IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 emanato in attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonche' della direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, emanato in attuazione della direttiva 84/319/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, integrato dal decreto del Ministro della sanita' 11 gennaio 1993 emanato in attuazione della direttiva 89/321/CEE che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva 77/96/CEE e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 marzo 1993, n. 72, serie generale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231; Vista la direttiva 94/59/CE della Commissione recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina; Ritenuto necessario procedere alla attuazione nell'ordinamento nazionale della citata direttiva 94/59/CE; In applicazione del combinato disposto dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, come integrato dal decreto del Ministro della sanita' 11 gennaio 1993 citato in premessa, e' modificato nel modo seguente: a) al capitolo I, punto VII (Metodo di digestione automatica per gruppi di campioni fino a 35 grammi), lettera c): 1) al paragrafo 1, ottavo trattino, il quantitativo "5 g" e' sostituito dal quantitativo "7 g"; 2) dopo il paragrafo 3, e' inserito il seguente paragrafo 4: "4. Impiego di membrane filtranti. Una membrana filtrante di policarbonato non puo' essere utilizzata piu' di cinque volte. Dopo ogni impiego essa deve essere girata e controllata per individuare eventuali danni che la renderebbero inadatta ad un ulteriore uso"; 3) i paragrafi 4 e 5 diventano, rispettivamente, paragrafi 5 e 6; b) al capitolo VI: 1) dopo il Titolo "Trattamento con il freddo" e' inserito il seguente sottotitolo "I. Metodo 1"; 2) dopo il paragrafo 7 e' aggiunto il seguente testo: "II. Metodo 2. Si osservano le disposizioni generali dei paragrafi da 1 a 5 del Metodo 1 e si applicano le seguenti combinazioni di tempo e di temperatura. 1. La carne avente diametro o spessore sino a 15 cm deve essere refrigerata secondo una delle seguenti combinazioni di tempo e di temperatura: 20 giorni a meno 15 (gradi)C 10 giorni a meno 23 (gradi)C 6 giorni a meno 20 (gradi)C. 2. La carne avente diametro o spessore compreso tra 15 e 50 cm deve essere refrigerata secondo una delle seguenti combinazioni di tempo e di temperatura: 30 giorni a meno 15 (gradi)C 20 giorni a meno 25 (gradi)C 12 giorni a meno 29 (gradi)C. La temperatura nel locale frigorifero non deve superare il livello della temperatura di inattivazione scelta. Essa deve essere misurata termoelettricamente con apparecchi tarati, deve essere tenuta sotto registrazione costante e non deve essere misurata direttamente nella corrente d'aria fredda. Gli apparecchi di misura devono essere conservati sotto chiave. I diagrammi devono riportare i numeri corrispondenti del registro delle ispezioni effettuate all'atto dell'importazione delle carni, nonche' il giorno e l'ora di inizio e di fine della congelazione e devono essere conservati per un anno. III. Metodo 3. Controllo della temperatura al centro delle carni in pezzi. 1. Le seguenti combinazioni di tempo e di temperatura devono essere rispettate quando si controlla la temperatura al centro delle carni in pezzi, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi da 2 a 6: 106 ore a meno 18 (gradi)C 82 ore a meno 21 (gradi)C 63 ore a meno 23,5 (gradi)C 48 ore a meno 26 (gradi)C 35 ore a meno 29 (gradi)C 22 ore a meno 32 (gradi)C 8 ore a meno 35 (gradi)C ora a meno 37 (gradi)C. 2. Le carni introdotte gia' congelate devono essere mantenute in tale stato. 3. Le partite di carni devono essere tenute separate nel locale frigorifero e sotto chiave. 4. Per ogni partita di carne devono essere annotati il giorno e l'ora dell'introduzione nel locale frigorifero. 5. Le apparecchiature tecniche e l'alimentazione energetica del locale frigorifero devono essere tali da garantire che la temperatura di cui al paragrafo 1 venga raggiunta rapidamente e mantenuta in tutte le parti delle carni. 6. La temperatura deve essere misurata termoelettricamente con apparecchi tarati e tenuta sotto registrazione costante. La sonda del termometro deve essere collocata al centro di un pezzo di carne calibrato di dimensioni non inferiori al pezzo di carne piu' spesso da congelare. Il pezzo di carne suddetto deve essere collacato nel punto meno favorevole del locale frigorifero, non vicino all'impianto di raffreddamento ne' esposto direttamente alla corrente d'aria fredda. Gli apparecchi di misura devono essere tenuti sotto chiave. I diagrammi devono riportare i numeri corrispondenti del registro delle ispezioni effettuate all'atto dell'importazione delle carni nonche' il giorno e l'ora di inizio e di fine della congelazione e devono essere conservati per un anno"; c) dopo il capitolo VI e' aggiunto il seguente capitolo VII: "Capitolo VII. Ispezione e congelazione delle carni equine. 1. Ispezione. L'ispezione delle carni equine deve essere effettuata secondo uno dei metodi di digestione di cui al capitolo I, fatte salve le modifiche seguenti. Si prelevano campioni di almeno 10 g dal muscolo linguale o dal massetere. In assenza del muscolo linguale o del massetere, si preleva un campione delle stesse dimensioni da un pilastro del diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea. Dal muscolo devono essere tolti il tessuto connettivo e il grasso. Un campione di 5 g viene digerito ai fini della ispezione qualora si applichi la digestione artificiale su un insieme di prelievi conformemente ai punti dal III al VII del capitolo I. Per ogni digestione, il peso totale del muscolo da esaminare non deve superare i 100 g per le metodiche di cui ai punti III, IV, V e VI del capitolo I, o i 35 g per la metodica di cui al punto VII dello stesso capitolo I. In caso di esito positivo, si conserva un altro campione di 10 g per un esame indipendente successivo. 2. Congelazione delle carni equine. Per uccidere le trichine con la congelazione, le carni equine vengono sottoposte ad un trattamento con il freddo secondo uno dei metodi indicati nel capitolo VI". Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 7