IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Vista  la   domanda  degli   interessati  intesa  ad   ottenere  il
riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata  "Monte
Etna";
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di   origine  e  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il  parere favorevole  del comitato  nazionale per  la tutela
della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini
ed   extravergini  sul   disciplinare   sopra   richiamato  e   sulla
opportunita' di addivenire ad un riconoscimento nazionale;
  Vista  la   proposta  di   disciplinare  di   produzione  dell'olio
extravergine  di  oliva  "Monte  Etna"  a  denominazione  di  origine
controllata  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 1995;
  Considerato che l'art. 4, comma 2,  della legge 5 febbraio 1992, n.
169  prevede che  il  riconoscimento della  denominazione di  origine
controllata e  l'approvazione del disciplinare di  produzione vengano
effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il Ministero  per le politiche  agricole quale centro  di riferimento
degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali
e  agroalimentari  con  particolare  riguardo  alla  attribuzione  di
compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari;
  Considerato che la denominazione "Monte  Etna" e' stata a suo tempo
presentata   alla    commissione   dell'Unione   europea    ai   fini
dell'attivazione  della protezione  a livello  comunitario, ai  sensi
dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Tenuto   conto   dell'orientamento   negativo   manifestato   dalla
commissione dell'Unione  europea in merito alla  ammissibilita' della
domanda "Monte Etna"  ad essere esaminata con  la procedura dell'art.
17;
  Considerato  che  la  commissione   dell'Unione  europea  e'  stata
invitata a prendere  in carico la medesima  istanza di riconoscimento
della denominazione  "Monte Etna" ai  sensi dell'art. 5  del medesimo
regolamento n. 2081/92;
  Ravvisata l'opportunita' di evitare  soluzioni di continuita' nella
protezione a livello nazionale della denominazione "Monte Etna";
  Considerato che  il regolamento (CEE)  n. 535/97 del  Consiglio che
modifica  il  richiamato  regolamento  (CEE) n.  2081/92  prevede  la
facolta'  da  parte   degli  Stati  membri  di   accordare  a  titolo
transitorio  una protezione  a livello  nazionale alle  denominazioni
trasmesse alle competenti sedi comunitarie per la registrazione nella
categoria  delle D.O.P.  in attesa  del completamento  delle relative
procedure;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta la  denominazione  di  origine controllata  "Monte
Etna" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di
produzione.
  Tale denominazione e' riservata  all'olio extravergine di oliva che
risponda  ai   requisiti  stabiliti  dal  predetto   disciplinare  di
produzione.
  I produttori  che intendano porre  in commercio il prodotto  con la
denominazione  di origine  controllata  "Monte  Etna" ottenuto  dalle
olive  prodotte  nel  corso dell'attuale  campagna  oleicola  possono
presentare le denuncie degli oliveti  e denuncia delle olive entro il
31 gennaio 1998. Per quanto  attiene le altre modalita' operative per
l'applicazione  della  disciplina   della  denominazione  di  origine
controllata, valgono i chiarimenti contenuti nella circolare n. 1 del
15 gennaio 1997, protocollo n. 60067.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 gennaio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto