Alle   Direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli Uffici unici delle entrate
                                  Agli  Uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Agli Uffici dell'imposta sul valore
                                  aggiunto
                                  Ai Centri di servizio delle imposte
                                  dirette ed indirette
                                  Alle    Direzioni    centrali   del
                                  dipartimento delle entrate
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al Dipartimento del territorio
                                  All'Ufficio del segretario generale
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
Premessa.
    Con  l'art. 3, comma 162, lett. e) ed i), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il  Governo  della  Repubblica  e'  stato  delegato  ad
emanare  uno  o  piu'  decreti legislativi recanti disposizioni che -
nell'ambito  di  un  piu'  ampio  progetto   di   semplificazione   e
razionalizzazione   delle   disposizioni  applicabili  alle  societa'
abroghino il regime della maggiorazione di conguaglio  e  modifichino
la disciplina del credito d'imposta sugli utili societari.
    In  particolare,  la  lett.  e)  della menzionata disposizione ha
previsto l'abrogazione  della  maggiorazione  di  conguaglio  nonche'
l'affrancamento  obbligatorio  delle  riserve  di  cui ai commi 2 e 4
dell'articolo  105  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,
approvato  con D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, mediante il versamento
di un'imposta sostitutiva.
    Inoltre, la successiva lett. i) della citata norma,  nell'imporre
il  coordinamento  della disciplina del credito d'imposta sugli utili
societari con le disposizioni di cui alle  precedenti  lettere  dello
stesso  comma  162 e con la lett. m) del comma 160 del citato art. 3,
ha stabilito altresi' che  "l'ammontare  del  credito  d'imposta  non
potra'  essere  superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata
dalla societa' alla cui distribuzione di utili il credito d'imposta e
riferito".
    Tali criteri e principi direttivi sono stati recepiti ed  attuati
dal  legislatore delegato con l'emanazione del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 467 (il cui testo e' riportato  in  Appendice  alla
presente   circolare),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.
                             CAPITOLO I
    1. INQUADRAMENTO GENERALE  DELLA  NUOVA  DISCIPLINA  DEL  CREDITO
D'IMPOSTA E ABROGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO
    1.1.  La  previgente disciplina di credito di imposta sugli utili
societari e la maggiorazione di conguaglio.
    Come e' noto, la legge 16 dicembre  1977,  n.  904,  al  fine  di
evitare  il  fenomeno della cosiddetta doppia imposizione sul reddito
prodotto  dalla  societa',  aveva  introdotto  una   disciplina   che
riconosceva  ai  soci  il  credito  d'imposta  sugli utili societari,
indipendentemente  dall'imposta  assolta   dalla   societa'   stessa.
Conseguentemente,  poteva  verificarsi  che  i soci beneficiassero di
crediti di ammontare eccedente quello  delle  imposte  assolte  dalla
societa'.
    Per  ovviare a tale inconveniente, con la legge 25 novembre 1983,
n.  649,  e'  stato  introdotto  il  regime  della  maggiorazione  di
conguaglio,  secondo  cui  al credito d'imposta, riconosciuto ai soci
delle  societa'  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche,  doveva  corrispondere  un equivalente onere tributario a
carico dei soggetti eroganti.
    Tale regime imponeva alla societa' (o all'ente) di  "coprire"  il
credito  d'imposta  sugli  utili  distribuiti,  qualora questi ultimi
fossero di importo eccedente il 64 per cento del  reddito  dichiarato
ovvero  le  riserve  distribuite  fossero formate con utili eccedenti
detto  limite,  mediante  il  versamento   della   maggiorazione   di
conguaglio nella misura dei 9/16 dell'eccedenza degli utili ovvero di
tali riserve.
    1.2.  La  nuova  disciplina  del  credito  d'imposta  sugli utili
societari
    Le disposizioni recate dal decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n.  467  in  commento  hanno  modificato  la disciplina di cui sopra,
stabilendo, in linea di principio, che la societa' (o l'ente) non  e'
piu'   obbligata  ad  attuare  l'anzidetto  versamento  a  titolo  di
maggiorazione di conguaglio e che ai soci e'  attribuito  il  credito
d'imposta  sugli utili percepiti nei limiti delle imposte assolte dai
soggetti eroganti.
    Una novita' di rilievo della nuova  disciplina  e'  rappresentata
dall'introduzione  del  credito  d'imposta  "limitato".  Infatti,  in
taluni casi specificamente previsti dalla legge, ancorche' gli  utili
distribuiti  non  siano  stati  assoggettati  ad  imposizione,  viene
riconosciuto ai soci un credito d'imposta al solo fine di  trasferire
ai  soci stessi il beneficio spettante alla societa'. Tale credito e'
"limitato" in quanto lo stesso puo' essere utilizzato per  compensare
non  l'intera  imposta  dovuta  dal  contribuente, bensi' solo quella
riferibile  a  detti  utili,  con  la  conseguenza  che   l'eventuale
eccedenza  non  potra'  essere  chiesta  a  rimborso  ne' riportata a
scomputo delle imposte relative agli esercizi successivi.
    1.3. Le modifiche recate al Tuir.
    L'art. 2 del decreto legislativo n. 467 del 1997 ha modificato la
disciplina del credito d'imposta sui dividendi e abrogato  l'istituto
della  maggiorazione di conguaglio apportando conseguentemente alcune
modificazioni all'art 14 e sostituendo l'art. 105 del Tuir.
    Con il comma 1 dell'art. 14 del Tuir, viene fissato il  principio
in base al quale il credito d'imposta spetta ai soci nei limiti delle
imposte  assolte  dalla  societa', mentre l'art.  105 del Tuir, nella
nuova  formulazione,  detta  regole  per  la  "memorizzazione"  delle
imposte  assolte  dalla  societa' e per la loro utilizzazione ai fini
dell'attribuzione  del  credito  d'imposta  ai  soci   in   sede   di
distribuzione degli utili.
    In  particolare,  il  nuovo  art.  14,  comma  1,  del Tuir, come
modificato dall'art. 2, comma 1, n. 3), del  decreto  legislativo  in
esame,  dispone  che  se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
concorrono utili distribuiti in qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi
denominazione  dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 87, al  contribuente  e'  attribuito  un
credito  d'imposta pari al 58,73 per cento dell'ammontare degli utili
stessi nei limiti in cui esso trova  copertura  nell'ammontare  delle
imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105".
    Occorre  preliminarmente  osservare  che con la nuova percentuale
del credito d'imposta, fissata nella misura del  58,73,  si  realizza
l'adeguamento  del  credito  stesso  all'aliquota  IRPEG  attualmente
stabilita nella misura del 37 per cento. In particolare,  l'anzidetta
percentuale  e'  il  risultato  del  rapporto  tra 37 e 63, cioe' tra
l'IRPEG applicata su un imponibile di 100 (al lordo  dell'imposta)  e
l'importo   che   residua   per   la   distribuzione   ai  soci  dopo
l'applicazione dell'imposta stessa.
    Nella  nuova  disciplina  assume  rilievo,  come  verra'   meglio
precisato   nel   prosieguo,   oltre   all'ammontare   delle  imposte
effettivamente assolte dalla societa', cui corrispondera' il  credito
d'imposta ordinario, anche quello relativo alle imposte "non assolte"
(da  considerare  imposte  "virtuali"), cui corrispondera' un credito
d'imposta  limitato  che  viene  riconosciuto  ai  soci   in   quanto
riferibile  a  proventi  che  fruiscono di agevolazioni; tale credito
d'imposta limitato viene riconosciuto ai soci al fine  di  trasferire
agli  stessi  l'agevolazione  connessa  alla  non  imponibilita'  dei
proventi della societa' medesima.
    A tal fine gli artt.  96,  96-bis  e  106  del  Tuir  sono  stati
modificati per adeguarne la portata alla nuova disciplina.
    Inoltre,   si  e'  reso  necessario  disciplinare  il  meccanismo
applicativo del credito d'imposta "limitato", con apposite  modifiche
agli  artt.  11 e 94 del Tuir, e abrogare l'art. 91-bis, comma 2, che
contiene un riferimento alla maggiorazione  di  conguaglio  non  piu'
attuale.
    Nella   presente   circolare  sara'  usato  il  termine  "credito
d'imposta", senza alcuna  aggettivazione,  per  indicare  il  credito
d'imposta  di cui agli artt. 11, comma 3, e 94, comma 1, del Tuir, la
cui applicazione e' la medesima  prevista  dal  previgente  regime  e
"credito  d'imposta limitato" per indicare quello la cui applicazione
e' disciplinata dai  predetti  articoli,  rispettivamente,  ai  commi
3-bis  e  1-bis.  Inoltre, sara' utilizzato il termine "societa'" per
intendere "societa' o ente" e il termine "socio" per intendere "socio
o partecipante".
                             CAPITOLO II
    2. INDIVIDUAZIONE, MEMORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE  DELLE  IMPOSTE
DISPONIBILI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AI SOCI
    Il   nuovo   meccanismo   che  sostituisce  la  maggiorazione  di
conguaglio  e'   caratterizzato,   come   chiarito   in   precedenza,
dall'attribuzione  ai  soci  del  credito  d'imposta  e  del  credito
d'imposta limitato fino a concorrenza, rispettivamente, delle imposte
di cui alle lett. a) e b) del nuovo articolo 105, comma 1, del  Tuir,
sostituito  dall'art.   2, comma 1, n. 10, del decreto legislativo in
commento.    Pertanto,  la  societa'  e'   tenuta   a   "memorizzare"
separatamente  tali imposte, sia nella fase della loro determinazione
che in quella del loro utilizzo.
    A  tale  riguardo  il  predetto  comma 1, dell'art. 105, del Tuir
prevede che, ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta
spettante  ai  soci, le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma
1, lett. a) e b), del Tuir, sono tenuti  a  indicare,  distintamente,
nella dichiarazione dei redditi i seguenti ammontari complessivi:
    a)  imposte  determinate  ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.  105
del Tuir;
    b) imposte determinate ai sensi del comma  4  dell'art.  105  del
Tuir.
    2.1 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del TUIR
    Ai  sensi  dell'art.  105,  comma  2,  del  Tuir,  le imposte che
concorrono   alla   formazione   dell'ammontare    disponibile    per
l'attribuzione del credito d'imposta, sono costituite dalle seguenti:
    - imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi;
    -  imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.  600
del 1973 e iscritte in ruoli non piu' impugnabili;
    - imposte derivanti da accertamenti divenuti definitivi;
    - imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva.
    2.1.1. Imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi
    Trattasi delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, liq-
uidate in dichiarazione dal  contribuente  con  riguardo  al  reddito
complessivo  imponibile  dichiarato  a  decorrere dal secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ancorche'
non versate. Pertanto, ad esempio, per i soggetti aventi  l'esercizio
coincidente  con  l'anno  solare, concorrono alla formazione di detto
ammontare le imposte riferentesi ai redditi  conseguiti  nel  periodo
d'imposta  1997, liquidate nella dichiarazione dei redditi presentata
nel 1998.
    Considerato che la norma fa riferimento alle imposte "liquidate",
vanno  considerate  le  imposte  riferibili  al  reddito  complessivo
imponibile   indipendentemente  dall'utilizzo  di  eventuali  crediti
d'imposta concessi a favore di determinate categorie di  contribuenti
(quali ad esempio il credito d'imposta concesso per gli incentivi per
le piccole imprese di cui all'art. 4 della L. n. 449 del 1997, ecc.).
    Concorrono  a  formare  detto ammontare anche le maggiori imposte
liquidate a seguito della dichiarazione integrativa di  cui  all'art.
9,  ottavo  comma,  del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetto
"ravvedimento operoso").
    Peraltro qualora alla formazione del  reddito  complessivo  della
societa'  abbiano concorso' dividendi per i quali e' stato attribuito
alla societa' stessa il  credito  d'imposta  "limitato",  le  imposte
riferibili  a tali dividendi, ancorche' liquidate nella dichiarazione
dei redditi, concorrono a formare l'ammontare di  cui  all'art.  105,
comma 1, lett. b), del Tuir, anziche' quello di cui alla lett.  a) in
argomento  (a  tal  fine si fa rinvio a quanto precisato al paragrafo
2.2.2).
    Si precisa inoltre che, per effetto dell'art. 106-bis  del  Tuir,
come  sostituito dall'art. 2, comma 1, n. 13, del decreto legislativo
in esame, anche le imposte per i redditi prodotti all'estero,  per  i
quali,  in  base  alle  convenzioni  contro  le doppie imposizioni e'
riconosciuto un credito d'imposta figurativo,  concorrono  a  formare
l'ammontare  di  cui alla menzionata lett. b), anziche' quello di cui
alla lett.   a) (a tal fine  si  fa  rinvio  a  quanto  precisato  al
paragrafo n. 4.4).
    Esempio.
    Determinazione  dell'ammontare delle imposte di cui all'art. 105,
comma 1, lett. a), del Tuir
    Utile di esercizio                                    L. 189
    Variazione in aumento (per imposte indeducibili)      L. 111
                                                          ______
    Reddito complessivo imponibile                        L. 300
    IRPEG (37 per cento di L. 300)                        L. 111
    In tale ipotesi, l'ammontare delle imposte di cui all'art.   105,
comma  1,  lett. a), del Tuir, da utilizzare in caso di distribuzione
degli utili o delle riserve per l'attribuzione del credito  d'imposta
e' pari a L. 111.
    La   societa'  potra'  distribuire  l'intero  utile  di  L.  189,
attribuendo ai soci un credito d'imposta pari a L. 111 (189  x  58,73
per cento).
    2.1.2  Imposte  liquidate  ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R n.
600 del 1973 e iscritte in ruoli non piu' impugnabili.
    Avuto riguardo alla decorrenza della nuova disciplina, ai fini di
cui trattasi si dovra' tener conto delle imposte liquidate  ai  sensi
dell'art.  36-bis  del D.P.R. n. 600 del 1973 e iscritte in ruoli non
piu' impugnabili, che si riferiscono a redditi  relativi  ai  periodi
d'imposta  successivi  a quello in corso al 31 dicembre 1996; cio' in
coerenza con quanto precisato nel  precedente  paragrafo  2.1.1,  dal
quale  si  evince  che  la  nuova disciplina del credito d'imposta si
applica ai redditi  conseguiti  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
    Nell'ammontare  di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir,
vanno incluse solo le maggiori imposte liquidate  rispetto  a  quelle
dichiarate  dal  contribuente  e  non  vanno comunque considerati gli
importi versati a titolo di interessi, soprattasse o pene pecuniarie.
    In merito alla data in cui tali importi vanno  considerati,  deve
farsi  riferimento  a  quella  in  cui dette imposte sono iscritte in
ruoli non piu' impugnabili, e  cio'  sia  per  scadenza  dei  termini
previsti  per l'impugnativa (in tal caso l'imposta concorre a formare
detto ammontare alla data di scadenza del termine) ovvero  a  seguito
di  sentenza  passata  in  giudicato, per la parte che ha avuto esito
sfavorevole per la societa'.
    2.1.3 Imposte derivanti da accertamenti divenuti definitivi.
    Relativamente alle imposte  derivanti  da  accertamenti  divenuti
definitivi  analogamente a quanto gia' detto nel precedente paragrafo
con riguardo alle imposte liquidate ai  sensi  dell'art.  36-bis  del
D.P.R.  n. 660 del 1973, si precisa che le stesse assumono rilievo ai
fini di cui trattasi se si riferiscono a redditi relativi ai  periodi
d'imposta  successivi  a  quello  in  corso  al 31 dicembre 1996. Per
quanto riguarda gli  accertamenti  divenuti  definitivi,  relativi  a
redditi conseguiti in periodi d'imposta precedenti quello in corso al
31  dicembre  1997,  si fa rinvio ai chiarimenti che verranno forniti
nel prosieguo della presente circolare in merito alla  applicabilita'
dell'art. 107 del Tuir.
    Ai  fini della individuazione del momento di imputazione di dette
imposte per la determinazione  dell'ammontare  di  cui  trattasi,  si
applicano i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo.
    Si  precisa,  inoltre,  che  concorrono  a formare l'ammontare in
argomento anche:
    - le maggiori imposte liquidate per effetto dell'accertamento con
adesione. A tale riguardo occorre fare riferimento alla data  in  cui
la  maggiore  imposta  accertata  e'  versata o, in caso di pagamento
rateale, alla data in cui viene  versata  la  prima  rata  e  si  sia
provveduto  alla  prestazione  della  garanzia  prevista dall'art. 8,
comma 2, del D.Lgs n. 218 del 1997;
    - le imposte definite per effetto della conciliazione  giudiziale
prevista  dall'art.  48  del  D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito
dall'art. 14 del predetto decreto legislativo n.  218  del  1997.  Si
precisa al riguardo che va considerata sia l'ipotesi di conciliazione
esperita   dinanzi   alla   Commissione  tributaria,  sia  quella  di
conciliazione fuori udienza conclusasi per effetto  del  deposito  da
parte  dell'ufficio presso la segreteria della Commissione tributaria
di una proposta alla quale l'altra parte abbia  previamente  aderito.
In entrambi i casi, ai fini di cui trattasi, occorre fare riferimento
alla  data  di  pagamento  dell'intera  somma  dovuta  o,  in caso di
pagamento rateale, alla data in cui viene versata la prima rata e  si
sia  provveduto  alla  prestazione  della garanzia prevista dall'art.
14, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 1997.
    Non vanno comunque considerati gli importi versati  a  titolo  di
interessi, soprattasse o pene pecuniarie.
    2.1.4 Imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva.
    Concorrono  a  formare  l'ammontare  delle imposte in esame anche
quelle applicate a titolo di imposta sostitutiva.
    Ai fini dell'individuazione del  momento  in  cui  dette  imposte
rilevano,  valgono  gli  stessi  criteri  gia'  esaminati  nei  punti
precedenti. Tra  tali  imposte  rientrano,  per  espressa  previsione
dell'art.  4,  comma  1,  del decreto legislativo n. 467 del 1997, le
imposte sostitutive di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, relativo
al  riordino  della  disciplina  delle  operazioni  di   cessione   e
conferimenti  di  aziende  e  di  partecipazioni  di  controllo  o di
collegamento, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.
    Le imposte sostitutive, per le quali  non  vi  sia  l'obbligo  di
liquidazione  in  dichiarazione,  rilevano, in via di principio, alla
data in  cui  si  concretizza  il  presupposto  della  loro  debenza,
indipendentemente dalle modalita' di versamento.
    2.1.5 Altri importi
    Per  effetto  delle  disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4,
lett. d), del decreto  legislativo  in  commento,  rientrano  tra  le
imposte  in  esame,  i nove sedicesimi dell'eccedenza di cui all'art.
105, comma 3, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica
recata dal predetto decreto (cosiddetta "franchigia"), per  la  parte
non  utilizzata  per  l'affrancamento  delle riserve assoggettabili a
maggiorazione di conguaglio. Tale  importo  va  computato  per  quote
costanti  nella  dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel secondo
esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996
e in quelle relative  ai  nove  periodi  d'imposta  successivi  (cfr.
Capitolo 6, paragrafo 6.2).
    2.1.6   Deroga   al  criterio  generale  relativo  alla  data  di
memorizzazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett.  a),
del Tuir
    Ai  fini  dell'attribuzione  del credito d'imposta e della scelta
del tipo di credito, occorre fare riferimento alle imposte  liquidate
nelle  dichiarazioni  dei  redditi,  alle  imposte liquidate ai sensi
dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e iscritte in  ruoli  non
piu' impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi
nonche' le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva entro la
data  della  delibera di distribuzione degli utili d'esercizio, delle
riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati  nel  comma  1
dell'art.  44  del  Tuir,  nonche' delle riduzioni di capitale che si
considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del  predetto
art. 44.
    Tuttavia,  in deroga a tale criterio, qualora vengano distribuiti
utili di esercizio, il comma 3 dell'art. 105 del Tuir stabilisce  che
concorre  a  formare  l'ammontare  di  cui  alla lett. a) del comma 1
l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi  del  periodo  al
quale  gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione
di detta dichiarazione scade successivamente alla data della delibera
di distribuzione.
    Pertanto, in caso di distribuzione di utili d'esercizio, ai  fini
della  attribuzione ai soci del credito d'imposta, la societa' terra'
conto oltre che delle imposte liquidate, accertate o applicate  entro
la  data  della  delibera  di distribuzione, anche di quelle relative
alla dichiarazione dei redditi del periodo  al  quale  gli  utili  si
riferiscono, presentata successivamente alla data della delibera.
    Ne  deriva  che se ad esempio, la delibera di distribuzione degli
utili d'esercizio relativi al periodo d'imposta 1998 avviene,  il  30
aprile  1999,  la  societa',  nell'attribuire  il credito di imposta,
computera' l'imposta da liquidare nella dichiarazione dei redditi del
periodo d'imposta 1998, che  sara'  presentata  successivamente  alla
data della delibera stessa.
    Inoltre,  sempre  in  deroga  al  criterio  di carattere generale
previsto all'art. 105, comma 2, del Tuir, qualora vengano distribuite
riserve  in  sospensione  d'imposta,  dovra'  tenersi   conto   anche
dell'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e'
deliberata (art. 105, comma 3, secondo periodo, del Tuir.)
    Pertanto,  se  la  delibera  di  distribuzione  di una riserva in
sospensione d'imposta avviene, ad esempio,  il  30  aprile  1998,  la
societa'  dovra' attribuire il credito di imposta tenendo conto anche
dell'ammontare dell'imposta che sara' liquidata  nella  dichiarazione
da  presentare  nel  1999 (relativa ai redditi del 1998) e non quindi
delle imposte che saranno liquidate nella dichiarazione  dei  redditi
presentata  nel  1998  (per  i  redditi  del  1997),  se  tale ultima
dichiarazione viene presentata successivamente al 30 aprile 1998.
    2.1.7 Versamenti integrativi
    Come piu'  volte  chiarito,  il  credito  d'imposta  puo'  essere
attribuito,  in  base  alla  nuova disciplina, nei limiti in cui esso
trova copertura nell'ammontare delle imposte  di  cui  all'art.  105,
comma 1, lett. a) e b), del Tuir.
    Tuttavia,  la societa' erogante puo', ai sensi di quanto previsto
dall'art. 105-bis, introdotto nel Tuir dall'art. 2, comma 1,  n.  11,
del   decreto   legislativo  in  commento,  incrementare  l'ammontare
indicato nella  citata  lett.  a)  di  un'imposta  corrispondente  al
maggior  credito  attribuito.    Tale  versamento  integrativo dovra'
essere indicato nella dichiarazione dei redditi  tra  gli  incrementi
delle  imposte  di  cui alla stessa lett. a), secondo quanto si dira'
nel prosieguo.
    In particolare, tale integrazione va effettuata:
    - entro  il  termine  per  il  versamento  a  saldo  dell'imposta
liquidata  nella  dichiarazione  dei  redditi se sono distribuiti gli
utili  di  esercizio  (cosi'  ad  esempio,  se  viene  deliberata  la
distribuzione degli utili dell'esercizio 1998 in data 20 aprile 1999,
il  versamento  va effettuato entro il 20 maggio 1999, termine per il
versamento a saldo delle imposte relative al 1998).
    -  entro  il  termine  previsto  per  il   versamento   a   saldo
dell'imposta   relativa   al   periodo   nel  quale  la  delibera  di
distribuzione e' stata adottata, se sono distribuite riserve o  altri
fondi  (cosi'  ad  esempio  se  la  distribuzione  di  riserve  viene
deliberata in data 20 aprile 1999, il versamento va effettuato  entro
il  termine per il versamento a saldo delle imposte relative al 1999,
la cui dichiarazione va presentata nel 2000).
    Si  ricorda  che  nelle  ipotesi  di   distribuzione   di   utili
d'esercizio  o  di  riserve  in  sospensione d'imposta, occorre tener
conto, rispettivamente, delle imposte  che  saranno  liquidate  nella
dichiarazione   dei  redditi  del  periodo  al  quale  gli  utili  si
riferiscono e delle imposte liquidate per il periodo nel  quale  tale
distribuzione e' deliberata.
    In   definitiva,  qualora  anche  con  il  concorso  dell'imposta
liquidata per detti periodi il credito d'imposta attribuito  ai  soci
non  trovi  integrale copertura, la societa' e' tenuta ad effettuare,
ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 105, comma  3,  del  Tuir,  il
versamento  integrativo  di  una  corrispondente  imposta: in caso di
distribuzione degli utili d'esercizio, l'integrazione sara' pari alla
differenza tra l'ammontare del credito d'imposta attribuito ai soci e
quello delle imposte memorizzate fino alla data  della  deliberazione
della   distribuzione  stessa  aumentate  della  imposta  che  verra'
liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili
si  riferiscono,  anche  se  il  termine   di   presentazione   scade
successivamente alla data della delibera di distribuzione; in caso di
distribuzione  di  riserve  in sospensione di imposta, l'integrazione
sara' pari alla differenza  tra  l'ammontare  del  credito  d'imposta
attribuito  ai  soci  e  quello  delle  imposte  memorizzate ai sensi
dell'art. 105, comma 1, lett. a), del  Tuir,  fino  alla  data  della
deliberazione  stessa  aumentate  della  imposta che verra' liquidata
nella dichiarazione presentata per il periodo nel  quale  avviene  la
delibera.
    2.2 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir
    Come  gia'  osservato,  il decreto legislativo n. 467 del 1997 ha
stabilito, con riguardo a taluni regimi agevolativi, che esonerano  o
riducono   la   tassazione   dei  proventi  presso  la  societa',  la
conservazione del beneficio anche  a  favore  dei  soci  mediante  il
riconoscimento di un credito d'imposta che non comporta in alcun caso
il diritto al rimborso o al riporto dell'eventuale eccedenza rispetto
all'imposta  dovuta, cio' in quanto detto credito non e' correlato ad
imposte effettivamente assolte  dalla  societa',  proprio  in  virtu'
dell'agevolazione di cui godono tali proventi.
    Infatti,  ove  fosse  consentito il rimborso o il riporto di tale
eccedenza, l'Erario dovrebbe erogare somme a fronte  di  imposte  che
non sono state corrisposte dalla societa'.
    Ai fini della "memorizzazione" di tali imposte che consentiranno,
in   caso  di  distribuzione  di  utili  l'attribuzione  del  credito
d'imposta limitato, l'art. 105, comma  4,  primo  periodo,  del  Tuir
dispone che concorre a formare l'ammontare di cui all'art. 105, comma
1, lett. b), del Tuir, "1) l'imposta calcolata nella misura del 58,73
per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli
del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare
il  reddito  della  societa'  o dell'ente e per i quali e' consentito
computare detta imposta fra quelle del presente comma;  2)  l'imposta
relativa  agli  utili  che  hanno concorso a formare il reddito della
societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla  societa'
o   all'ente   medesimo   il  credito  di  imposta  limitato  di  cui
all'articolo 94, comma 1-bis".
    2.2.1 Imposte riferibili  a  proventi  che  non  concorrono  alla
formazione del reddito (Art 105, comma 4, n. 1), del Tuir)
    Con  riguardo  all'art.  105,  comma  4, n. 1), del Tuir, occorre
evidenziare che la disposizione ivi contenuta stabilisce, in  via  di
principio,  che  l'importo  delle  imposte  da memorizzare e' pari al
58,73 per cento dei proventi agevolati. Cio' in quanto  tale  importo
consente  di  distribuire  utili  di ammontare pari a detti proventi,
attribuendo per essi un corrispondente credito di  imposta  limitato.
Tuttavia,  il  medesimo  comma 4, al secondo periodo, riproducendo la
norma gia' prevista dal comma 4 dell'art. 96-bis  del  Tuir,  precisa
che  la  predetta  imposta "e' commisurata all'utile di esercizio che
eccede  quello  che  si  sarebbe  formato  in  assenza  dei  proventi
medesimi".
    In sostanza, la citata norma prevede l'applicazione della imposta
sulla  differenza  tra l'utile di esercizio determinato tenendo conto
dei proventi agevolati e quello determinato  al  netto  dei  proventi
medesimi,  considerando  pari  a  zero quest'ultimo valore qualora lo
stesso sia negativo.
    Trattasi di una  disposizione  che,  in  determinate  situazioni,
commisura  l'ammontare  delle imposte, anziche' ai proventi agevolati
all'utile di esercizio. Infatti, qualora detto utile sia di ammontare
inferiore a quello dei proventi  agevolati,  il  beneficio  che  puo'
essere  trasferito ai soci trova oggettiva limitazione nell'ammontare
dell'utile distribuibile, per  cui  le  imposte  da  memorizzare  non
possono che corrispondere al 58,73 per cento dell'utile stesso.
    Esempio  1 - Imposte determinate ai sensi dell'art. 105, comma 4,
n. 1 del Tuir - Proventi agevolati
    Utile d'esercizio                                        L. 85,2
    Proventi che non concorrono alla formazione del reddito  L. 60
    Variazione in aumento (imposte indeducibili)             L. 14,8
                                                             _______
    Reddito complessivo imponibile                           L. 40
    IRPEG (37 per cento di L.40)                             L. 14,8
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir =  14,8
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del
    Tuir (L. 60 x 58,73%)                                    = 35,23
    Esempio 2 - Imposte determinate ai sensi dell'art. 105,
    comma 4, n. 1 del Tuir - Proventi agevolati
    Utile d'esercizio                                        L.  25,2
    Proventi che non concorrono alla formazione del reddito. L.  60
                                                             ________
    Reddito complessivo imponibile                           L. -34,8
    IRPEG                                                    L.  0
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir  = 0
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b),
    del Tuir (L. 25,2x58,73%)                                 = 14,80
    Ai   fini   della   individuazione   del  momento  nel  quale  la
memorizzazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 4, n. 1,  del
Tuir  deve  essere effettuata, si rileva che tale norma, a differenza
del comma 2 dello stesso art. 105,  non  prevede  specifici  criteri.
Pertanto,  in  assenza  di una espressa previsione e tenuto conto che
dette imposte sono "commisurate all'utile dell'esercizio  che  eccede
quello  che si sarebbe formato in assenza dei proventi" agevolati, ai
fini della individuazione del predetto momento di memorizzazione - in
virtu' del fatto che l'ammontare dei proventi agevolati  deve  essere
confrontato  con l'utile dell'esercizio cui i proventi hanno concorso
a formare - non puo' che farsi riferimento alla data di  approvazione
del  bilancio  d'esercizio,  atteso che e' solo con tale approvazione
che assume certezza l'utile d'esercizio, il  quale  costituisce  dato
essenziale  ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte
stesse.
    Va  rilevato  che  il  beneficio  che  il   legislatore   intende
trasferire  ai  soci  in  sede  di  distribuzione  degli  utili  puo'
consistere,  anziche'  nella  esclusione  dei  proventi  dal  reddito
imponibile  della  societa', nella tassazione con un'aliquota ridotta
ovvero con un'imposta sostitutiva.
    Con riguardo agli utili soggetti ad aliquota  ridotta,  ai  sensi
dell'art.  105 del D.P.R n. 218 del 1978 e dell'art. 2 della legge n.
26  del  1986,  l'art.  106  del  Tuir,  nella  nuova   formulazione,
stabilisce  che  gli  utili  assoggettati  a  tassazione con aliquota
ridotta alla meta' si considerano come utili  che  non  concorrono  a
formare  il reddito per il 50 per cento del loro ammontare. Pertanto,
le imposte ("virtuali") riferibili a tali utili sono  pari  al  58,73
per cento del 50 per cento dell'ammontare degli utili medesimi.
    Si  precisa  al  riguardo che, in base all'art. 105, comma 4, del
Tuir, le  agevolazioni  riconosciute  alla  societa'  possono  essere
trasferite  ai soci mediante il riconoscimento del credito di imposta
limitato soltanto se vi e' una norma che espressamente lo preveda: le
disposizioni  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,   che
attualmente  consentono  di trasferire il beneficio a favore dei soci
sono individuate dagli artt. 96, 96-bis e 106,  come  modificati  dal
decreto  legislativo  in  esame  (per  il  commento  di queste ultime
modifiche si  rinvia  alle  precisazioni  che  verranno  fornite  nel
Capitolo IV).
    2.2.2 Imposte relative agli utili che hanno concorso a formare il
reddito con credito limitato (Art. 105, comma 4, n. 2, del Tuir)
    L'art.  105,  comma  4,  n. 2) del Tuir stabilisce che concorre a
formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1  dello  stesso
art.  105  anche  "l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e'  stato
attribuito  alla  societa'  o all'ente medesimo il credito di imposta
limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis".
    Detta disposizione consente alla societa', alla quale sono  stati
distribuiti utili formati con proventi che fruiscono di agevolazioni,
di  memorizzare  imposte  fino  a  concorrenza del credito di imposta
limitato utilizzato, ai sensi dell'art.  94, comma 1-bis,  del  Tuir,
per  il  versamento  dell'imposta ad essi riferibile. L'effettuazione
della predetta memorizzazione  consentira'  alla  societa'  di  poter
trasferire  a  sua  volta  l'originario  beneficio  ai  propri  soci,
attribuendo agli stessi il credito  d'imposta  limitato,  allorquando
verranno distribuiti i dividendi.
    Esempi di imposte determinate ai sensi dell'art. 105, comma 4, n.
2
    Esempio n. 1
    Si ipotizzi il caso in cui la Societa' A consegua un
    utile di L.  226 alla cui formazione ha concorso,
    tra l'altro, il dividendo di L. 100, con credito di
    imposta limitato:
    Utile d'esercizio                                       L. 226
    (di cui L. 100 per dividendo con credito d'imposta
    limitato)
    Variazione in aumento (per imposte indeducibili)        L.  74
                                                            ________
    Reddito complessivo                                     L. 300
    Credito d'imposta limitato (L. 100 x 58,73)             L.  58,73
                                                            _________
    Reddito complessivo imponibile                          L. 358,73
    Imposta lorda (L.358,73 x 37%)                          L. 132,73
    Credito d'imposta limitato                              L.  58,73
                                                            _________
    Imposta dovuta                                          L.  74
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a),
    del Tuir =                                              L.  74
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b),
    del Tuir =                                              L.  58,73
    Esempio n. 2.
    Si  ipotizzi il caso in cui la Societa' A consegua una perdita di
L. 2.000, alla cui formazione hanno concorso, tra l'altro,  dividendi
pari  a  L. 1.822, di cui L. 1.192, con credito d'imposta ordinario e
L. 630, con credito d'imposta limitato.
    Perdita di bilancio                                    L. - 2.000
    (di cui L.3.822 per costi e spese e L 1.822 per
    dividendi di cui L. 1.192 con credito ordinario e
    L. 630 con credito limitato)
    Credito d'imposta ordinario                            L.     700
    Credito d'imposta limitato                             L.     370
                                                           __________
    Perdita fiscale                                        L.   - 930
    Imposta dovuta                                                  0
    Credito d'imposta limitato                                      0
    Credito d'imposta ordinario                            L.     700
                                                           __________
    Eccedenza (rimborsabile o riportabile)                 L.     700
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir        0
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir        0
    Per  quanto  concerne  la  individuazione  della  data  in cui le
imposte di cui all'art. 105, comma 4, n. 2, del Tuir  (relative  agli
utili  che hanno concorso a formare il reddito della societa' e per i
quali  e'  attribuito  alla  societa'  stessa  il  credito  d'imposta
limitato),  vanno  memorizzate, occorre fare riferimento alla data di
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono liqui-
date.
    Infatti, in mancanza di una specifica disposizione normativa,  si
ritiene che debba farsi riferimento al criterio di carattere generale
contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 105. Pertanto, in
caso  di  distribuzione  degli  utili  d'esercizio  con detto credito
d'imposta limitato, si dovra' tener conto delle imposte che  verranno
liquidate  nella  dichiarazione  dei redditi del periodo al quale gli
utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione  di  detta
dichiarazione  scade  successivamente  alla  data  della  delibera di
distribuzione.
    2.3. Riduzione degli ammontari di  cui  all'art.  105,  comma  1,
lett. a) e b), del Tuir.
    Si e' piu' volte evidenziato che l'ammontare delle imposte di cui
all'art.  105,  comma 1, lett. a) e b), del Tuir, memorizzate secondo
le modalita' indicate nei commi successivi  dello  stesso  art.  105,
costituisce  dato  di  riferimento  per  l'attribuzione  ai  soci del
credito d'imposta ordinario e di quello limitato.
    Si esaminano  di  seguito  le  modalita'  con  le  quali  occorre
procedere  alla  riduzione  di  detti  ammontari, in dipendenza della
distribuzione di utili o di riserve.
    In via preliminare si rileva che l'art. 105, comma  5,  del  Tuir
stabilisce  che "indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli
importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti,  fino
a  concorrenza  del  loro  ammontare, di un importo pari al 58,73 per
cento degli utili di esercizio, delle riserve e  degli  altri  fondi,
diversi  da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 44, distribuiti
ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni del capitale  che  si
considerano  distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo 44.".
    In  particolare,  detta  disposizione  pone  l'obbligo,  per   la
societa'  che  distribuisce  gli  utili  o le riserve, di ridurre, in
corrispondenza dell'attribuzione del credito di imposta  ai  soci  le
imposte  memorizzate.  Pertanto,  sussistendo  la  disponibilita'  di
imposte, non  e'  consentita  la  distribuzione  di  dividendi  senza
l'attribuzione   del   credito  di  imposta,  ancorche'  i  soci  non
utilizzino il  credito  d'imposta  stesso  qualora,  ad  esempio,  la
ritenuta  sia  applicata  a  titolo d'imposta o perche' i soci non ne
abbiano diritto (es. soci esteri) ovvero vi  abbiano  rinunciato,  ai
sensi dell'art. 11, comma 3-ter e 94, comma 1-ter, del Tuir.
    Il  secondo  periodo  del  medesimo  comma 5 dispone che, qualora
nella relativa  delibera  di  distribuzione  dei  dividendi  non  sia
stabilito   diversamente,   gli  importi  distribuiti  comportano  la
riduzione  prioritariamente  dell'ammontare  indicato  all'art.  105,
comma  1,  lett.  a)  del  Tuir  (imposte  da  cui  deriva il credito
d'imposta ordinario).
    La societa' potra', tuttavia, scegliere quale  ammontare  ridurre
per  effetto  della  distribuzione  dei  dividendi  e,  comunque, con
riguardo al medesimo dividendo distribuito, potra' attribuire ad  una
parte (ad esempio, al 30 per cento) il credito di imposta ordinario e
all'altra parte (al 70 per cento) quello limitato.
    Si  sottolinea  che  non  e'  consentito differenziare il tipo di
credito d'imposta attribuito  a  seconda  dei  soci  destinatari  dei
dividendi  (es.  soci  residenti  e  non  residenti). Pertanto, nella
relativa delibera di distribuzione la societa' indichera' quale  tipo
di  imposte  intende  "consumare" per effetto della distribuzione dei
dividendi,  sempre,  ovviamente,   nei   limiti   delle   imposte   a
disposizione.
    E' appena il caso di precisare che tra le cause che comportano la
riduzione  degli  importi di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del
Tuir,  va  considerato  anche  il  rimborso  di  imposte,  sempreche'
quest'ultimo  si  riferisca ad imposte che sono state precedentemente
memorizzate.  Tale riduzione dovra' essere effettuata  alla  data  in
cui il rimborso stesso ha avuto esecuzione e cioe' quando il relativo
ammontare entra nella disponibilita' dell'avente diritto.
    Nel  caso in cui l'importo delle imposte rimborsate sia superiore
all'ammontare di  cui  alla  citata  lett.  a),  la  societa'  dovra'
procedere al versamento integrativo della differenza entro il termine
previsto   per   il   versamento   a   saldo   dell'imposta  relativa
all'esercizio in cui il rimborso ha avuto esecuzione.
    Si  richiama  l'attenzione  sulla  circostanza  che  qualora   la
societa'   attribuisca   crediti   d'imposta   in   misura  inferiore
all'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a)  e
b),  del  Tuir  che  potrebbe attribuire, tali importi si considerano
comunque ridotti. La  riduzione  va  imputata  prioritariamente  alle
imposte  di cui alla predetta lett. b) e, per la differenza, a quelle
di cui alla lett. a), con riferimento alla  data  della  delibera  di
distribuzione   che  ha  attribuito  i  predetti  crediti  in  misura
inferiore.
                            CAPITOLO III
    3. IL CREDITO D'IMPOSTA
    3.1 Il credito d'imposta ordinario
    Le modifiche che hanno interessato l'art. 14, comma 1,  del  Tuir
non  hanno  inciso sulla disciplina del credito d'imposta "ordinario"
e, pertanto, nulla e' modificato in merito  alla  sua  utilizzazione,
salva  l'introduzione,  come in precedenza chiarito, del principio in
base al quale il credito d'imposta spetta ai soci  nei  limiti  delle
imposte assolte dalla societa'.
    3.2 Il credito d'imposta limitato.
    Con  le  modifiche  introdotte  negli articoli 11, comma 3, e 91,
comma  1,  del  Tuir  e  con  l'inserimento  negli  stessi  articoli,
rispettivamente,  del  comma  3-bis e del comma 1-bis, viene previsto
che il credito d'imposta di  cui  all'art.  14  del  Tuir,  correlato
all'ammontare  delle  imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b),
del Tuir, e' riconosciuto quale credito d'imposta "limitato".
    In  particolare,  le  disposizioni  del  comma  3-bis, introdotto
nell'art. 11 del Tuir, per effetto dell'art. 2, comma 1, n.  2),  del
decreto legislativo in esame, stabiliscono che "Il credito di imposta
spettante  a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo  105,  e'  riconosciuto  come  credito  limitato  ed e'
escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito
limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta
ed  e'  portato  in  detrazione  fino  a  concorrenza   della   quota
dell'imposta  netta  relativa  agli  utili per i quali e' attribuito,
determinata in base  al  rapporto  tra  l'ammontare  di  detti  utili
comprensivo   del   credito   limitato   e  l'ammontare  del  reddito
complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo  delle  perdite
di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.".
    La  norma teste' citata delinea le caratteristiche e le modalita'
di utilizzo di detto credito d'imposta, disponendo che lo stesso:
    1. e' determinato applicando all'imposta netta  (diminuita  cioe'
delle  detrazioni  d'imposta) il rapporto tra l'ammontare degli utili
per i quali spetta il  credito  d'imposta  limitato,  comprensivo  di
detto credito, e l'ammontare del reddito complessivo (comprensivo del
credito   d'imposta   limitato  e  dell'eventuale  credito  d'imposta
ordinario) al lordo delle perdite di precedenti  periodi  ammesse  in
diminuzione.
    Pertanto,  la  quota  d'imposta netta riferibile al dividendo con
credito d'imposta limitato sara' computata come segue:
    Dividendo con credito d'imposta limitato + credito
    d'imposta "limitato"                                    x imposta
    Reddito complessivo (comprensivo del credito d'imposta
    limitato e non) + Perdite pregresse                         netta
    2. si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta;
    3. l'eccedenza non puo' essere chiesta a rimborso  ne'  computata
in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo.
    Con  riguardo  alle  perdite  di  cui  al precedente punto 1), si
ricorda che, in base all'art.  8,  comma  3,  del  Tuir,  le  perdite
derivanti  dall'esercizio  di  imprese  commerciali,  nonche'  quelle
derivanti dalla partecipazione in societa' in nome  collettivo  e  in
accomandita  semplice,  in  regime  di  contabilita'  ordinaria, sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei  periodi
di  imposta  e,  per  la  differenza,  nei successivi ma non oltre il
quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Pertanto, le
anzidette perdite, non risultando  nel  quadro  740/N  (riepilogativo
della dichiarazione dei redditi), dovranno essere desunte dai singoli
quadri  dei  modelli  in  cui  le  stesse  sono  state  utilizzate in
diminuzione dai redditi d'impresa.
    Con riferimento al  precedente  punto  2,  si  precisa  che  tale
credito di imposta, per la quota ammessa in detrazione, va scomputato
dall'imposta netta prima dei crediti di imposta ordinari e, comunque,
sulla  base  di  quanto  previsto  dall'art. 19 del Tuir, prima delle
ritenute alla  fonte  subite  a  titolo  d'acconto  e  degli  acconti
versati.
    Ne   consegue   che   i  crediti  di  imposta  ordinari  potranno
determinare un'eccedenza  che,  a  scelta  del  contribuente,  potra'
essere  chiesta  a  rimborso  o computata in diminuzione dell'imposta
relativa al periodo d'imposta successivo.
    Il  comma  1-ter,  introdotto nell'art. 11 del Tuir dall'art.  2,
comma 1, n. 2, del D.lgs. n. 467 del  1997,  stabilisce  che  per  il
credito  d'imposta  limitato di cui al comma 3-bis il contribuente ha
facolta' di  non  avvalersi  delle  disposizioni  dei  commi  4  e  5
dell'articolo  14.  Pertanto,  il  contribuente  avvalendosi  di tale
facolta',  potra'  non  computarlo  ne'  in   aumento   del   reddito
complessivo ne' in detrazione dall'imposta.
    Modifiche  corrispondenti  a  quelle teste' esaminate a proposito
dell'art. 11, sono state apportate all'art. 94 del Tuir.
    Va in  proposito  rilevato  che,  ai  fini  della  determinazione
dell'imposta riferibile ai dividendi con credito di imposta limitato,
la   norma   contenuta   nel   comma   1-bis   dell'art.  94  prevede
l'applicazione  del  rapporto  ivi  previsto  all'imposta   "dovuta",
anziche'  all'imposta  "netta",  come  invece  e' stabilito dal comma
3-bis dell'art. 11, atteso che per i soggetti cui si  applica  l'art.
94,  la  vigente  normativa  non  contiene  la definizione di imposta
"netta".
    Al riguardo, tenuto conto delle finalita' della norma, analoghe a
quelle dell'art. 11, si ritiene che, anche per i  predetti  soggetti,
l'imposta  da  assumere  debba  essere  considerata  al  netto  delle
detrazioni d'imposta. Ed invero, la  quota  di  imposta,  determinata
mediante  l'applicazione  del  predetto  rapporto  all'imposta netta,
potra' anche essere inferiore al 37  per  cento,  per  effetto  delle
detrazioni   di   imposta,   delle  riduzioni  di  aliquota  e  delle
diminuzioni del reddito a causa di perdite, secondo  le  disposizioni
dell'art.  102 del Tuir.
    Peraltro,  anche  con  riguardo  a  tali soggetti, e' prevista la
facolta' di  non  avvalersi  delle  disposizioni  dei  commi  4  e  5
dell'art.  14,  cioe'  di non computare il credito d'imposta limitato
ne'  in  aumento  del   reddito   complessivo   ne'   in   detrazione
dall'imposta.
    Tale  previsione  ha  lo  scopo di non penalizzare le societa' di
capitale nel caso in cui, pur con il computo del credito d'imposta in
aumento degli utili ad essi riferibile,  non  vi  sia  un'imposta  da
pagare,  in  quanto,  ad  esempio,  il  risultato non sia fiscalmente
positivo per effetto di perdite di periodo. In tal caso, infatti,  il
credito  d'imposta  posto  in  aumento  del reddito determinerebbe la
riduzione delle perdite altrimenti riportabili.
    Esempi.
    Esempio n. 1
    Reddito di una persona fisica costituito da dividendi con credito
d'imposta limitato.
    Dividendi con credito d'imposta limitato               L.   63
    Credito d'imposta "limitato" (58,73 per cento di 63)   L.   37
                                                           _______
    Reddito imponibile                                     L.  100
    IRPEF                                         L.   34
    Credito d'imposta "limitato                   L. (37)
                                                  _______
    Eccedenza                                     L.    0
    Poiche' l'imposta relativa al dividendo e' pari a 34, l'eccedenza
del credito di imposta limitato  rispetto  all'imposta  riferibile  a
tale  dividendo  (37 - 34) non e' ne' rimborsabile ne' riportabile in
diminuzione dall'imposta del periodo d'imposta successivo
    Esempio n. 2
    Quota  dell'imposta  netta  riferibile  ai  dividendi con credito
d'imposta "limitato"
    Dividendi con credito d'imposta limitato           L.   100
    Reddito d'impresa (al netto delle perdite
    pregresse di L. 10)                                L. 1.000
    Credito d'imposta "limitato"                       L.    58,73
                                                       ___________
    Reddito complessivo imponibile                     L. 1.158,73
    Imposta lorda                                      L.      300
    Detrazioni                                         L.       50
                                                       ___________
    Imposta netta                                      L.      250
    Imposta riferibile ai dividendi con credito d'imposta limitato.
    Dividendi con credito d'imposta limitato + credito
    d'imposta "limitato"                                    x imposta
    Reddito complessivo + (compr. del credito d'imposta
    limitato e non) + perdite pregr.                            netta
    L.   100 + L. 58,73
   __________________________  = 0,1358
    L. 1.100 + L. 58,73 + 10
    Quota dell'imposta netta riferibile al dividendo
    0,1358 x L. 250 = L. 33,95
    Imposta netta                                       L.  250
    Credito d'imposta limitato                          L.  33,95
                                                        _________
                                                        L. 216,05
    Esempio n. 3
    Utile di esercizio formato da dividendi con credito d'imposta
    sia ordinario che limitato.
    Si ipotizzi il caso in cui la Societa' A consegua un utile di  L.
200  alla  cui  formazione  hanno  concorso,  tra l'altro, i seguenti
dividendi:
    L. 1.192 con credito d'imposta ordinario;
    L.   630 con credito d'imposta limitato;
    Utile d'esercizio                           L.  200
    Credito d'imposta ordinario                 L.  700
    Credito d'imposta limitato                  L.  370
                                                _______
    Reddito complessivo imponibile              L. 1270
    Imposta lorda (L.1270 x 37%)    L. 469,9
    Detrazioni ex art. 91-bis       L.  11
                                    ________
    Imposta netta                   L. 458,9
    Verifica del credito d'imposta "limitato" spettante:
    630 + 370 x 458,9 = L. 361,34 < 370, per cui la detrazione del
    1270                                 credito di imposta limitato
                                         sara' pari a 361,34
    Imposta netta                   L.  458,9
    Credito d'imposta limitato      L.  361,34
                                    __________
                                    L.   97,56
    Credito di imposta ordinario    L.  700
                                    __________
    Imposta da chiedere a rimborso
    o da riportare in eccedenza     L.  602,44
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del
    Tuir (458,9 - 361,34)                                  = L. 97,56
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b),
    del Tuir                                              = L. 361,34
                             CAPITOLO IV
    4.  PROVENTI  CHE  NON  CONCORRONO  ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO E
MODIFICHE AL TUIR
    Come in precedenza precisato, il legislatore delegato ha disposto
con  riguardo  a  taluni  regimi  agevolativi  la  conservazione  del
beneficio nei confronti dei soci.
    Tali regimi sono disciplinati dagli articoli 96, 96-bis e 106 del
Tuir e dalle disposizioni speciali contenute nell'art.  4 del decreto
legislativo n. 467 del 1997.
    4.1 Art. 96 del Tuir
    Relativamente   all'art.  96  del  Tuir,  la  nuova  disposizione
contenuta nel  comma  1  stabilisce  che  gli  utili  distribuiti  da
societa'  collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  cod.  civ.  non
residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il  reddito
per  il 40 per cento del loro ammontare e che la parte di detti utili
che non concorre a formare  il  reddito  rileva  agli  effetti  della
determinazione  dell'ammontare  delle  imposte  di  cui  al  comma  4
dell'art. 105 secondo i criteri previsti per i proventi di cui al  n.
1 di tale comma.
    Tale   disposizione  -  diversamente  da  quella  previgente  che
comportava  la  distribuzione  di  utili,  senza  applicazione  della
maggiorazione  di  conguaglio,  formati  con  tali  dividendi  fino a
concorrenza del 64 per cento del loro ammontare,  compresa  la  parte
non  assoggettata  a  tassazione  -  consente  di  trasferire ai soci
l'intero beneficio riconosciuto alla societa',  attribuendo  tuttavia
ai   soci  medesimi,  per  la  parte  di  utili  non  assoggettati  a
tassazione, il credito d'imposta limitato.
    Esempio. Proventi agevolati ai sensi dell'art. 96 del Tuir
    Utile d'esercizio                                   L. 85,2
    Proventi che non concorrono alla formazione del
    reddito, ex art. 96 del Tuir                        L. 60
    Variazione in aumento (Irpeg indeducibile)          L. 14,8
                                                        _______
    Reddito complessivo imponibile                      L. 40
    Irpeg (37 per cento di L. 40)                       L. 14,8
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir  = 14,8
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir
    L. 60 x 58,73%                                            = 35,23
    4.2 Art. 9-bis del Tuir.
    Con  riguardo  all'art.  96-bis,  comma  1,  del  Tuir,  la nuova
formulazione prevede che gli utili distribuiti, in occasione  diversa
dalla  liquidazione,  a  societa'  considerate  "madri"  italiane  da
societa' residenti in altro Stato della Comunita'  Europea  aventi  i
requisiti  per essere considerate "societa' figlie", non concorrono a
formare il reddito per il 95 per cento del loro ammontare.
    Al  riguardo,  va  innanzitutto  rilevato  che   con   la   nuova
formulazione  dell'art. 96-bis, comma 1, del Tuir, e' stata eliminata
la condizione che  la  detenzione  ininterrotta  per  un  anno  della
partecipazione  debba  essere  adempiuta al momento della delibera di
distribuzione dei dividendi.  Detta modifica si e' resa necessaria al
fine di recepire la sentenza della Corte di Giustizia del 17  ottobre
1996,  con  la  quale  e'  stato  affermato  che gli Stati membri non
possono  subordinare  la   concessione   dell'agevolazione   prevista
dall'art.  5,  n. 1, della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n.
90/435 (cosiddette "societa' madri e figlie") alla condizione che  al
momento della distribuzione degli utili "la societa' capogruppo abbia
gia' detenuto la partecipazione minima" per il periodo minimo fissato
dai singoli stati membri.
    Secondo  quanto  esplicitato  nella  citata  relazione al decreto
legislativo in commento, pur trattandosi di questione che  esula  dai
compiti assegnati dalla delega, "il principio fissato dall'Alta Corte
di   Giustizia   rientra   fra  quelli  aventi  automatica  efficacia
nell'ordinamento interno degli Stati e, pertanto, la modifica ... ha,
in un certo senso una valenza formale, priva di decorrenza in  quanto
il legislatore non puo' obiettivamente sottrarsi.".
    Pertanto,  sulla  base  di  detto  comma  1,  l'agevolazione  ivi
prevista spetta anche se alla data di delibera di  distribuzione  dei
dividendi  non  sia  gia' decorso il periodo di un anno di detenzione
ininterrotta  stabilito  dal  legislatore  italiano.  Ai  fini  della
determinazione  del  suddetto  periodo  minimo,  devono quindi essere
computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e
successivo alla data della delibera di distribuzione.
    Si evidenzia inoltre che l'art. 2, comma 1, punto 9), del decreto
in commento ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 96-bis  del  Tuir
in  quanto  strettamente connessi al soppresso regime dell'imposta di
conguaglio.
    Esempio.
    Proventi agevolati ai sensi dell'art. 96-bis del Tuir
    Si ipotizzi il caso di una societa' A con utili di esercizio pari
a L. 224,15 alla cui formazione  hanno  concorso  dividendi,  di  cui
all'art. 96-bis del Tuir, pari a L. 100.
    Utile d'esercizio                                   L. 224,15
    Proventi che non concorrono alla formazione del
    reddito, ex art. 96-bis del Tuir                    L.  95
    Variazione in aumento (Irpeg indeducibile)          L.  75,85
                                                        _________
    Reddito complessivo imponibile                      L. 205
    Irpeg (37 per cento di L. 205)                      L.  75,85
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 75,85
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir
    L. 95 x 58,73%                                           = 55,79
    4.3  Articolo  106  del Tuir. Utili che fruiscono di agevolazioni
territoriali.
    L'art. 106, comma 1, primo  periodo,  del  Tuir  come  sostituito
dall'art.  2,  comma  1,  numero  12),  del  decreto  legislativo  in
commento, dispone che gli utili d'esercizio, le riserve e  gli  altri
fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105
del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, all'art. 2
della  legge  29  gennaio  1986,  n. 26 e all'art. 14, comma 5, della
legge 1 marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti delle determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui all'art.  105, comma 4, del  Tuir
secondo  i  criteri  previsti  per  i proventi di cui al n. 1 di tale
comma.
