IL MINISTRO DELL'INTERNO
          delegato al coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi
le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
5 agosto 1997  concernente la dichiarazione dello  stato di emergenza
nei comuni di  Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio  in provincia di
Siena colpiti dall'evento sismico del 21 marzo 1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2705  del 29  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997;
  Vista  la nota  n. 101/14631/8.3.1./A  del 9  dicembre 1997  con la
quale il vice  commissario delegato per gli interventi  nei comuni di
Abbadia  S.  Salvatore  e  Piancastagnaio  chiede,  tra  l'altro,  di
prorogare il termine, stabilito  dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza
n. 2705 del 29 ottobre 1997 e di inserire nel piano gli interventi di
pronto  intervento per  gli  edifici  di culto  ed  un intervento  di
prevenzione per un edificio  scolastico nel comune di Castell'Azzarra
(Grosseto);
  Visto il  programma predisposto  dalla regione Toscana  che prevede
anche  un  intervento  di  prevenzione per  eliminare  situazioni  di
rischio  ed   il  pericolo   incombente  per   l'edificio  scolastico
elementare nel  comune di Castell'Azzarra (Grosseto)  dell'importo di
L.  100.000.000  a  valere   sul  finanziamento  gia'  assentito  con
l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997;
  Ritenuto  che per  eliminare  il pericolo  incombente nel  suddetto
edificio  scolastico  del  comune di  Castell'Azzarra  (Grosseto)  ed
evitare maggiori  danni a persone  e cose e' possibile:  applicare la
disciplina di  cui all'art.  4 comma 1,  del decreto-legge  19 maggio
1997, n.  130 convertito,  con modificazioni,  dalla legge  16 luglio
1997,  n. 228;  finanziare  l'intervento con  gli  stessi fondi  gia'
disposti  con l'ordinanza  n. 2705  del 29  ottobre 1997  e che  tale
tipologia  di  intervento  e'  similare  a quella  per  la  quale  il
Ministero  dei  lavori pubblici  si  e'  gia' espresso  in  relazione
all'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997;
  Ritenuto di poter accogliere le predette richieste;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Su proposta  del Sottosegretario di Stato  professor Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  3 dell'ordinanza  n.  2705  del  29 ottobre  1997  e'
aggiunto il seguente comma:
  " 3.  Per gli  immobili di  cui al precedente  comma 2,  oggetto di
ordinanza  di  sgombero,  gli  interventi  limitati  al  solo  pronto
intervento,  al  fine di  eliminare  o  ridurre  il pericolo  per  la
pubblica incolumita', possono essere disposti ed attuati nel piano di
cui all'art. 2 con le risorse disponibili di cui al comma 1".