IL DIRETTORE GENERALE del servizio per l'attuazione della programmazione economica Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine e' la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse; Visto l'art. 2 della legge n. 97/1994 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna; Visto il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con delibera del CIPE sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Vista la deilbera CIPE, 27 aprile 1995, con la quale e' stata vincolata la somma di lire 50 miliardi a valere sulle disponibilita' previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, confluite nel Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, per le finalita' della legge 31 gennaio 1994, n. 97; Vista la delibera CIPE, 13 marzo 1996 di approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione, tra le regioni, del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1995; Visto il decreto del Ministero del tesoro dell'8 ottobre 1996, con il quale e' stato istituito il Fondo nazionale per la montagna con un'assegnazione di lire 50 miliardi in conto 1996; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997; Vista la nota n. 15843, del 18 dicembre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del capitolo 7102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1996; Visto il proprio decreto 20 novembre 1997, con il quale veniva impegnata la somma di lire 30 miliardi, pari al 60% dello stanziamento; Ritenuto di dover impegnare la somma residua di lire 20 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 20.000.000.000 e' impegnata, per le finalita' esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate: Regioni interessate Importi (in lire) - - Piemonte 2.300.000.000 Lombardia 1.956.400.000 Veneto 1.004.800.000 Liguria 697.200.000 Emilia-Romagna 1.136.400.000 Toscana 1.558.800.000 Umbria 742.000.000 Marche 928.000.000 Lazio 1.099.200.000 Abruzzo 1.762.800.000 Molise 668.400.000 Campania 1.967.600.000 Puglia 656.000.000 Basilicata 1.273.600.000 Calabria 2.248.800.000 ______________ Totale . . . 20.000.000.000