Il  Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e  tipiche  dei  formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli
articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del
18 dicembre 1997;
  Vista   la   domanda  presentata  dal  comitato  promotore  per  il
riconoscimento  della denominazione di origine protetta del formaggio
"Fior di Latte", costituito da cooperative, da industrie e da imprese
artigiane   del  settore  lattierocaseario,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento  della  denominazione di origine e della denominazione
di  origine  protetta  "Fior  di  Latte"  per  un  formaggio prodotto
tradizionalmente   nella   zona   costituita  dall'intero  territorio
amministrativo delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
delle provincie di Frosinone e di Latina, nella regione Lazio;
  Visti  i  pareri  favorevoli  espressi dalle regioni sopra indicate
sulla domanda di riconoscimento predetta;
  Viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi il 30 ottobre
1997   alla   quale   hanno  partecipato  rappresentanti  degli  Enti
territoriali   interessati,   di   associazioni   di   categoria,  di
allevatori,  di  produttori  di  latte  e  di trasformatori ricadenti
nell'ambito territoriale della zona di produzione sopra indicata;
  Considerato  che  la  denominazione  di  origine di cui trattasi e'
stata  tradizionalmente  utilizzata  per  definire  il prodotto sopra
indicato  e  che questo deve le sue caratteristiche chimicofisiche ed
organolettiche  all'ambiente  dal  quale  deriva  il  latte  ed  alle
metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerle;
  Preso  atto  della domanda avanzata dalla regione Molise in data 17
dicembre   1997   tendente  ad  ottenere  l'inserimento  del  proprio
territorio amministrativo nella zona di produzione sopra indicata;
  Ritenuto di non potere esaminare nel merito detta domanda in quanto
pervenuta ad istruttoria conclusa;
  Considerato  che  la  regione  Molise, ove intendesse confermare la
propria   richiesta,   potrebbe   avvalersi   della  possibilita'  di
presentare istanze e controdeduzioni avverso il presente parere entro
trenta  giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
                             Ha espresso
  il   parere  che  sussistono  le  condizioni  ed  i  requisiti  per
l'accoglimento  della richiesta di riconoscimento della denominazione
di   origine   del   formaggio   "Fior   di   Latte",  del  quale  le
caratteristiche   chimicofisiche  ed  organolettiche  e  la  zona  di
produzione  sono  quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare
di produzione, integrato dall'allegato A.
  Eventuali  istanze o controdeduzioni avverso il parere del Comitato
nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei
formaggi  potranno  essere  presentate dagli interessati al Ministero
per  le  politiche  agricole  -  Direzione  generale  delle politiche
agricole  ed agroindustriali nazionali - via XX Settembre, 20 - 00187
Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente
parere nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Annesso
  Schema  di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione
di origine "Fior di Latte"
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Fior di
Latte" il cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti fissati
nel   presente   disciplinare   di   produzione   con  riguardo  alle
caratteristiche     organolettiche    e    merceologiche    derivanti
dall'ambiente  specifico  della  zona  di  produzione  delimitata dal
successivo  art.  4  e  dalle metodologie tradizionali utilizzate per
ottenerlo.
                               Art. 2.
  La  denominazione  di  origine  "Fior  di  Latte"  e'  riservata al
formaggio avente le seguenti caratteristiche:
  formaggio  fresco  a  pasta filata, molle, a fermentazione lattica,
ottenuto  con  latte  intero,  proveniente  da  una  o piu' mungiture
consecutive  da  effettuare nell'arco di sedici ore, che arriva crudo
allo  stabilimento  di fabbricazione, nell'arco di 24 ore dalla prima
mungitura.
  Viene  utilizzato  latte  vaccino proveniente da animali alimentati
prevalentemente   con   essenze   foraggere  tipiche  della  zona  di
produzione,  consumate  allo  stato fresco o affienato. E' consentito
l'utilizzo di mangimi concentrati o integratori.
   Si produce durante tutto l'anno.
  Le  fasi  di  produzione,  trasformazione  ed  elaborazione  devono
avvenire nell'area geografica delimitata dall'art. 4.
  Il  latte  viene  riscaldato  fino  a  35  C  circa; raggiunta tale
temperatura si aggiunge il caglio.
   Per la coagulazione viene utilizzato caglio di vitello.
