IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai comma 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario; Vista la legge 8 agosto 1977 n. 572 recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 di recepimento della direttiva 76/432/CEE del consiglio, relativo alla omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda i dispositivi di frenatura pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981; Vista la direttiva 96/63/CE della commissione del 30 settembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/432/CEE del consiglio relativa ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote; Decreta: Art. 1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977 n. 572. 2. Il capo I ed il capo II dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto.