IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Vista la legge 23 settembre 1992, n. 386; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 653; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in particolare l'art. 1, commi 111, 112, 113 e 114; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1997; Decreta: Art. 1. 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la definizione annuale per ciascuna Forza armata dell'entita' di posti disponibili per il trattenimento in servizio dei militari e graduati di leva, sono autorizzati - per l'anno 1998 - trattenimenti in servizio, a domanda, per sei, nove o dodici mesi secondo le entita' di seguito riportate: Esercito: 1.500 unita'; Marina: 230 unita', di cui 30 per il Corpo delle capitanerie di porto; Aeronautica: 170 unita'. 2. I trattenimenti di sei o nove mesi di cui al comma 1 possono essere attuati per particolari e contingenti esigenze di ciascuna Forza armata limitatamente alle carenze riscontrate in determinate armi/corpi/categorie/specialita'/abilitazioni e incarichi. 3. La competente Direzione generale per il personale militare, sulla base delle esigenze di Forza armata, provvede ad emanare apposita circolare volta a fissare, per ciascuno dei trattenimenti di cui ai commi 1 e 2, modalita', criteri e requisiti. 4. Il personale trattenuto in servizio puo' essere impiegato presso qualsiasi sede tanto sul territorio nazionale quanto nell'ambito di missioni fuori dal territorio nazionale. 5. Qualora le carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve siano superiori a quelle sulla base delle quali sono state computate le entita' di cui al comma 1, ciascuna Forza armata, nell'ambito dei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente nella legge di bilancio, in conformita' all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, potra' effettuare un numero di trattenimenti superiore alle predette entita'. 6. Il personale trattenuto in servizio, al quale si applicano le norme di stato ed avanzamento previste per i militari di truppa in servizio di leva, cessa dal trattenimento ed e' collocato in congedo illimitato su proposta motivata del proprio comandante di Corpo, per: a) scarso rendimento; b) grave inadempienza disciplinare; c) grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge n. 382/1978; d) condanna per delitti non colposi. Il predetto personale puo', altresi', cessare anticipatamente dal trattenimento in servizio, a domanda, per gravi e comprovati motivi insorti dopo il trattenimento. Roma, 13 gennaio 1998 Il Ministro: Andreatta