IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto  l'art.  229 del  nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 106 del  nuovo codice della strada che ai  comma 5 e 7
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione  e  del Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste  nel
frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole, a decretare in
materia  di norme  costruttive e  funzionali delle  macchine agricole
ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista la legge 8 agosto 1977  n. 572 recante le norme di attuazione
delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento
delle legislazioni  degli Stati membri relative  all'omologazione dei
trattori  agricoli  o forestali  a  ruote  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 febbraio 1981,
n.  212  di recepimento  della  direttiva  76/432/CEE del  consiglio,
relativo alla omologazione dei tipi  di trattori agricoli o forestali
a ruote per quanto riguarda i dispositivi di frenatura pubblicato nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 133 del  16 maggio
1981;
  Vista  la direttiva  96/63/CE  della commissione  del 30  settembre
1996, che  adegua al  progresso tecnico  la direttiva  76/432/CEE del
consiglio relativa ai dispositivi  di frenatura dei trattori agricoli
o forestali a ruote;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  prescrizioni  del   presente  decreto  si  applicano:  alla
omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella
legge 8 agosto 1977 n. 572.
  2.  Il  capo  I ed  il  capo  II  dell'allegato  6 al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio  1981, n. 212 sono modificati
in conformita' all'allegato al presente decreto.