    Il secondo periodo dell'art. 106 del  Tuir  dispone  inoltre  che
"gli  utili  assoggettati  a tassazione, ai sensi dei citati articoli
con l'aliquota ridotta alla meta', si considerano come utili che  non
concorrono  a  formare  il  reddito  per  il  50  per  cento del loro
ammontare".
    La norma citata, a seguito della  sostituzione,  razionalizza  il
precedente   regime   previsto,   ai   fini  della  maggiorazione  di
conguaglio,  per  gli  utili   che   fruiscono   delle   agevolazioni
territoriali.  Infatti,  detto  regime,  disciplinato  dall'art. 106,
comma 2, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal
decreto legislativo in esame e dall'art. 28  del  D.P.R.  n.  42  del
1988,  disponeva l'inapplicabilita' della maggiorazione di conguaglio
per gli utili fruenti dell'esenzione totale di cui all'art. 14, comma
5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e la riduzione  alla  meta'  della
maggiorazione  di  conguaglio per gli utili fruenti della riduzione a
meta' dell'Irpeg stabilita dall'art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978,  n.
218 e dall'art. 14, comma 5, della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
    In  tale ipotesi, in caso di distribuzione di detti utili, veniva
ugualmente riconosciuto ai soci il credito d'imposta, pur in mancanza
di "copertura", ovvero con "copertura" nella misura del 50 per cento,
nelle imposte assolte dalla societa'.
    Pertanto, ferme restando le  agevolazioni  territoriali  previste
dalle  norme citate a favore della societa', l'importo corrispondente
al 58,73 per cento dell'intero ammontare degli utili medesimi  ovvero
del  50  per cento di tali utili concorre a formare le imposte di cui
all'art. 105, comma 1, lett.  b),  del  Tuir,  secondo  le  modalita'
previste dal comma 4, n. 1, di detto art. 105.
    Tale   impostazione  consente  di  trasferire  ai  soci  mediante
l'attribuzione  agli  stessi  del  credito  d'imposta  limitato,   il
beneficio spettante alla societa, evitando, nello stesso tempo, che i
soci  medesimi  possano riportare a nuovo ovvero ottenere il rimborso
di imposte non assolte dalla societa'.
    Si precisa inoltre che per le riserve e i  fondi  risultanti  dal
bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 1996 si applicano i criteri previsti dall'art. 106 del Tuir,
nel  testo  vigente  anteriormente  alla  modifica recata dal decreto
legislativo in esame, nonche' dall'art. 28 del D.P.R. n. 42 del 1988.
Pertanto, l'ammontare pari ai 9/16 di dette riserve o  fondi  che  si
considerano   formati   con   utili   assoggettati   ad   imposizione
concorreranno a formare l'ammontare iniziale  delle  imposte  di  cui
all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir.
    4.4  Articolo  10-bis.  Credito  d'imposta  concesso  a fronte di
imposte estere.
    Con l'articolo 106-bis del Tuir viene stabilito che per l'imposta
relativa ai redditi prodotti all'estero, per i  quali  in  base  alle
Convenzioni  contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto
il credito d'imposta figurativo, e' computata, fino a concorrenza  di
detto  credito,  nell'ammontare  di  cui  al  comma  4 dell'art. 105,
secondo i criteri previsti per gli utili di  cui  al  n.  2  di  tale
comma.
    Trattasi  del  credito  d'imposta  che  viene concesso sulla base
delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi,  pur
in   assenza   di  un'effettiva  tassazione  nel  paese  della  fonte
(cosiddetto "matching credit"), per  la  cui  determinazione  occorre
fare specifico riferimento alle disposizioni convenzionali.
    Il  legislatore  ha  ritenuto  tuttavia  di non dover riconoscere
l'importo delle imposte  corrispondente  al  credito  figurativo  tra
quelle  di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir, trattandosi
di un credito a fronte di imposte estere non effettivamente assolte.
    Tuttavia,  per  non  vanificare  l'agevolazione  accordata   alla
societa'  detto  credito  va computato tra le imposte di cui all'art.
105, comma 1,  lett.  b),  del  Tuir,  consentendo  in  tal  modo  il
trasferimento dell'agevolazione medesima ai soci.
    Esempio.  Credito  d'imposta  "figurativo"  per  redditi prodotti
all'estero.
    Redditi prodotti nel territorio dello Stato         L. 1.000
    Redditi prodotti all'estero per i quali spetta
    il credito d'imposta figurativo                     L.   500
                                                        ________
    Reddito complessivo imponibile                      L. 1.500
    Imposta (L. 1.500 x 37%)                            L.   555
    Credito d'imposta figurativo                        L.   100
                                                        ________
    Imposta dovuta                                      L.   455
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a),
    del Tuir                                            L. 455
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b),
    del Tuir                                            L. 100
    4.5 Articolo 122 del Tuir. Trasformazioni
    In coerenza con la nuova formulazione dell'art. 105 del Tuir, che
prevede la memorizzazione delle imposte  assolte  dalla  societa'  ai
fini dell'attribuzione del credito d'imposta ai soci, l'art. 2, comma
1,  n.  14),  del decreto legislativo n.   467 del 1997 ha modificato
l'art. 122, comma 4, lett. b) del Tuir, recante il riconoscimento del
credito d'imposta ai soci a seguito  di  trasformazione  da  societa'
soggetta   all'Irpeg   in  societa'  non  soggetta  a  tale  imposta,
disponendo che ai soci compete il credito d'imposta a norma dell'art.
14,  a  condizione  che  la  dichiarazione dei redditi della societa'
rechi le indicazioni prescritte dall'art. 105.
    Tenuto conto che, in  base  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo  in  esame, la nuova formulazione dell'art. 122, comma 4,
del Tuir spiega efficacia con  riferimento  alle  trasformazioni  che
hanno  effetto  a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 1996, resta ferma  la  previgente  disciplina
del  citato  art. 122, comma 4, per le trasformazioni che hanno avuto
effetto precedentemente.
    4.6 Disposizioni speciali.
    Le ulteriori disposizioni, attualmente previste,  che  consentono
di  trasferire  ai  soci il beneficio riconosciuto alla societa' sono
contenute nell'art. 4 del decreto legislativo in argomento, il  quale
stabilisce  che "L'imposta sostitutiva applicata ai sensi del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante  la  disciplina  ai  fini
delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento
di   aziende,  fusione,  scissione  e  permuta  di  partecipazioni  e
l'imposta sul reddito delle persone  giuridiche  applicata  ai  sensi
dell'articolo   1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  recante  la
disciplina  ai  medesimi  fini  degli   utili   corrispondenti   alla
remunerazione  ordinaria  della  variazione  in  aumento del capitale
investito, concorre a formare l'ammontare delle  imposte  di  cui  ai
commi  2  e  3  dell'articolo  105  del testo unico delle imposte sui
redditi.
    2. Ferma rimanendo la disposizione del comma  1,  le  plusvalenze
assoggettate  all'imposta sostitutiva in applicazione dell'articolo 1
e dell'articolo 4, commi 2 e  5,  del  predetto  decreto  legislativo
recante  la  disciplina  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi delle
operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione,  scissione
e permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul
reddito  delle  persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini
degli  utili  corrispondenti  alla  remunerazione   ordinaria   della
variazione  in  aumento  del  capitale investito, rilevano anche agli
effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di  cui  al
comma  4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1 di tale  comma.  A  tal  fine  si  considera  come
provento non assoggettato a tassazione, rispettivamente, la quota del
27,03  per cento di dette plusvalenze e quella del 48,65 per cento di
detto reddito; per le societa' quotate  quest'ultima  percentuale  e'
pari al 81,08 per cento.".
    Con  detta  disposizione il legislatore, al fine di trasferire ai
soci le menzionate agevolazioni relative alla remunerazione ordinaria
della variazione in aumento del capitale investito (Dual Income  Tax)
e  alle  ristrutturazioni  societarie,  ha previsto un meccanismo che
consente di convertire prioritariamente l'agevolazione  stabilita  in
termini di aliquota in agevolazione in termini di imponibile.
    A  tal  fine  occorre  trasformare,  figurativamente e con idonee
corrispondenze, il reddito tassato con  aliquota  ridotta  (nel  caso
della  Dual  Income  Tax)  o  con imposta sostitutiva (nel caso delle
ristrutturazioni  societarie)  in  reddito  tassato  in   parte   con
l'aliquota  ordinaria  e in parte interamente detassato, alla stregua
di proventi che non concorrono a formare il reddito.
    4.6.1 Reddito assoggettato ad aliquota agevolata di cui al D.lgs.
n. 466 del 1997 (D.I.T.)
    Nel  caso  di  reddito soggetto ad aliquota ridotta (nella misura
del 19 per cento) di cui al decreto legislativo n. 466 del  1997,  il
comma  2  dell'art.  4  del  provvedimento in esame stabilisce che si
considera come provento non tassato il 48,65 per  cento  del  reddito
che si considera assoggettato ad aliquota ridotta.
    Infatti,  la tassazione con l'aliquota ridotta al 19 per cento di
un reddito, ad esempio pari a  L.  100,  equivale  a  quella  in  cui
l'importo  di  L.  51,35 e' soggetto ad aliquota ordinaria del 37 per
cento, e l'importo restante di L. 48,65 (cioe' L. 100 L.  51,35)  non
e'  soggetto  a tassazione. Tale impostazione consente di memorizzare
tra le imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del  Tuir,  il
58,73  per  cento dei proventi che si considerano non tassati. In tal
modo  e'  possibile  distribuire  gli  utili  corrispondenti  a  tali
proventi,  attribuendo  agli stessi un credito d'imposta limitato che
consente  di  trasferire  ai  soci  il  beneficio  riconosciuto  alla
societa'
    Naturalmente  anche  in  tal  caso occorre procedere al confronto
dell'importo che si considera non tassato con  quello  dell'utile  di
esercizio e assumere il minore dei due.
    Pertanto,  nell'esempio  teste'  formulato, le imposte "virtuali"
saranno pari a L. 28,57 (cioe' 58,73 per cento di L. 48,65) ovvero al
58,73 per cento dell'utile di esercizio, qualora  lo  stesso  sia  di
importo inferiore a L. 48,65.
    Esempio - Imposte determinate ai sensi dell'art. 105, comma 4, n.
1 - Aliquota Irpeg agevolata
    Si  ipotizzi  il  caso di una societa' che ha conseguito un utile
d'esercizio di L. 144 e un reddito complessivo di L. 200, di  cui  L.
100 fruisce della riduzione dell'aliquota di imposta al 19 per cento,
prevista dall'art. 1 del D.lgs n. 466 del 1997.
    Utile d'esercizio                                   L. 144
    Variazione in aumento (per imposte indeducibili)    L.  56
                                                        ______
    Reddito complessivo imponibile                      L. 200
    (di cui L. 100 assoggettato al 19 per cento)
    IRPEG (L. 100 x 19% + L. 100 x 37%)                 L.  56
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del
    Tuir                                                    = 56
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del
    Tuir L. 48,65 x 58,73%                                  = 28,57
    L'importo  di  L.  100  assoggettato ad aliquota del 19 per cento
equivale a L. 51,35 assoggettate ad aliquota del 37  per  cento,  per
cui  la differenza fra 100 e 51,35 = 48,65 costituisce in sostanza il
reddito  non  assoggettato  a  tassazione:  di   detto   importo   e'
trasferibile  ai  soci  e  va computato nelle imposte di cui all'art.
105, comma 1, lett.  b), del Tuir, un ammontare  pari  al  58,73  per
cento di 48,65 = 28,57.
    4.6.2  Plusvalenze relative a ristrutturazioni aziendali soggette
ad imposta sostitutiva ai sensi del D.lgs. n. 358 del 1997.
    Relativamente   alle   agevolazioni  concesse  alle  imprese  che
procedono  ad  operazioni  di  ristrutturazione  di  cui  al  decreto
legislativo   8  ottobre  1997,  n.  358,  al  fine  di  evitare  che
l'applicazione dell'imposta sostitutiva  afferente  alle  plusvalenze
realizzate  a seguito di dette operazioni comporti un pregiudizio nei
confronti dei soci, viene  previsto  che  tali  plusvalenze  rilevano
anche  agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte
di cui al comma 4 dell'art. 105 del Tuir, secondo i criteri  previsti
per  i proventi di cui al numero 1 di tale comma, e si considera come
provento non assoggettato a tassazione la quota del 27,03  per  cento
di dette plusvalenze.
    In  tal caso, come precisato in precedenza, l'imposta sostitutiva
liquidata in dichiarazione concorrera' alla formazione dell'ammontare
di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 105 del  Tuir,  mentre  il
58,73  per  cento  del  reddito  che  si considera non assoggettato a
tassazione concorrera' alla formazione  dell'ammontare  di  cui  alla
lettera b) dello stesso comma.
    Esempio.
    Imposta sostitutiva sulle ristrutturazioni societarie.
    Si ipotizzi il caso di una societa' che ha realizzato plusvalenze
da  cessione  di  azienda  pari  a  L.  100,  assoggettate ad imposta
sostitutiva nella misura del  27  per  cento  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 358 del 1997.
    Plusvalenze                                 L. 100
    Imposta sostitutiva                         L.  27
    L'importo  di  L. 100 assoggettato ad una imposta sostitutiva del
27 per cento equivale a L. 72,97 assoggettata ad una aliquota del  37
per cento, per cui la differenza tra L. 100 e 72,97 (uguale L. 27,03)
costituisce  in sostanza il reddito non assoggettato a tassazione. Su
detto importo vanno computate le imposte di cui all'art.  105,  comma
1, lett. b), del Tuir pari al 58,73 per cento di 27,03 = L. 15,87.
    Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 27
    Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del
    Tuir L. 27,03x58,73%                                     = 15,87
                             CAPITOLO V
    5 ADEMPIMENTI E SANZIONI
    5.1 Indicazioni da effettuare nella dichiarazione dei redditi.
    L'art.  105,  comma  6, del Tuir prevede che, nella dichiarazione
dei redditi, le societa' e gli enti di cui all'art.    87,  comma  1,
lett. a) e b) del Tuir, devono indicare distintamente:
    -  gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle
imposte di cui alla lett. a) del comma 1,  dell'art.  105  del  Tuir,
verificatisi nell'esercizio;
    -  gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle
imposte di cui alla lett. b) del comma 1,  dell'art.  105  del  Tuir,
verificatisi nell'esercizio.
    Al  riguardo si rileva che, diversamente da quanto previsto dalla
precedente normativa ai fini dell'applicazione della maggiorazione di
conguaglio,  non  viene  piu'  previsto  l'obbligo  di  indicare   la
movimentazione  degli  importi rilevanti a tali fini, oltre che nella
dichiarazione   dei   redditi,   anche    nella    relazione    degli
amministratori.  Cio'  in  quanto,  come  chiarito nella relazione di
accompagnamento  del  testo  normativo  in   commento,   quest'ultimo
adempimento  duplica con il primo ed, inoltre, non e' in linea con la
nuova impostazione di bilancio  derivante  dall'attuazione  della  IV
Direttiva comunitaria.
    5.2 Indicazioni da effettuare nei modelli di cui all'art. 7 della
legge n. 1745 del 1962 (mod. RAD)
    Il  comma  7 dell'art. 105 del Tuir prevede l'obbligo di indicare
distintamente nei modelli di comunicazione di cui  all'art.  7  della
legge  29  dicembre  1962,  n.  1745,  o,  in  mancanza  in  apposita
comunicazione, i seguenti elementi:
    - gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito ai soci  il
credito d'imposta di cui all'articolo 14;
    -  gli  utili  distribuiti  per  i quali e' attribuito il credito
d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis e  94,  comma
1-bis.
    Pertanto,   con  i  cosiddetti  modd.  RAD  ovvero  con  apposite
comunicazioni  dovranno  essere  indicati,  a  fronte  dei  dividendi
erogati, i seguenti elementi:
    1. l'importo per il quale spetta il credito d'imposta ordinario;
    2. l'importo per il quale spetta il credito d'imposta "limitato";
    3. la non spettanza del credito d'imposta.
    In  ordine  agli  elementi  da  indicare  nel  modello  RAD si fa
comunque rinvio alle apposite istruzioni che  verranno  impartite  in
occasione dell'approvazione del nuovo modello.
    5.3 Sanzioni
    Per effetto del comma 8 dell'art. 105 del Tuir, l'omissione delle
comunicazioni,  da  effettuare ai sensi del comma 7 dello stesso art.
105, e' sanzionabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge  29
dicembre   1962,   n.      1745.  Quest'ultima  disposizione  prevede
l'applicazione della pena pecuniaria in misura pari al 20  per  cento
dell'ammontare degli utili in relazione ai quali sono state omesse le
comunicazioni  prescritte;  detta misura e' raddoppiata qualora siano
attribuiti ai soci crediti d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi.
    Qualora la societa' attribuisca  crediti  d'imposta  ordinari  in
misura  superiore  all'ammontare  delle  imposte di cui all'art. 105,
comma 1, (lett. a), del Tuir e non abbia provveduto  all'integrazione
ai  sensi  dell'art.  105-bis  del  Tuir,  si fara' luogo al recupero
dell'imposta non integrata,  con  l'applicazione  degli  interessi  e
delle soprattasse di cui agli artt. 9 e 92 del D.P.R n. 602 del 1973.
    Nel  caso di attribuzione di crediti d'imposta limitati in misura
superiore all'ammontare delle imposte di cui all'art.  105, comma  1,
lett. b), del Tuir, si considera ridotto l'ammontare delle imposte di
cui  alla  lett.  a) dello stesso comma 1. Se detto ammontare risulti
insufficiente, si fara' luogo al recupero dell'imposta, nei confronti
della societa', in misura corrispondente al maggior credito d'imposta
attribuito, con l'applicazione degli interessi e delle soprattasse di
cui agli artt. 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973.
                             CAPITOLO VI
    6. DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO  N.  467
DEL 1997 E REGIME TRANSITORIO
    6.1 Decorrenza delle disposizioni
    L'art.   3   del   decreto  legislativo  n.  467  del  1997  reca
disposizioni in merito alla decorrenza della nuova disciplina e norme
di carattere transitorio che regolano il passaggio dal  regime  della
maggiorazione  di  conguaglio  a  quello relativo ai nuovi criteri di
attribuzione  ai  soci del credito d'imposta fino a concorrenza delle
imposte pagate dal soggetto che eroga i dividendi societari.
    In particolare, i commi 1, 2 e 3 stabiliscono la decorrenza delle
nuove disposizioni con riguardo alla distribuzione dei dividendi,  le
quali prevedono che:
    -  le  modificazioni  agli artt. 11, 14 e 94 del Tuir, introdotte
dall'art. 2, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4),  5)  e  6)  del  decreto
legislativo in commento, si applicano con riguardo alle distribuzioni
degli  utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, nonche'
delle riduzioni del capitale sociale o del fondo di dotazione  delib-
erate  a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 1996;
    - le modificazioni agli artt. 96, 96-bis, 105 e  106,  introdotte
dall'art.  2,  comma  1,  numeri  7),  8),  9), 10) e 12) del decreto
legislativo in commento nonche' le disposizioni degli artt. 105-bis e
106-bis del Tuir, introdotti dallo stesso art. 2, comma 1, numeri 11)
e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 1996;
    -  le  modificazioni  all'art. 122 del Tuir, introdotte dall'art.
2, comma 1, numero  14)  del  decreto  legislativo  in  commento,  si
applicano  con  riguardo  alle  trasformazioni  che  hanno  effetto a
decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 1996.
    6.2  Determinazione  iniziale dell'ammontare di cui all'art. 105,
comma 1, lett. a) e b), del Tuir.
    Con il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo in  argomento,
sono  stabilite le modalita' per il passaggio dal previgente regime a
quello nuovo.
    In base a tale disposizione, nell'ammontare delle imposte di  cui
al  comma  2  dell'art. 105 del Tuir, da indicare nella dichiarazione
dei redditi da presentare per  l'esercizio  successivo  a  quello  in
corso  alla data del 31 dicembre 1996, sono compresi, inizialmente, i
seguenti importi:
    a) i nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento)  delle  riserve  e
degli  altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo a quello in corso al  31  dicembre  1996,  che,  ai  sensi
dell'articolo 105, comma 3, del tuir, nel testo vigente anteriormente
alla modifica di cui al decreto legislativo in esame, ovvero ai sensi
dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo in oggetto si
considerano formati con utili assoggettati  all'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche;
    b)  il  25  per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 1996, assoggettati ad  imposta  sostitutiva  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
    c)  il  25  per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 1996, assoggettati ad  imposta  sostitutiva  ai  sensi
dell'articolo  22,  comma  4,  del  D.L.  23  febbraio  1995,  n. 41,
convertito dalla legge 25 marzo 1995, n. 85 nonche' l'importo dell11l
per cento di dette riserve o altri fondi, ove non  distribuiti  entro
il  terzo  esercizio  successivo  a  quello in corso alla data del 24
febbraio 1995 (di entrata  in  vigore  del  D.L.  n.  41  del  1995).
Pertanto,  se  detto  terzo  esercizio inizia dopo il primo esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, tale importo andra'
compreso nella dichiarazione relativa al secondo esercizio successivo
a quello in corso a quest'ultima data;
    d) i nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) dell'eccedenza  di
cui  al  comma  3,  secondo  periodo, dell'articolo 105 del Tuir, nel
testo vigente anteriormente alla modifica del decreto legislativo  in
commento  (cosiddetta  franchigia),  che  non  e'  stata computata in
diminuzione  delle  riserve  e   dagli   altri   fondi   soggetti   a
maggiorazione  di  conguaglio.  Tale  importo  va computato per quote
costanti  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'esercizio
successivo  a  quello  in  corso  alla data del 31 dicembre 1996 e in
quelle relative ai nove esercizi successivi;
    e) l'imposta sostitutiva applicata,  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto  legislativo  in  esame, sulle riserve e altri fondi soggetti
alla maggiorazione di conguaglio.
    Ai sensi del comma 5 dell'art.  3,  del  decreto  legislativo  in
esame,  nell'ammontare  delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105
del Tuir, nel testo riformulato, da indicare nella dichiarazione  dei
redditi  da  presentare  per l'esercizio successivo a quello in corso
alla data  del  31  dicembre  1996,  sono  compresi  inizialmente,  i
seguenti importi:
    a)  il  55,24  per  cento  delle  riserve  e  degli  altri  fondi
assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 2,2 per cento ed
il 49,84 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati  ad
imposta  sostitutiva  nella  misura  del  5,6  per  cento,  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 467 del 1997;
    b) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi  esistenti
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso
al  31 dicembre 1996 che si considerano formati con gli utili che non
hanno concorso alla formazione del  reddito  ai  sensi  dell'articolo
96-bis  del  Tuir,  nel  testo  previgente, ovvero che si considerano
formati per ogni successivo percettore con detti utili;
    c) l'imposta  corrispondente  al  reddito  dichiarato  a  partire
dall'esercizio  successivo  a  quello  in corso al 31 dicembre 1996 e
compensato con le perdite di detto esercizio e di  quelli  precedenti
ai sensi dell'art. 102 del Tuir.
