IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;
  Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993 concernente le tariffe
e  i  diritti  spettanti  al Ministero  della  sanita',  all'Istituto
superiore di  sanita' e all'Istituto  superiore per la  prevenzione e
sicurezza del lavoro, per prestazioni  rese a richiesta e ad utilita'
dei soggetti interessati;
  Visto il decreto  legislativo n. 178/1991 ed  in particolare l'art.
2, comma 1;
  Visto   il  decreto   ministeriale  12   giugno  1991   concernente
disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei
suoi derivati, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico;
  Visto il decreto  legislativo 18 febbraio 1997, n.  44, di modifica
del decreto legislativo  29 maggio 1991, n. 178,  come modificato dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
  Visto  che  il  predetto   decreto  legislativo  ha,  tra  l'altro,
modificato   le   tariffe   concernenti   l'esame   di   domande   di
autorizzazione all'immissione in commercio  di medicinali, di domande
di modifica e rinnovo delle predette autorizzazioni;
  Visto  il  decreto legislativo  17  marzo  1995,  n. 185,  che  da'
attuazione  alla   direttiva  92/73/CEE  in  materia   di  medicinali
omeopatici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28   luglio  1977  che  fissa  la
documentazione   necessaria   per  gli   accertamenti   dell'Istituto
superiore di sanita' sulla composizione e l'innocuita' dei farmaci di
nuova istituzione;
  Visto l'art. 3  del decreto ministeriale 27 aprile  1992 in materia
di riconoscimento  di idoneita' alla sperimentazione  delle strutture
non universitarie e non ospedaliere;
  Visto l'art. 108 del decreto legislativo  17 marzo 1995, n. 230, in
materia di esposizione alle radiazioni;
  Considerato  che  occorre  determinare   le  tariffe  e  i  diritti
spettanti al Ministero della sanita' per prestazioni rese a richiesta
e ad utilita' dei soggetti interessati ai medicinali omeopatici, alla
sperimentazione di  specialita' medicinali di non  nuova istituzione,
all'approvazione  di  programmi di  ricerca  con  radiofarmaci ed  al
riconoscimento di idoneita' alla  sperimentazione delle strutture non
universitarie e non ospedaliere;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la voce  n. 6  del "settore
medicinali" di cui all'allegato  1 al richiamato decreto ministeriale
19 luglio 1993,  in quanto individua una tariffa  per accertamenti di
competenza dell'Istituto  superiore di sanita',  per i quali  e' gia'
prevista una specifica tariffa dal decreto ministeriale 6 marzo 1992;
  Tenuto anche  conto del costo reale  dei servizi resi e  del valore
economico delle  operazioni di  riferimento, secondo  quanto previsto
dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
  Considerato che alcune tariffe previste dal decreto ministeriale 19
luglio  1993 sono  state sostituite  da quelle  previste dal  decreto
legislativo n. 44/1997 citato;
  Ritenuto necessario modificare ed integrare il decreto ministeriale
19 luglio 1993 in considerazione delle nuove tariffe; Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  la voce  di  cui  al  punto  2 del  "settore  medicinali"
dell'allegato 1 al decreto  ministeriale 14 febbraio 1991, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 63 del 15 marzo
1991,  come  sostituito  dal  decreto ministeriale  19  luglio  1993,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 172 del  24 luglio  1993, e'
inserita la seguente:
  "2-bis.  Accertamenti conseguenti  alle  domande di  autorizzazione
alla produzione di medicinali  per uso umano destinati esclusivamente
all'esportazione ..... L. 1.000.000 per medicinale".
  2. La voce  di cui al punto 6, del  settore "medicinali" allegato 1
del  decreto  ministeriale  14  febbraio 1991,  come  sostituito  dal
decreto  ministeriale  19  luglio  1993,  e'  sostituita  dalle  voci
riportate,  con i  numeri  6  e 6-bis,  nell'allegato  1 al  presente
decreto.
  3. Le voci di cui ai punti 9, 11, 12 e 14, lettere a), b) e c), del
settore  "medicinali"  dell'allegato  1 al  decreto  ministeriale  14
febbraio  1991, come  sostituito dal  decreto ministeriale  19 luglio
1993, sono abrogate in quanto disciplinate dal decreto legislativo 18
febbraio 1997, n. 44.