IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
          delegato al coordinamento della protezione civile
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto  del Ministro dell'interno in data  5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  Sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il quale il Sottosegretario  di Stato per l'interno, prof. Franco
Barberi, e'  stato delegato all'adozione dei  provvedimenti di revoca
di cui al sopracitato art. 8, del decreto-legge n. 576/1996;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione civile  prevista dal comma  2 dell'art. 8  del sopracitato
decretolegge;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 950/FPC/ZA  in data  7 aprile  1987, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  94 del  23
aprile  1987,  con  la  quale  e'  stato  disposto  un  finanziamento
complessivo  di lire  14.880.000.000  per gli  interventi diretti  ad
eliminare situazioni di  rischi connesse con le  condizioni del suolo
in Calabria;
  Considerato  che  per  gli  interventi  realizzati  dal  comune  di
Martirano  non risulta  utilizzata  la somma  di  L. 22.123.400,  per
quelli nel  comune di Gerace  non risulta  utilizzata la somma  di L.
12.186.630  e  per  quelli  nel  comune  di  Trebisacce  non  risulta
utilizzata la somma di L. 8.298.055,  con una economia totale di lire
42.608.085;
  Considerato, altresi',  che tale  somma di lire  42.608.085 risulta
disponibile sul capitolo 7588 della  unita' previsionale di base n. 6
dello  stato  di  previsione   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 42.608.085 di cui all'ordinanza  del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 950/FPC/ZA del 7 aprile 1987 in quanto non
utilizzata sui lavori ultimati.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1998
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi