Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato
                                  Alle  regioni   e   alle   province
                                  autonome
                                  Alle province e ai comuni di grande
                                  dimensione
                                  Alle universita' statali
                                  Agli enti di ricerca
                                  Agli  altri  enti assoggettati alla
                                  Tesoreria unica
                                  Ai tesorieri e   ai cassieri  degli
                                  enti    assoggettati alla Tesoreria
                                  unica
                                  Alle ragionerie  centrali presso le
                                  amministrazioni    centrali   dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'amministrazione        centrale
                                  della        Banca    d'Italia    -
                                  Servizio rapporti col Tesoro
  L'art.  47, comma  1,  della legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ha
profondamente   innovato,  rispetto   al   1997,   le  modalita'   di
accreditamento dei fondi provenienti dal bilancio statale.
  Prima di soffermarsi sulle  innovazioni introdotte appare opportuno
sottolineare che,  dal 1 gennaio  1998, non hanno piu'  alcun effetto
(salvo  quanto verra'  di  seguito chiarito)  le disposizioni  recate
dall'art.  3, comma  214, della  legge 23  dicembre 1996,  n. 662,  e
dall'art. 9 della legge 28  febbraio 1997, n. 30, che sostanzialmente
subordinavano  i  pagamenti  a   carico  del  bilancio  statale,  nei
confronti degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita'
liquide  nella Tesoreria  statale, al  preventivo accertamento  della
riduzione delle liquidita' sui conti di  tesoreria al di sotto del 20
per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997.
  Le nuove  modalita' prevedono,  in particolare,  che i  pagamenti a
carico del  bilancio dello  Stato, nei  confronti dei  soggetti sopra
citati, vengano  effettuati al raggiungimento dei  limiti di giacenza
da determinare,  nella misura compresa  tra il 10  e il 20  per cento
dell'assegnazione di competenza, per le varie categorie di enti.
  Per i soli enti locali e'  previsto, altresi', che il nuovo sistema
di pagamenti si applica  esclusivamente alle province con popolazione
superiore a 400.000 abitanti e  ai comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti.
  Per gli altri enti locali (province e comuni di piu' ridotta fascia
demografica  e comunita'  montane  soggette al  sistema di  Tesoreria
unica) sono state invece prorogate -  dal comma 2 del richiamato art.
47 - le disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669,  convertito in legge 28 febbraio 1997,  n. 30. Nei loro
confronti, pertanto,  continuano ad  applicarsi le  comunicazioni del
Ministero  dell'interno  ed  i controlli  preventivi  sulla  giacenza
(riduzione  sotto   il  20  per  cento   della  liquidita'  esistente
all'inizio  di  ciascuno degli  anni  1998/2000)  che le  sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato sono  tenute ad effettuare prima di
procedere  all'accreditamento di  fondi  nella contabilita'  speciale
intestata al singolo ente locale.
  In applicazione dell'art.  47, comma 1, della legge  n. 449/1997 e'
stato emanato,  e pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 15  del 20
gennaio  1998, il  decreto del  Ministro del  tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica  n. 29380 del 16 gennaio  1998, con il
quale sono  stati determinati i  limiti di giacenza  delle liquidita'
nei  conti  della  Tesoreria  statale;  limiti  che  costituiscono  i
presupposti  perche' possa  essere  disposto un  pagamento, in  conto
competenza o in conto residui, a carico del bilancio statale a favore
di uno degli enti interessati.
  Per ragioni di semplificazione e  di operativita' del nuovo sistema
di   pagamenti   i  limiti   sono   stati,   al  momento,   stabiliti
esclusivamente  per gli  enti  assoggettati al  sistema di  Tesoreria
unica.
  Cio' premesso e al fine  di conseguire uniformita' di comportamenti
da parte dei soggetti destinatari  dell'art. 47, comma 1, della legge
n.  449/1997,  si  ritiene   utile  fornire  alcuni  chiarimenti  sui
contenuti  di  ciascuno dei  6  articoli  che compongono  il  decreto
ministeriale n. 29380.
                               Art. 1.
                     Regioni e province autonome
  L'articolo determina  nella misura  del 14 per  cento il  limite di
giacenza per le regioni e le province autonome.
  Il limite di giacenza, che e' commisurato alle sole assegnazioni in
conto  competenza  1998  da  attribuire  ad  ogni  singolo  ente  dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a
valere sui capitoli di bilancio  individuati nel comma 2, deve essere
verificato  con  riferimento  ai   conti  di  Tesoreria  che  vengono
alimentati dai pagamenti disposti a valere sui richiamati capitoli.
  In particolare,  l'obbligo del rispetto  del limite di  giacenza e'
limitato al predetto Ministero e  ai pagamenti da questo disposti sui
citati capitoli  e il raggiungimento  di tale limite  viene accertato
solo  per i  conti di  tesoreria su  cui affluiscono  i pagamenti  in
parola.
  Conseguentemente,  i   pagamenti  disposti   dalle  amministrazioni
centrali diverse dal Tesoro non  sono soggetti ad alcun vincolo, come
non sono soggetti a vincoli i  pagamenti del Tesoro disposti a valere
su capitoli diversi da quelli individuati nel comma 2.