Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997; Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di svolgere le funzioni loro attribuite dall'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, i comitati tecnicoscientifici di cui all'art. 2, comma 3, della citata ordinanza, integrati come previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge sopracitato, svolgono, secondo le indicazioni fornite dalle regioni, il coordinamento delle iniziative di carattere tecnico e scientifico necessarie per fornire dati e indicazioni utili per la ricostruzione e per la valutazione dei costi degli interventi. In particolare, d'intesa con gli uffici tecnici delle regioni Marche e Umbria, con il Servizio sismico nazionale, con il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del CNR, e l'Istituto nazionale di geofisica i comitati provvedono con criteri omogenei a fornire alle regioni: a) l'analisi e l'elaborazione dei dati di danno e vulnerabilita' e la definizione dei parametri tecnicoeconomici di riferimento per gli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; b) gli elementi per la determinazione del livello di grave danneggiamento necessario per l'individuazione dei centri nei quali la ricostruzione avverra' mediante programmi integrati di recupero; c) l'analisi degli effetti del sisma sugli edifici, con particolare riferimento a quelli precedentemente messi a norma; d) il coordinamento, d'intesa con i servizi geologici regionali, delle indagini urgenti di microzonazione sismica valutandone comparativamente i risultati. 2. I comitati inoltre concorrono alla predisposizione di: specifiche prescrizioni tecniche in base ai risultati delle indagini di cui ai punti c) e d); direttive tecniche e procedurali per i controlli sui progetti e sugli interventi previsti dall'art. 14, comma 13, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6; indirizzi tecnici per i corsi di formazione per progettisti, tecnici delle amministrazioni e operatori, finalizzati alla corretta applicazione pratica dei criteri, parametri e prescrizioni tecniche per gli interventi di ricostruzione/ripristino. 3. L'attivita' deve essere programmata e svolta in modo da consentire alle regioni e agli enti locali il rispetto dei tempi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, comprese le indagini di microzonazione sismica e per le spese di funzionamento dei comitati, i commissari delegati riservano, ciascuno, la somma di L. 2.500 milioni, a carico delle disponibilita' di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni. I commissari delegati stabiliscono con proprio atto, d'intesa tra loro, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti dei comitati, compresi quelli invitati permanentemente ed ai segretari.