IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993 concernente le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati; Visto il decreto legislativo n. 178/1991 ed in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991 concernente disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi derivati, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di modifica del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541; Visto che il predetto decreto legislativo ha, tra l'altro, modificato le tariffe concernenti l'esame di domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, di domande di modifica e rinnovo delle predette autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, che da' attuazione alla direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977 che fissa la documentazione necessaria per gli accertamenti dell'Istituto superiore di sanita' sulla composizione e l'innocuita' dei farmaci di nuova istituzione; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 27 aprile 1992 in materia di riconoscimento di idoneita' alla sperimentazione delle strutture non universitarie e non ospedaliere; Visto l'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di esposizione alle radiazioni; Considerato che occorre determinare le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita' per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati ai medicinali omeopatici, alla sperimentazione di specialita' medicinali di non nuova istituzione, all'approvazione di programmi di ricerca con radiofarmaci ed al riconoscimento di idoneita' alla sperimentazione delle strutture non universitarie e non ospedaliere; Ritenuta la necessita' di modificare la voce n. 6 del "settore medicinali" di cui all'allegato 1 al richiamato decreto ministeriale 19 luglio 1993, in quanto individua una tariffa per accertamenti di competenza dell'Istituto superiore di sanita', per i quali e' gia' prevista una specifica tariffa dal decreto ministeriale 6 marzo 1992; Tenuto anche conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; Considerato che alcune tariffe previste dal decreto ministeriale 19 luglio 1993 sono state sostituite da quelle previste dal decreto legislativo n. 44/1997 citato; Ritenuto necessario modificare ed integrare il decreto ministeriale 19 luglio 1993 in considerazione delle nuove tariffe; Decreta: Art. 1. 1. Dopo la voce di cui al punto 2 del "settore medicinali" dell'allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, come sostituito dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993, e' inserita la seguente: "2-bis. Accertamenti conseguenti alle domande di autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano destinati esclusivamente all'esportazione ..... L. 1.000.000 per medicinale". 2. La voce di cui al punto 6, del settore "medicinali" allegato 1 del decreto ministeriale 14 febbraio 1991, come sostituito dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, e' sostituita dalle voci riportate, con i numeri 6 e 6-bis, nell'allegato 1 al presente decreto. 3. Le voci di cui ai punti 9, 11, 12 e 14, lettere a), b) e c), del settore "medicinali" dell'allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, come sostituito dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, sono abrogate in quanto disciplinate dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.