LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE
  Visto il decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.  124, e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito  decreto legislativo n. 124 del
1993);
  Visto l'art. 16, comma 2, del  decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'art.  13 della legge 8 agosto 1995,  n. 335, che
ha  istituito la  Commissione  di vigilanza  sui  fondi pensione  (di
seguito Commissione  di vigilanza), dotata di  personalita' giuridica
di  diritto  pubblico, con  lo  scopo  di  perseguire la  corretta  e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita'
del sistema di previdenza complementare;
  Visti  gli  articoli  4,  comma  3,  e  9,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 124 del 1993,  come modificati dall'art. 59, comma 41,
della  legge n.  449 del  27  dicembre 1997,  che attribuiscono  alla
Commissione  di vigilanza  la competenza  ad autorizzare  l'esercizio
dell'attivita'   dei  fondi   pensione,   nonche'   la  potesta'   di
regolamentare   le  modalita'   di   presentazione  dell'istanza   di
autorizzazione,  i documenti  da  allegare alla  stessa ed  eventuali
diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione;
  Visto l'art.  18, comma 6-bis,  del decreto legislativo n.  124 del
1993, introdotto  dall'art. 59, comma 40,  della legge n. 449  del 27
dicembre 1997,  che disciplina l'iscrizione di  diritto nelle sezioni
speciali  dell'albo delle  forme pensionistiche  di cui  all'art. 18,
comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
  Vista la  legge 7 agosto 1990,  n. 241, riguardante nuove  norme in
materia di  procedimento amministrativo  e di  diritto di  accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
14 gennaio  1997, n. 211,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana  n. 160 dell'11  luglio 1997 (di  seguito decreto
ministeriale lavoro n. 211 del 1997);
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro 21 novembre 1996, n. 703,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 44
del 22 febbraio  1997 (di seguito decreto ministeriale  tesoro n. 703
del 1996);
  Visto l'art.  4, comma 4, del  decreto legislativo n. 124  del 1993
che  dispone,  tra  l'altro,  che  gli  statuti  dei  fondi  pensione
costituiti  ai  sensi  del   medesimo  articolo  4  devono  prevedere
modalita' di raccolta delle  adesioni compatibili con le disposizioni
per la sollecitazione del pubblico risparmio;
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del
1997 che  prevede che la  Commissione di vigilanza approva  la scheda
informativa ai potenziali aderenti circa le caratteristiche del fondo
pensione,   redatta  da   ogni   fondo   rientrante  nell'ambito   di
applicazione di cui al punto precedente, in base allo schema generale
definito dalla Commissione di vigilanza stessa;
  Considerato che, per effetto dell'intervenuta modifica dell'art. 4,
comma 3, e  dell'art. 9, comma 3, del decreto  legislativo n. 124 del
1993, si  rende opportuno disciplinare le  modalita' di presentazione
dell'istanza di autorizzazione,  i documenti da allegare  e i termini
per il rilascio della stessa;
  Ritenuto necessario disciplinare in tale sede anche le modalita' di
presentazione   delle  istanze   per   l'approvazione  delle   schede
informative  di  cui al  suindicato  art.  3,  comma 3,  del  decreto
ministeriale lavoro n. 211 del 1997;
  Ravvisata, inoltre,  la necessita'  di dettare norme  finalizzate a
regolamentare il  regime applicabile  alle istanze  di autorizzazione
gia' presentate, ai sensi della normativa previgente, al Ministro del
lavoro e  della previdenza sociale,  per le  quali, alla data  del 31
dicembre   1997,  non   sia   stato  emanato   il  provvedimento   di
autorizzazione o di diniego della stessa;
  Rilevato  che  la  recente   normativa  in  materia  di  previdenza
complementare ha comportato la presentazione di molteplici istanze di
autorizzazione, da  istruirsi nel medesimo periodo,  e che, comunque,
evenienze eccezionali che determinino  la difficolta' di rispettare i
termini ordinariamente previsti per il completamento del procedimento
istruttorio potrebbero ripresentarsi anche in futuro;
  Ritenuto, pertanto, necessario prevedere, per particolari evenienze
o esigenze istruttorie, la possibilita' di prorogare i termini per il
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione;
  Considerato inoltre  che per procedere, a  seguito della prescritta
comunicazione, all'iscrizione nelle  sezioni speciali dell'albo delle
forme pensionistiche complementari  di cui all'art. 18,  comma 6, del
decreto legislativo n. 124 del  1993, e' necessario verificare che le
stesse siano  state istituite prima  della data di entrata  in vigore
della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  non  abbiano  effettuato,
successivamente all'entrata in vigore  del decreto legislativo n. 124
del  1993,  modifiche  statutarie comportanti  un  ampliamento  delle
categorie  dei   potenziali  destinatari,   anche  alla   luce  degli
orientamenti interpretativi  emanati dalla Commissione  di vigilanza,
ed appartengano al  campo di applicazione del  decreto legislativo n.
