IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la nota  n. 2528/12-7 in data 2 dicembre  1997 del presidente
della corte di  appello di Catania, con la quale  si comunica che gli
uffici giudiziari di Siracusa, riportati del dispositivo del presente
decreto, non sono stati in grado di funzionare nel periodo indicato a
fianco di ciascuno  a seguito del trasferimento nel  nuovo palazzo di
giustizia;
  Visti gli articoli 1 e 2  del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437, concernente la  proroga dei termini di  decadenza in conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                              Decreta:
  In  conseguenza  del  mancato  funzionamento  dei  seguenti  uffici
giudiziari  del distretto  della  corte di  appello  di Catania,  nei
giorni a fianco  di ciascuno indicati, i termini di  decadenza per il
compimento degli atti  presso i detti uffici o a  mezzo del personale
addettovi,  scadenti nei  giorni di  seguito riportati  o nei  cinque
giorni  successivi, sono  prorogati  di quindici  giorni a  decorrere
dalla  data  di pubblicazione  del  presente  decreto nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica:
  tribunale di Siracusa - tutte le cancellerie ad eccezione di quella
del GIP, dal 6 ottobre 1997 al 15 novembre 1997;
  pretura  circondariale  di  Siracusa  -  tutte  le  cancellerie  ad
eccezione di quella del GIP, dal 6 ottobre 1997 al 15 novembre 1997;
  ufficio del  GIP presso il  tribunale di Siracusa, dal  10 novembre
1997 al 15 novembre 1997;
  ufficio del GIP presso la pretura di Siracusa, dal 10 novembre 1997
al 15 novembre 1997;
  ufficio  unico notifiche  presso il  tribunale di  Siracusa, dal  6
ottobre 1997 al 15 novembre 1997.
    Roma, 27 gennaio 1998
                                               p. Il Ministro: Mirone