    Stante il tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art.
3,  commi  4 e 5, del decreto legislativo in oggetto ("sono compresi,
inizialmente, i seguenti importi") gli importi di cui sopra  assumono
rilievo  sin  dall'inizio  del secondo periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1996, ed inoltre,  per  le  riserve  e
fondi assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 1,
del  decreto  in  commento,  detti  importi  assumono  rilievo  dalla
medesima data, indipendentemente, quindi, dal versamento dell'imposta
sostitutiva prevista per l'affrancamento di dette riserve e fondi.
    6.3 Indicazioni da effettuare  nella  dichiarazione  dei  redditi
presentata per l'esercizio successivo a quello in corso alla data del
31 dicembre 1996
    Per  effetto  dell'art. 3, comma 3, del decreto in oggetto, nella
dichiarazione dei redditi presentata  per  l'esercizio  successivo  a
quello  in  corso  al  31  dicembre  1996 devono essere distintamente
indicati gli importi riferibili alle seguenti voci:
    1.  gli  importi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo in esame. Trattasi delle riserve o  altri  fondi  formati
con   utili   o  proventi  non  assoggettati  ad  IRPEG  a  decorrere
dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre  1983  e  di  quelli
esistenti  alla  fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
data  del  1  dicembre  1983  o  formati   con   utili   o   proventi
dell'esercizio stesso;
    2.  l'eccedenza di cui al comma 3) secondo periodo, dell'articolo
105 del Tuir. Trattasi della cosiddetta "franchigia non  utilizzata",
costituita   dalla  differenza  tra  il  64  per  cento  del  reddito
dichiarato e l'utile di esercizio, che  non  e'  stata  computata  in
diminuzione  delle  riserve o fondi assoggettabili a maggiorazione di
conguaglio nella misura dei 9/16;
    3. l'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1,  lett.
a)  e  b), del Tuir, nella nuova formulazione. Trattasi delle imposte
riferibili all'esercizio per il quale  trova  applicazione  la  nuova
disciplina.
    6.4 Applicabilita' dell' articolo 107 del Tuir
    E' da ricordare che l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo in
commento   stabilisce   che   l'art.  107  del  Tuir,  relativo  alla
compensazione e al rimborso delle eccedenze  della  maggiorazione  di
conguaglio, conserva efficacia e i riferimenti ivi contenuti all'art.
105  dello  stesso Tuir devono intendersi effettuati all'art. 105 nel
testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'art. 2, comma 1,
n.    10)  e  cio'  per  tenere   conto   degli   effetti   derivanti
dall'accertamento  di  un maggior reddito dichiarato per gli esercizi
precedenti quello da cui ha effetto la nuova disciplina.
    Pertanto, nel caso in cui il reddito, in base al quale  e'  stata
calcolata e applicata la maggiorazione di conguaglio, venga accertato
in misura piu' elevata ovvero siano recuperate a tassazione riserve o
altri  fondi  in base al cui ammontare e' stata calcolata e applicata
la predetta maggiorazione, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il
relativo accertamento e' divenuto definitivo dovra' essere ridotta di
un importo pari a quello  dell'imposta  corrispondente  all'ammontare
recuperato  a tassazione.  Pertanto, in detta ipotesi, sia le imposte
versate a seguito dell'accertamento divenuto definitivo sia le citate
riduzioni dall'imposta non dovranno essere considerate ai fini  della
determinazione delle imposte di cui al nuovo art. 105, comma 1, lett.
a) del Tuir.
                            CAPITOLO VII
    7. IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO
    In    dipendenza    dell'abrogazione   della   disciplina   della
maggiorazione  di  conguaglio,  recata  dall'art.   2   del   decreto
legislativo n. 467 del 1997, e del nuovo regime del credito d'imposta
sui  dividendi,  introdotto  dallo  stesso  art. 2, il legislatore ha
stabilito l'obbligo dell'affrancamento delle riserve  e  degli  altri
fondi soggetti, in caso di distribuzione, alla predetta maggiorazione
di  conguaglio  mediante  il  loro  assoggettamento  al  pagamento di
un'imposta sostitutiva.
    Detta  imposta   sostitutiva   e'   stata   fissata   in   misura
differenziata  a  seconda  che  si tratti di riserve e fondi soggetti
alla maggiorazione di conguaglio nella misura dei 9/16 o di riserve e
fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio  forfettariamente  nella
misura del 15 per cento.  E' di tutta evidenza che tale diversita' e'
strettamente  correlata  all'entita'  di  prelievo  fiscale  al quale
soggiacciono  gli  anzidetti  fondi  e  riserve  all'atto  in  cui si
verifica il presupposto impositivo.
    7.1 Applicazione dell'imposta sostitutiva
    L'art. 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  in  esame  prevede
l'applicazione  di  una  imposta  sostitutiva  della maggiorazione di
conguaglio sui fondi e sulle riserve di cui ai commi 2 e 4  dell'art.
105  del  Tuir  (nel  testo  previgente  alle  modifiche  apportate),
esistenti nel  bilancio  o  rendiconto  dell'esercizio  successivo  a
quello  in  corso  alla  data  del 31 dicembre 1996. In pratica, tali
fondi e riserve sono rappresentati da:
    1. riserve o  altri  fondi  formati  con  utili  o  proventi  non
assoggettati  ad  IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data
del 1 dicembre 1983 (art. 105, comma 2);
    2. riserve o altri fondi gia'  esistenti  alla  fine  dell'ultimo
esercizio  chiuso  anteriormente  alla  data  del  1  dicembre 1983 o
formati con utili o proventi dell'esercizio stesso (art.  105,  comma
4).
    L'aliquota  dell'imposta sostitutiva e' pari, rispettivamente, al
5,6 per cento delle riserve e fondi di cui al precedente punto  1)  e
al 2,2 per cento per quelle di cui al precedente punto 2.
    Coerentemente  con  quanto  disposto  dall'art. 105, comma 5, del
Tuir (nel  testo  previgente  alle  modifiche  apportate),  l'imposta
sostitutiva si applica anche se le citate riserve e fondi siano stati
imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione.
    L'ammontare  delle  riserve  e fondi di cui al precedente punto 2
(riserve di cui al  comma  4,  dell'art.  105  del  Tuir,  nel  testo
previgente alle modifiche apportate), soggette ad imposta sostitutiva
nella  misura  del  2,2  per cento, e' ridotto dell'importo di cui al
comma 3, secondo periodo dello stesso art. 105 del Tuir vale  a  dire
della  cosiddetta  "franchigia"  non  utilizzata  -  risultante dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a  quello
in corso alla data del 31 dicembre 1996.
    Al  riguardo, si ricorda che il comma 3, primo periodo, dell'art.
105  del  Tuir,  nel  testo  vigente  anteriormente  alle   modifiche
intervenute,  stabiliva  che  nell'ipotesi in cui il 64 per cento del
reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite  riportate
da  precedenti  esercizi  fosse  stato superiore all'utile esposto in
bilancio, la differenza doveva essere computata in diminuzione  delle
riserve  o  dei  fondi  di  cui  al  precedente  comma  2, i quali si
consideravano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente.
Il successivo periodo del  comma  3  disponeva  altresi'  che  se  la
differenza  fosse  stata  superiore  all'ammontare  complessivo delle
riserve o  fondi  di  cui  al  comma  2,  l'eccedenza  doveva  essere
computava in aumento degli utili dei successivi esercizi che pertanto
potevano essere distribuiti senza maggiorazione.
    Il  comma  4  dell'art.  1  del  decreto  legislativo in commento
prevede la indeducibilita' dell'imposta sostitutiva.
    Le disposizioni concernenti l'affrancamento delle riserve e altri
fondi assoggettati a maggiorazione di conguaglio, contenute nei commi
da 1 a 5 del citato articolo 1, non si applicano nei confronti  delle
societa' e degli enti totalmente partecipati dallo Stato.
    Le   disposizioni  del  decreto  in  commento  non  si  applicano
nell'ipotesi di scioglimento agevolato delle cosiddette "societa'  di
comodo" che ricadono nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 38,
della  legge  n.    662  del  1996,  per  il  quale  si  applicano le
disposizioni specifiche del successivo comma 39.
    7.2 Liquidazione e versamento dell'imposta sostitutiva.
    Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo in
commento   l'imposta   sositituva   deve   essere   liquidata   nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 1996.
    Il versamento di tale imposta deve essere effettuato in tre rate,
nel rispetto delle seguenti modalita':
    -  la  prima  rata,  stabilita  nella  misura  del  9  per  cento
dell'imposta sostitutiva dovuta, deve essere versata entro il termine
previsto per il versamento del saldo dell'imposta della dichiarazione
dei  redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1996;
    - la seconda rata,  stabilita  nella  misura  del  50  per  cento
dell'imposta sostitutiva dovuta, deve essere versata entro il termine
previsto per il versamento del saldo dell'imposta della dichiarazione
dei  redditi  relativa  al  secondo  esercizio successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1996,
    - la  terza  rata,  stabilita  nella  misura  del  41  per  cento
dell'imposta sostitutiva dovuta, deve essere versata entro il termine
previsto per il versamento del saldo dell'imposta della dichiarazione
dei  redditi relativa al terzo esercizio successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 1996.
    Non sono dovuti interessi per la dilazione di pagamento.
    Per il  versamento  dell'imposta  sostitutiva  va  utilizzato  il
seguente codice tributo:
    1670  -  Imposta  sostitutiva  della  maggiorazione di conguaglio
(art. 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467).
    Il versamento e' effettuato al concessionario  della  riscossione
competente  in  base al domicilio fiscale del contribuente o mediante
delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o
la delega di pagamento Mod. D ovvero, in caso  di  pagamento  tramite
gli uffici postali, il bollettino Mod. 31.
    Il  periodo  di riferimento da indicare sui modelli e' l'anno per
il quale si effettuano i versamenti da indicare nella forma AA.AA.
    Le somme riscosse vanno riversate  al  Capo  VI,  Capitolo  1034,
articolo 1 del bilancio dello Stato.
    Per  la  liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi
le sanzioni ed il contenzioso si applicano le  disposizioni  previste
per le imposte sui redditi.
    7.3 Imputazione dell'imposta sostitutiva alle voci di bilancio
    L'imputazione  dell'imposta  sostitutiva  puo'  essere  fatta, in
tutto o in parte, a  carico  delle  riserve,  degli  altri  fondi  di
bilancio  (o  rendiconto)  ovvero  del  capitale  sociale (o fondo di
dotazione).  In  quest'ultimo  caso,  la   norma   precisa   che   la
corrispondente riduzione e' operata anche in deroga alle disposizioni
contenute  nell'articolo  2365  del  codice  civile  ed osservando le
modalita' di cui all'art. 2445, secondo  comma,  del  codice  civile.
Pertanto,   la  riduzione  del  capitale  sociale  (o  del  fondo  di
dotazione) per effetto dell'imputazione dell'imposta sostitutiva puo'
essere deliberata dall'assemblea ordinaria e l'avviso di convocazione
deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione.
                                        Il direttore generale
                                   del dipartimento delle entrare
                                                ROMANO