L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 30 gennaio 1998;
  Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre
1995, n.  481, il sistema  tariffario deve armonizzare  gli obiettivi
economicofinanziari  di  soggetti  esercenti   il  servizio  con  gli
obiettivi  di  carattere  sociale,  di tutela  ambientale  e  di  uso
efficiente delle risorse;
  Premesso  che sono  disponibili e  utilizzati processi  e soluzioni
tecnologiche   per  la   valorizzazione  energetica   di  rifiuti   e
combustibili derivati in centrali termoelettriche;
  Considerata  l'esigenza  che   nelle  centrali  termoelettriche  si
utilizzino combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali,
anche in  combinazione con questi  ultimi, purche' tale  utilizzo sia
consentito  dalla  normativa  ambientale  vigente  e  sue  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il provvedimento  CIP 29 aprile 1992, n.  6, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come
integrato e  modificato dal decreto del  Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  24  gennaio  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997;
  Visto il  decreto legislativo  5 febbraio  1997, n.  22, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale - serie  generale -  n. 38 del  15 febbraio
1997;
  Vista la deliberazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas (di  seguito: l'Autorita')  26 giugno  1997, n.  70/97 pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  150 del  30 giugno
1997,  recante   disposizioni  in  materia  di   razionalizzazione  e
inglobamentonella  tariffa elettrica  dei sovrapprezzi  non destinati
alle  entrate  dello  Stato,  che  ha,  tra  l'altro,  sostituito  il
contributo     onere     termico    riconosciuto     alle     imprese
produttricidistributrici con il contributo costi energia e introdotto
un nuovo sistema di determinazione dei contributi;
  Visto il  decreto del Ministro  dell'ambiente 19 novembre  1997, n.
503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del
29 gennaio 1998;
  Ritenuta l'opportunita'  di contribuire  a dare  soluzioni efficaci
allo  smaltimento dei  rifiuti anche  tenuto conto  delle particolari
situazioni di emergenza in regioni o parti del territorio nazionale;
  Ritenuto  inoltre  che  nel  riconoscimento  del  contributo  costi
energia  di cui  sopra,  non  siano da  mantenere  distinzioni tra  i
combustibili utilizzati nelle centrali termoelettriche;
                              Delibera:
                               Art. 1.
             Riconoscimento del contributo costi energia
                   a rifiuti e altri combustibili
  Alle  imprese  produttricidistributrici  di  energia  elettrica  e'
riconosciuto  il contributo  costi energia  di cui  all'art. 6  della
deliberazione dell'Autorita' 26 giugno  1997, n. 70/97, per l'energia
elettrica  prodotta   mediante  utilizzo   di  rifiuti  e   di  altri
combustibili diversi  dai combustibili fossili commerciali,  anche in
combinazione  con  questi  ultimi,   purche'  il  loro  utilizzo  sia
consentito  dalla  normativa  ambientale  vigente  e  sue  successive
modificazioni e integrazioni.