IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela  e   la valorizzazione   delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazioni di  origine dei
vini;
  Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  prodotti nelle  regioni e
province autonome del  territorio nazionale e sono  stati approvati i
relativi disciplinari di produzione;
  Visti  in particolare  gli articoli  2 dei  citati disciplinari  di
produzione  che  prevedono  la   possibilita'  di  utilizzare,  nella
designazione  e  presentazione  dei  vini da  tavola  ad  indicazione
geografica  tipica  prodotti nel  territorio  delle  regioni e  delle
province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85   %  da  uno  dei  vitigni
raccomandati e/o autorizzati previsti dai detti articoli, il nome del
vitigno stesso;
  Visti  i decreti  dirigenziali con  i quali  sono stati  modificati
alcuni disciplinari di produzione  dei vini ad indicazione geografica
tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visti  i  decreti dirigenziali  con  i  quali sono  state  previste
disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalita',
della disciplina  concernente la produzione e  la commercializzazione
dei vini ad indicazione geografica tipica;
  Viste le richieste presentate  dagli interessati intese ad ottenere
la possibilita' di utilizzare, nella designazione e presentazione dei
vini  da  tavola  ad  indicazione  geografica  tipica,  prodotti  nei
territori delle  regioni e  delle province autonome,  il nome  di due
vitigni scelti  tra quelli  previsti negli  articoli 2  suddetti come
utilizzabili   nella  designazione   e  presentazione   del  prodotto
ottenuto, qualora  detti vini  siano ottenuti  da uve  provenienti da
vigneti,  composti  nell'ambito  aziendale,  esclusivamente  dai  due
vitigni di cui trattasi;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini che,  in accoglimento  delle richieste
suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni
e  province autonome,  prevede che  i vini  da tavola  ad indicazione
geografica tipica  possano utilizzare il  riferimento al nome  di due
vitigni  scelti tra  quelli elencati  nei rispettivi  disciplinari di
produzione come  utilizzabili nella designazione e  presentazione dei
prodotti ottenuti, purche'  i vini di cui trattasi  siano ottenuti da
uve provenienti al 100% dai due vitigni interessati;
  Visto  il decreto  dirigenziale 9  ottobre 1995  con il  quale sono
state  riconosciute le  indicazioni geografiche  tipiche "Alta  Valle
della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val
di Magra", "Toscano"  o "Toscana" per i vini  prodotti nel territorio
della regione Toscana e sono  stati approvati i relativi disciplinari
di produzione;
  Visto  il decreto  dirigenziale 22  novembre 1995  con il  quale e'
stata  riconosciuta la  indicazione geografica  tipica "Orcia"  pei i
vini  prodotti  nel territorio  della  regione  Toscana ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto dirigenziale 26 febbraio 1996 recante integrazione
ai  disciplinari di  produzione  dei vini  ad indicazione  geografica
tipica  "Alta Valle  della  Greve", "Colli  della Toscana  centrale",
"Maremma toscana",  "Val di  Magra", "Toscano" o  "Toscana" approvati
con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995;
  Visto il parere espresso al riguardo dalla regione Toscana;
  Ritenuto di  doversi provvedere in conformita'  del suddetto parere
del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere
di   generalita',  da   intendersi  integrative   delle  disposizioni
contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica;
  Considerato che agli articoli 2  dei disciplinari di produzione dei
vini  da tavola  ad indicazione  geografica tipica,  approvati con  i
sopra citati decreti dirigenziali 9  ottobre 1995 e 22 novembre 1995,
sussistono  i  presupposti  e   le  condizioni  idonei  a  consentire
l'utilizzazione   del  riferimento   al   nome   dei  vitigni   della
designazione   e  presentazione   dei   suddetti   vini  come   sopra
specificato;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le  approvazioni dei  disciplinari  si  provveda con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  designazione   e  presentazione   dei  vini  da   tavola  ad
indicazione geografica tipica "Alta  Valle della Greve", "Colli della
Toscana  centrale",  "Maremma  toscana",  "Orcia",  "Val  di  Magra",
"Toscano" o  "Toscana" prodotti nel territorio  della regione Toscana
e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
  I vitigni  di cui  al comma precedente  devono essere  compresi tra
quelli elencati  negli articoli 2 dei  corrispondenti disciplinari di
produzione  come  utilizzabili  singolarmente  nella  designazione  e
presentazione dei  relativi vini da tavola  ad indicazione geografica
tipica, nei termini stabiliti dal citato articolo.