IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  norme  per
l'attuazione delle direttive della  Comunita' economica europea sulla
produzione  e la  vendita  dei cosmetici,  modificata  da ultimo  dal
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;
  Visti, in particolare, i commi 2 e  3 dell'art. 7 di detta legge, i
quali stabiliscono che il Ministro della sanita', tenendo conto delle
direttive comunitarie, determina con  proprio decreto, fra l'altro, i
metodi  necessari  per  controllare   la  composizione  dei  prodotti
cosmetici,  nonche'  le modalita'  da  seguire  per il  prelievo  dei
campioni;
  Visto  il decreto  ministeriale  22 dicembre  1986, pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 18 del  23 gennaio
1987, con  cui, in esecuzione  delle predette disposizioni  di legge,
sono state stabilite  le modalita' di prelevamento  e trattamento dei
campioni di prodotti  cosmetici e sono stati  approvati alcuni metodi
di  analisi  necessari  per   controllare  la  composizione  di  tali
prodotti, secondo  quanto previsto dalle direttive  della commissione
delle  Comunita' europee  n.  80/1335/CEE del  22  dicembre 1980,  n.
82/434/CEE del 14 maggio 1982, n.  83/514/CEE del 27 settembre 1983 e
n. 85/490/CEE dell'11 ottobre 1985;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1990, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 197  del 24  agosto 1990,  con cui  sono stati
approvati i  metodi di analisi  per l'identificazione ed  il dosaggio
della  formaldeide  libera  nei prodotti  cosmetici,  secondo  quanto
previsto dalla direttiva della commissione delle Comunita' europee n.
90/207/CEE del 4 aprile 1990;
  Visto  il decreto  ministeriale  28 aprile  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 195  del 22  agosto 1995,  con cui  sono stati
approvati i  metodi di analisi  per l'identificazione ed  il dosaggio
del  nitrato  d'argento,  del  bisolfuro  di  selenio  negli  shampoo
antiforfora, del bario e stronzio solubili in pigmenti sotto forma di
sali o in lacche, dell'alcool  benzilico, dello zirconio, alluminio e
cloro    negli   antidiaforetici    non   aerosol,    dell'esamidina,
dibromoesamidina,  dibromopropamidina  e   cloresidina  nei  prodotti
cosmetici, secondo quanto previsto  dalla direttiva della Commissione
delle Comunita' europee n. 93/73/CEE del 9 settembre 1993;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  dicembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 29  del 5  febbraio 1997,  con cui  sono stati
approvati i  metodi di analisi  per l'identificazione ed  il dosaggio
dell'acido   benzoico,   dell'acido   4-idrossibenzoico,   dell'acido
sorbico,     dell'acido     salicilico,    dell'acido     propionico,
dell'idrochinone, dell'idrochinone  monometiletere e dell'idrochinone
monobenziletere nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla
direttiva della Commissione delle Comunita' europee n. 95/32/CE del 7
lugIio 1995;
  Considerato che con direttiva adottata  il 2 luglio 1996 (direttiva
96/45/CE)  la  Commissione  delle   Comunita'  europee  ha  apportato
modifiche ai testi delle succitate direttive;
  Ritenuto  di  integrare,  conseguentemente, il  richiamato  decreto
ministeriale 22 dicembre 1986;
  Vista  la nota  34130/Chf.22,  del 14  ottobre 1997,  dell'Istituto
superiore di sanita';
                              Decreta:
  1.  Nei controlli  ufficiali dei  prodotti cosmetici  le competenti
autorita'  devono attenersi  ai  metodi  descritti nell'allegato  per
quanto attiene all'identificazione ed  al dosaggio delle sostanze ivi
contemplate.
  2.  Il  presente  decreto,  unitamente all'allegato  che  fa  parte
integrante dello  stesso, sara'  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 69