Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  1997,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nei territori  delle regioni Marche e  Umbria colpite dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Vista l'ordinanza n.  2668 del 28 settembre  1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 228 del 30 settembre
1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2669 del  1 ottobre  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 235  dell'8 ottobre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2694  del 13  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 241 del  15 ottobre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2706  del 31  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 257 del  4 novembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2717 del  20 novembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 273  del 22 novembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2719 del  28 novembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 282 del  3 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2725 del  15 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 295  del 19 dicembre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2728 del  22 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 300  del 27 dicembre
1997;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Al fine  di svolgere le funzioni  loro attribuite dall'ordinanza
n.  2668  del   28  settembre  1997  e   successive  modificazioni  e
integrazioni, e dal  decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6, i comitati
tecnicoscientifici  di   cui  all'art.  2,  comma   3,  della  citata
ordinanza,  integrati  come  previsto   dall'art.  2,  comma  5,  del
decreto-legge sopracitato,  svolgono, secondo le  indicazioni fornite
dalle regioni, il coordinamento delle iniziative di carattere tecnico
e scientifico necessarie per fornire  dati e indicazioni utili per la
ricostruzione e  per la  valutazione dei  costi degli  interventi. In
particolare, d'intesa con  gli uffici tecnici delle  regioni Marche e
Umbria, con  il Servizio sismico  nazionale, con il  Gruppo nazionale
per  la difesa  dai  terremoti  del CNR,  e  l'Istituto nazionale  di
geofisica i comitati  provvedono con criteri omogenei  a fornire alle
regioni:
  a) l'analisi e l'elaborazione dei  dati di danno e vulnerabilita' e
la definizione dei parametri  tecnicoeconomici di riferimento per gli
interventi di ricostruzione degli  edifici distrutti e di ripristino,
con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;
  b)  gli  elementi  per  la  determinazione  del  livello  di  grave
danneggiamento necessario  per l'individuazione dei centri  nei quali
la ricostruzione avverra' mediante programmi integrati di recupero;
  c) l'analisi degli effetti del sisma sugli edifici, con particolare
riferimento a quelli precedentemente messi a norma;
  d) il  coordinamento, d'intesa  con i servizi  geologici regionali,
delle   indagini  urgenti   di  microzonazione   sismica  valutandone
comparativamente i risultati.
  2. I comitati inoltre concorrono alla predisposizione di:
  specifiche  prescrizioni  tecniche  in   base  ai  risultati  delle
indagini di cui ai punti c) e d);
  direttive tecniche  e procedurali  per i  controlli sui  progetti e
sugli interventi  previsti dall'art. 14, comma  13, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6;
  indirizzi  tecnici  per  i  corsi di  formazione  per  progettisti,
tecnici delle amministrazioni e  operatori, finalizzati alla corretta
applicazione pratica  dei criteri, parametri e  prescrizioni tecniche
per gli interventi di ricostruzione/ripristino.
  3.  L'attivita'  deve  essere  programmata  e  svolta  in  modo  da
consentire  alle regioni  e agli  enti locali  il rispetto  dei tempi
previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6.
  4. Per lo svolgimento delle  attivita' di cui al presente articolo,
comprese  le indagini  di microzonazione  sismica e  per le  spese di
funzionamento   dei  comitati,   i  commissari   delegati  riservano,
ciascuno, la somma di L. 2.500 milioni, a carico delle disponibilita'
di cui  all'art. 17 dell'ordinanza  n. 2668  del 28 settembre  1997 e
successive  integrazioni.  I  commissari  delegati  stabiliscono  con
proprio atto, d'intesa  tra loro, i compensi  spettanti al presidente
ed   ai   componenti   dei   comitati,   compresi   quelli   invitati
permanentemente ed ai segretari.