Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle amministrazioni centrali dello Stato Alle regioni e alle province autonome Alle province e ai comuni di grande dimensione Alle universita' statali Agli enti di ricerca Agli altri enti assoggettati alla Tesoreria unica Ai tesorieri e ai cassieri degli enti assoggettati alla Tesoreria unica Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato e, per conoscenza: Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro L'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha profondamente innovato, rispetto al 1997, le modalita' di accreditamento dei fondi provenienti dal bilancio statale. Prima di soffermarsi sulle innovazioni introdotte appare opportuno sottolineare che, dal 1 gennaio 1998, non hanno piu' alcun effetto (salvo quanto verra' di seguito chiarito) le disposizioni recate dall'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che sostanzialmente subordinavano i pagamenti a carico del bilancio statale, nei confronti degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nella Tesoreria statale, al preventivo accertamento della riduzione delle liquidita' sui conti di tesoreria al di sotto del 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. Le nuove modalita' prevedono, in particolare, che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, nei confronti dei soggetti sopra citati, vengano effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza da determinare, nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza, per le varie categorie di enti. Per i soli enti locali e' previsto, altresi', che il nuovo sistema di pagamenti si applica esclusivamente alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti locali (province e comuni di piu' ridotta fascia demografica e comunita' montane soggette al sistema di Tesoreria unica) sono state invece prorogate - dal comma 2 del richiamato art. 47 - le disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nei loro confronti, pertanto, continuano ad applicarsi le comunicazioni del Ministero dell'interno ed i controlli preventivi sulla giacenza (riduzione sotto il 20 per cento della liquidita' esistente all'inizio di ciascuno degli anni 1998/2000) che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono tenute ad effettuare prima di procedere all'accreditamento di fondi nella contabilita' speciale intestata al singolo ente locale. In applicazione dell'art. 47, comma 1, della legge n. 449/1997 e' stato emanato, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1998, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 29380 del 16 gennaio 1998, con il quale sono stati determinati i limiti di giacenza delle liquidita' nei conti della Tesoreria statale; limiti che costituiscono i presupposti perche' possa essere disposto un pagamento, in conto competenza o in conto residui, a carico del bilancio statale a favore di uno degli enti interessati. Per ragioni di semplificazione e di operativita' del nuovo sistema di pagamenti i limiti sono stati, al momento, stabiliti esclusivamente per gli enti assoggettati al sistema di Tesoreria unica. Cio' premesso e al fine di conseguire uniformita' di comportamenti da parte dei soggetti destinatari dell'art. 47, comma 1, della legge n. 449/1997, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti sui contenuti di ciascuno dei 6 articoli che compongono il decreto ministeriale n. 29380. Art. 1. Regioni e province autonome L'articolo determina nella misura del 14 per cento il limite di giacenza per le regioni e le province autonome. Il limite di giacenza, che e' commisurato alle sole assegnazioni in conto competenza 1998 da attribuire ad ogni singolo ente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli di bilancio individuati nel comma 2, deve essere verificato con riferimento ai conti di Tesoreria che vengono alimentati dai pagamenti disposti a valere sui richiamati capitoli. In particolare, l'obbligo del rispetto del limite di giacenza e' limitato al predetto Ministero e ai pagamenti da questo disposti sui citati capitoli e il raggiungimento di tale limite viene accertato solo per i conti di tesoreria su cui affluiscono i pagamenti in parola. Conseguentemente, i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali diverse dal Tesoro non sono soggetti ad alcun vincolo, come non sono soggetti a vincoli i pagamenti del Tesoro disposti a valere su capitoli diversi da quelli individuati nel comma 2.