124 del 1993;
  Ritenuto a tal fine di indicare un termine finale entro il quale la
Commissione di vigilanza procedera' alla predetta iscrizione;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Titolo I
Modalita'  di   presentazione dell'istanza e termini  per il rilascio
dell'autorizzazione ai fondi  pensione di cui all'art.  3 del decreto
legislativo n. 124 del 1993.
                               Art. 1.
        Procedimento di approvazione della scheda informativa
  1. I fondi  pensione costituiti ai sensi dell'art. 4,  comma 1, del
decreto  legislativo   n.  124  del   1993,  al  fine   di  procedere
all'acquisizione delle adesioni, devono presentare, o inviare a mezzo
di raccomandata  a.r., alla  Commissione di vigilanza  un'istanza, in
carta semplice, a firma del legale rappresentante, per l'approvazione
della  scheda informativa  di cui  all'art. 3,  comma 2,  del decreto
ministeriale lavoro n. 211 del 1997.
  2. Il contenuto  dell'istanza e i documenti da  allegarsi a corredo
della stessa  sono disciplinati, rispettivamente, dall'art.  3, comma
1,  del presente  regolamento e  dall'art.  7, comma  1, del  decreto
ministeriale  lavoro  n. 211  del  1997.  All'istanza devono  essere,
inoltre, allegate :
  a)  scheda  informativa,  redatta  dall'organo  di  amministrazione
nominato in  sede di atto  costitutivo, in base allo  schema generale
definito dalla Commissione  di vigilanza ai sensi  dell'art. 3, comma
3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997;
  b)  copia  del  verbale  della riunione,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante   del  fondo   pensione,  nella   quale  l'organo   di
amministrazione  ha  verificato  la   sussistenza  dei  requisiti  di
onorabilita' e l'assenza delle  cause di ineleggibilita' e decadenza,
sulla base dei documenti di cui all'art.  7, commi 2 e 3, del decreto
ministeriale  lavoro  n.   211  del  1997,  in   capo  ai  componenti
dell'organo di amministrazione.
  3.  La   Commissione  di   vigilanza,  entro  novanta   giorni  dal
ricevimento   dell'istanza  e   della  prescritta   documentazione  e
dall'acquisizione della  certificazione di  cui all'art. 3,  comma 3,
del presente regolamento, salvo  eventuali rilievi, approva la scheda
informativa redatta dal fondo  pensione, verificandone la rispondenza
alla  normativa  vigente  ed  allo  schema  generale  definito  dalla
Commissione  di vigilanza,  nonche' la  coerenza rispetto  alle fonti
istitutive e allo statuto, ovvero nega l'approvazione.
  4. L'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo
cura lo  svolgimento delle  operazioni necessarie  per l'insediamento
degli  organi  collegiali  del  fondo  pensione  nel  rispetto  delle
disposizioni di  cui all'art.  5 del decreto  legislativo n.  124 del
1993 e  delle norme del decreto  ministeriale lavoro n. 211  del 1997
relative ai requisiti di onorabilita', professionalita' e all'assenza
delle cause di ineleggibilita' e decadenza nonche' dell'art. 8, comma
8, del decreto ministeriale tesoro n. 703 del 1996.