  Prima  della  coagulazione viene aggiunto un siero innesto naturale
derivante  dalla  lavorazione  di  latte  vaccino  crudo dell'area di
produzione.
  Dopo  la  coagulazione,  della  durata  media  di trenta minuti, si
procede  alla  rottura della cagliata che si protrae fino ad ottenere
granuli della grandezza di una nocciola.
  Segue,  per  fermentazione  naturale, la maturazione della cagliata
che  avviene sotto siero per un tempo variabile, di solito oscillante
intorno alle 3-5 ore, dalla aggiunta del caglio.
  Al  termine  della  maturazione,  flno  al  raggiungimento di un pH
compreso  tra  5,1  e  5,3  la  cagliata viene ridotta in listerelle,
tradizionalmente poste in appositi recipienti, nei quali con aggiunta
di acqua quasi bollente viene sottoposta a filatura.
  Si  passa  quindi  al  procedimento  di mozzatura della pasta cosi'
ottenuta,  per  assicurare  ai singoli pezzi la forma e le dimensioni
previste.
 Le operazioni di filatura e formatura possono essere meccanizzate.
  I  singoli  pezzi  vengono  prima  immessi  in acqua corrente e poi
rassodati  in  acqua  fredda  ed  infine  possono essere sottoposti a
salatura.
  La  salatura  comunque  puo'  essere  effettuata  anche  in fase di
filatura.
                               Art. 3.
   E' usato come formaggio da tavola.
   Presenta le seguenti caratteristiche:
  forma: tondeggiante anche con testina. E' consentito l'uso di forme
a nodino, a treccia e a parallelepipedo;
  peso:  fino  ad  un  massimo  di  500  grammi,  per  tutte le forme
consentite;
  aspetto  esterno:  privo  di crosta, color biancolatte, presenza di
pelle di consistenza tenera, superficie liscia e lucente, omogenea;
  pasta:  di color bianco latte a struttura fibrosa, a fogli sottili,
di  consistenza  morbida  e  con  leggera elasticita' piu' accentuata
all'origine,  che  rilascia  al  taglio  e  per leggera compressione,
liquido  lattiginoso,  omogeneo;  esente da chiazze o striature; sono
ammesse  al  taglio  piccole  occhiature  ripiene  di latticello, non
dovute comunque a fermentazioni gassose;
  sapore: caratteristico, fresco, di latte delicatamente acidulo;
  odore: fragrante, delicato, di latte lievemente acidulo;
    grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40 %;
    umidita' tra il 56% e il 66%;
  umidita'  calcolata sulla sostanza privata del grasso: tra il 69% e
l'80%.
                               Art. 4.
  La  zona  di  produzione e di elaborazione del latte destinato alla
produzione  del  formaggio "Fior di Latte" comprende il territorio di
seguito specificato:
    regione Basilicata: intero territorio;
    regione Calabria: intero territorio;
    regione Campania: intero territorio;
    regione Puglia: intero territorio;
  regione  Lazio:  limitatamente  al  territorio  delle  provincie di
Frosinone e Latina.
                               Art. 5.
  Il formaggio "Fior di Latte" deve recare apposto all'atto della sua
immissione  al  consumo  il  contrassegno  di cui all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione,
a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

           ---->  Vedere LOGO a Pag. 28 della G.U.  <----

  Il  logo  e' composto da due cerchi concentrici dei quali l'esterno
riporta  la dicitura "Fior di Latte", ripetuta due volte, separata da
un punto di colore bianco in campo violetto (codice 258 C - scala
  quadricromia  europea  ottenuto  dal  30%  di  azzurro e dal 70% di
  rosso).
Il cerchio interno riporta tre fiori stilizzati di veccia silvana
(Vicia  sepium)  dello  stesso  colore violetto ed una foglia pennata
costituita  da dodici foglioline terminanti in cirri fuoriuscenti dal
cerchio  esterno,  di colore verde (codice 361 C - scala quadricromia
europea ottenuto dal 53% di giallo e dal 47% di azzurro).
  Le  dimensioni  dei  grafici  riportati  nell'allegato  A  sono  di
diametro   rispettivamente   di  cm  7,5  e  di  cm  2,8;  essi  sono
utilizzabili in relazione alle diverse pezzature del prodotto.