembre 1996 al 31 ottobre 1997.
  Con decreto ministeriale n. 23813 del 26 novembre 1997, e' disposta
la  proroga  della  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984,  n. 863, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. S.I.T.E., con  sede in Bologna e unita' di  Rieti, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a 20  ore  medie
settimanali per  53 unita' su  74 in organico,  per il periodo  dal 1
novembre 1996 al 31 ottobre 1997.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23826  del  27  novembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 30 settembre  1997 al  29 settembre
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Prima, con  sede in  Milano e  unita' di  San Mauro  Torinese
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 24  unita', su un organico
complessivo di 31 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Prima,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23827  del  27  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 30 giugno 1997 al  2 giugno 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Vogliazzi
specialita'  gastronomiche,  con  sede in  Caresanablot  (Vicenza)  e
unita' di Caresanablot  (Vicenza), per i quali e'  stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 24  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
72 unita', su un organico complessivo di 150 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori    dipendenti   dalla    S.p.a.   Vogliazzi    specialita'
gastronomiche, a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23828  del  27  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 novembre 1996 al  31 ottobre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Bergamon, con
sede in  Ariccia (Roma) e  unita' di Ariccia  (Roma), per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  38,7  ore
settimanali a 19,37 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 15 unita', su un organico complessivo di
53 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Bergamon,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23829  del  27  novembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 6  maggio 1997 al 5  maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica,
con sede in Torrecuso (Benevento)  e unita' di Torrecuso (Benevento),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  16  unita', su  un  organico
complessivo di 16 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23830  del  27  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1995 al  14 febbraio 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Simonazzi Sud, con sede in  Modugno (Bari) e
unita' di Modugno (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 24  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
27 unita', su un organico complessivo di 27 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Simonazzi Sud,  a corrispondere i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni  nella legge  19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23831  del  27  novembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1994 al 31  marzo 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla   S.p.a.  Pelliccerie   Francetich,  con   sede  in
Montegaldella (Vicenza)  e unita'  di Montegaldella (Vicenza),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  28 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di
21 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Pelliccerie   Francetich,  a
corrispondere i  particolari benefici previsti  dai commi 2 e  4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148,  convertito, con  modificazioni nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23832  del  27  novembre  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 7  luglio 1995 al 6  luglio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N., con  sede in Napoli e unita' di
Cantiere  INPS sede  provinciale  di  Napoli, per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 00
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 21 unita', di cui 12 lavoratori parttime da 37 a 25
ore medie  settimanali, 6 lavoratori  parttime da  33 a 24  ore medie
settimanali, 2  lavoratori da  28,5 a 22,5  ore medie  settimanali, 1
lavoratore  da 22,5  a 18,5  ore  medie settimanali,  su un  organico
complessivo di 33 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  P.E.L.M.A.N., a  corrispondere i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni  nella legge  19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23833  del  27  novembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Lorini, con  sede in  Vimodrone (Milano)  e
unita'  di Ferentino  (Frosinone) e  Pomezia (Roma),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  30 ore medie  settimanali dal  21 febbraio 1995  al 31
marzo 1995 e da 40 a 32 ore medie settimanali dal 1 aprile 1995 al 20
febbraio 1996 nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 64 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
30 maggio 1997, n. 22834.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Lorini,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni  nella legge  19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23859   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 3  ottobre 1995 al 29 settembre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di
Fara, con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e unita' di Fara Vicentino
(Vicenza),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
116 unita', su un organico complessivo di 206 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.   Manifatture   di  Fara,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23860   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1996 al  31 dicembre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Proedi, con
sede in Brescia  e unita' di Brescia, per i  quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 2 unita', di cui 1 lavoratore a parttime da 30 a 20
ore medie settimanali, su un organico complessivo di 5 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale   della   previdenza    dei   giornalisti   italiani   (ove
interessato), sono altresi' autorizzati,  nell'ambito di quanto sopra
disposto in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Proedi, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23861   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 gennaio 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con
sede in  Roma e  unita' di Roma,  per i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
44 unita', su un organico complessivo di 51 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Hauswagen,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23862   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 gennaio 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Autocentri
Balduina, con  sede in Roma  e unita' di Roma,  per i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 40 ore  settimanali a
31,50 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori  pari a  130 unita',  su  un organico  complessivo di  152
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Autocentri   Balduina,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23863   del  5  dicembre  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  gennaio 1997 al 30 giugno 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l. Acam, con
sede in  Bologna e unita' di  Unita' nazionali, per i  quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 44 unita', su un organico complessivo di 66 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.c. a  r.l. Acam,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.