IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, modificata da ultimo dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126; Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 7 di detta legge, i quali stabiliscono che il Ministro della sanita', tenendo conto delle direttive comunitarie, determina con proprio decreto, fra l'altro, i metodi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, nonche' le modalita' da seguire per il prelievo dei campioni; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1987, con cui, in esecuzione delle predette disposizioni di legge, sono state stabilite le modalita' di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e sono stati approvati alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali prodotti, secondo quanto previsto dalle direttive della commissione delle Comunita' europee n. 80/1335/CEE del 22 dicembre 1980, n. 82/434/CEE del 14 maggio 1982, n. 83/514/CEE del 27 settembre 1983 e n. 85/490/CEE dell'11 ottobre 1985; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1990, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per l'identificazione ed il dosaggio della formaldeide libera nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla direttiva della commissione delle Comunita' europee n. 90/207/CEE del 4 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1995, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per l'identificazione ed il dosaggio del nitrato d'argento, del bisolfuro di selenio negli shampoo antiforfora, del bario e stronzio solubili in pigmenti sotto forma di sali o in lacche, dell'alcool benzilico, dello zirconio, alluminio e cloro negli antidiaforetici non aerosol, dell'esamidina, dibromoesamidina, dibromopropamidina e cloresidina nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla direttiva della Commissione delle Comunita' europee n. 93/73/CEE del 9 settembre 1993; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per l'identificazione ed il dosaggio dell'acido benzoico, dell'acido 4-idrossibenzoico, dell'acido sorbico, dell'acido salicilico, dell'acido propionico, dell'idrochinone, dell'idrochinone monometiletere e dell'idrochinone monobenziletere nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla direttiva della Commissione delle Comunita' europee n. 95/32/CE del 7 lugIio 1995; Considerato che con direttiva adottata il 2 luglio 1996 (direttiva 96/45/CE) la Commissione delle Comunita' europee ha apportato modifiche ai testi delle succitate direttive; Ritenuto di integrare, conseguentemente, il richiamato decreto ministeriale 22 dicembre 1986; Vista la nota 34130/Chf.22, del 14 ottobre 1997, dell'Istituto superiore di sanita'; Decreta: 1. Nei controlli ufficiali dei prodotti cosmetici le competenti autorita' devono attenersi ai metodi descritti nell'allegato per quanto attiene all'identificazione ed al dosaggio delle sostanze ivi contemplate. 2. Il presente decreto, unitamente all'allegato che fa parte integrante dello stesso, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 69