IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il Coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione dei poteri di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre e 28 novembre 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 6 novembre 1997 e n. 281 del 2 dicembre 1997, concernenti le dichiarazioni dello stato di emergenza rispettivamente nei territori delle province di Rieti e di Arezzo; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza; Sentite le regioni Lazio e Toscana; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I comuni delle province di Rieti ed Arezzo, i cui territori sono stati interessati dalla crisi sismica del settembreottobre 1997, sono i seguenti: Provincia di Rieti: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgovelino, Cantalice, Cantalupo, Casaprota, Castel di Tora, Castel S. Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Fara Sabina, Fiamignano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Monteleone Sabino, Montopoli in Sabina, Morro Reatino, Pescorocchiano, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Posta, Rieti, Rivodutri, Scandriglia, Stimigliano, Tarano, Toffia. Provincia di Arezzo: Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino. 2. I presidenti delle regioni Lazio e Toscana sono nominati commissari delegati e provvedono agli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti e a rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni. 3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa all'attuazione degli interventi, i commissari delegati si avvalgono degli uffici competenti delle regioni e possono avvalersi degli uffici degli enti locali. 4. I commissari delegati per l'espletamento dell'incarico possono nominare un subcommissario. 5. Per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione delle prescrizioni tecniche relative agli interventi necessari al recupero, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e privati, compresi quelli di carattere monumentale, i commissari delegati si avvalgono di comitati tecnicoscientifici presieduti dal presidente del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. o da un suo delegato e composti, ciascuno, da due tecnici designati dalla regione e da quattro tecnici designati, uno per ciascuno, dal servizio sismico nazionale, dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, dal provveditore alle opere pubbliche e dalla provincia.