IL MINISTRO
                     PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 18
maggio  1996 con  il quale  e'  stato conferito  all'on. Livia  Turco
l'incarico di Ministro senza portafoglio per la solidarieta' sociale;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio  1996   recante  delega  di   funzioni  al  Ministro   per  la
solidarieta' sociale;
  Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la
promozione   di   diritti   ed    opportunita'   per   l'infanzia   e
l'adolescenza", che dispone l'attivazione  presso il Dipartimento per
gli  affari  sociali  di  un servizio  di  informazione,  promozione,
consulenza e monitoraggio;
  Considerata la necessita' di  provvedere, in applicazione del comma
4,  dell'art. 8  della  legge n.  285/1997 richiamata,  all'immediata
attivazione di  un servizio di informazione,  promozione, consulenza,
monitoraggio e supporto tecnico;
  Visto il  decreto del  Ministro per la  famiglia e  la solidarieta'
sociale del 28 maggio 1995 con  il quale e' stato istituito presso il
Dipartimento  per   gli  affari   sociali  il  Centro   nazionale  di
documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Compiti e finalita' del servizio
  1.  Il Dipartimento  per gli  affari sociali  della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  in collaborazione con il  Centro nazionale di
documentazione  ed analisi  sull'infanzia e  l'adolescenza attiva  il
servizio di  cui al  primo comma  dell'art. 8  della legge  28 agosto
1997, n. 285, citata in premessa e ne garantisce il coordinamento.
  2. Le  finalita' del servizio  di cui  al comma 1  consistono nello
svolgimento  di attivita'  di  informazione, promozione,  consulenza,
monitoraggio  e supporto  tecnico orientate  a sostenere  e garantire
l'efficienza  e  l'efficacia  dei piani  di  intervento  territoriali
previsti dall'art. 2 della legge medesima.