IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena colpiti dall'evento sismico del 21 marzo 1997; Vista l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997; Vista la nota n. 101/14631/8.3.1./A del 9 dicembre 1997 con la quale il vice commissario delegato per gli interventi nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio chiede, tra l'altro, di prorogare il termine, stabilito dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 e di inserire nel piano gli interventi di pronto intervento per gli edifici di culto ed un intervento di prevenzione per un edificio scolastico nel comune di Castell'Azzarra (Grosseto); Visto il programma predisposto dalla regione Toscana che prevede anche un intervento di prevenzione per eliminare situazioni di rischio ed il pericolo incombente per l'edificio scolastico elementare nel comune di Castell'Azzarra (Grosseto) dell'importo di L. 100.000.000 a valere sul finanziamento gia' assentito con l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997; Ritenuto che per eliminare il pericolo incombente nel suddetto edificio scolastico del comune di Castell'Azzarra (Grosseto) ed evitare maggiori danni a persone e cose e' possibile: applicare la disciplina di cui all'art. 4 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228; finanziare l'intervento con gli stessi fondi gia' disposti con l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 e che tale tipologia di intervento e' similare a quella per la quale il Ministero dei lavori pubblici si e' gia' espresso in relazione all'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997; Ritenuto di poter accogliere le predette richieste; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Su proposta del Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 e' aggiunto il seguente comma: " 3. Per gli immobili di cui al precedente comma 2, oggetto di ordinanza di sgombero, gli interventi limitati al solo pronto intervento, al fine di eliminare o ridurre il pericolo per la pubblica incolumita', possono essere disposti ed attuati nel piano di cui all'art. 2 con le risorse disponibili di cui al comma 1".