IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 24 giugno  1997, n. 196, con particolare riferimento
all'art. 14 che prevede "occupazione nel settore della ricerca";
  Considerata l'opportunita' per l'anno  1998 di riservare un importo
di lire  5,5 miliardi per le  finalita' di cui all'art.  14, comma 1,
della  predetta  legge,  a  valere  sulle  disponibilita'  del  fondo
speciale  per la  ricerca applicata,  di cui  alla legge  17 febbraio
1982, n.  46, nonche'  di lire  30 miliardi per  le finalita'  di cui
all'art. 14, comma  4, a valere sulle disponibilita'  di cui all'art.
11, comma  5, del decreto-legge  16 maggio 1994, n.  299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Considerata l'opportunita', in sede di prima attuazione della legge
n.  196  del  1997,  di favorire  preferenzialmente  l'avviamento  ad
attivita' di ricerca presso piccole e  medie imprese o presso enti di
ricerca di  possessori del titolo  di dottore  di ricerca o  di altri
titoli  di formazione  postlaurea acquisiti  in Italia  e all'estero,
nonche' del  diploma di laurea  unitamente ad esperienze  nel settore
della ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Ambito operativo
  1. Ai  sensi dell'art. 14  della legge 24  giugno 1997, n.  196, il
presente decreto disciplina:
  a)  la concessione  ai soggetti  di  cui all'art.  2 di  contributi
finalizzati all'avviamento  di titolari di diploma  universitario, di
laureati e dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la stipula
di contratti a termine di  lavoro subordinato anche a tempo parziale,
nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata;
  b) l'assegnazione in  distacco temporaneo presso i  soggetti di cui
all'art.  2, comma  1,  lettere  a), c),  d)  ed  e) di  ricercatori,
tecnologi e  tecnici di  ricerca di  cui all'art.  15 della  legge 11
marzo 1988,  n. 67, appartenenti allo  specifico contratto collettivo
nazionale di lavoro, dipendenti dagli enti pubblici di ricerca di cui
all'art. 8 del  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 30
dicembre 1993,  n. 593,  e successive modificazioni,  dall'E.N.E.A. e
dall'ASI, per  un periodo non  superiore a quattro  anni, rinnovabile
una sola volta;
  c)  l'integrazione  dei contributi  ordinari  ad  enti pubblici  di
ricerca,   finalizzata   alla   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'assunzione per  attivita' di  ricerca, secondo le  norme vigenti
per gli  enti medesimi, in  sostituzione del personale  distaccato di
cui  alla lettera  b)  del  presente comma,  di  titolari di  diploma
universitario,  di laureati  o  dottori di  ricerca  con contratto  a
termine di lavoro subordinato, anche  a tempo parziale, di durata non
superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.
  2. Per  la realizzazione degli interventi  di cui al comma  1, sono
destinate nell'esercizio 1998 le seguenti risorse finanziarie:
  a) un importo di 5,5 miliardi di lire a valere sulle disponibilita'
del fondo  speciale per  la ricerca  applicata di  cui alla  legge 17
febbraio 1982,  n. 46,  per la  concessione di  contributi di  cui al
comma 1,  lettera a) e, limitatamente  a 500 milioni di  lire, per la
copertura  degli oneri  relativi  alle attivita'  di  controllo e  di
monitoraggio di cui all'art. 6,  qualora effettuati con il ricorso ad
enti o  societa' ai sensi del  decreto legislativo 17 marzo  1995, n.
157,  ovvero  ad esperti  iscritti  negli  albi istituiti  presso  il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  b) un importo  di 30 miliardi a valere sulle  disponibilita' di cui
all'art.  11, comma  5, del  decreto-legge  16 maggio  1994, n.  299,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  19 luglio 1994,  n. 451,
per la concessione delle integrazioni di cui al comma 1, lettera c);
  3.  Ai  sensi  del  presente  decreto si  intende  per  ricerca  la
definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di stato
alla  ricerca  e sviluppo  n.  96/C45/06,  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.