IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare l'attuale normativa in materia di esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuto conto sia della eccezionale carenza di disponibilita' abitative, sia della riforma organica della disciplina delle locazioni tuttora all'esame del Parlamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella runione del 30 gennaio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, e' ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.