Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n,
164,  esaminata la  domanda  e l'annesso  schema  di disciplinare  di
produzione   presentati   dalla    regione   Molise   -   assessorato
all'agricoltura,   intesa  ad   ottenere   il  riconoscimento   della
denominazione di  origine controllata "Molise"  o "del Molise"  per i
vini prodotti nel territorio della regione Molise;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi in  Campobasso il giorno 18 novembre  1996, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed
aziende viniviticole,  che hanno  richiesto una  migliore definizione
del  legame  vitigno  vocatoterritorio e  delle  caratteristiche  che
alcune  tipologie dei  vini in  argomento avrebbero  dovuto osservare
all'atto dell'immissione al consumo;
  Vista  la  nuova  formulazione  dello  schema  di  disciplinare  di
produzione  proposto  dalla  regione richiedente,  sulla  base  delle
predette risultanze  e degli  esiti di  incontri e  riunioni tenutisi
nell'ambito  del  territorio  interessato con  la  partecipazione  di
produttori,   tecnici,  rappresentanti   di   istituzioni,  enti   ed
organizzazioni di categoria.
  Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 recante modificazione
al  disciplinare   di  produzione  della  denominazione   di  origine
controllata  del  vino  "Montepulciano  d'Abruzzo"  riconosciuta  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968;
  Visto il  decreto dirigenziale  4 novembre 1995  con il  quale sono
state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Osco" o "Terre
degli Osci",  "Rotae" e  "Molise" e sono  stati approvati  i relativi
disciplinari di produzione;
  Visto  che  nello  schema  di disciplinare  proposto,  nella  nuova
formulazione, e' prevista la  possibilita' di fare riferimento, nella
designazione  e presentazione  dei  vini a  denominazione di  origine
controllata "Molise"  o "del  Molise", al nome  dei vitigni  in detto
disciplinare  specificamente  indicati,   ad  eccezione  del  vitigno
Montepulciano  per  il quale  e'  previsto  l'uso del  riferimento  a
condizione  che segua  e non  preceda l'utilizzo  della denominazione
"Molise",  mentre resta  preclusa tale  utilizzazione in  abbinamento
alla denominazione "del Molise";
  Ritenute sussistenti,  anche per  il territorio  viticolo ricadente
nella  regione Molise,  le tradizionali,  consolidate caratteristiche
colturali  e le  condizioni  ambientali e  climatiche che  consentono
l'uso  del   riferimento  al   vitigno  Montepulciano  e   che  hanno
giustificato l'inserimento di tale nome nella stessa denominazione di
origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo";
  Ritenuto altresi' di limitare sia l'uso del riferimento al nome del
vitigno  Montepulciano   per  i  vini  a   denominazione  di  origine
controllata  "Molise"  o  "del   Molise"  solo  in  abbinamento  alla
denominazione "Molise"  e non anche alla  denominazione "del Molise",
sia la durata di detto uso ad un periodo non eccedente i dieci anni a
decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare
di produzione;
  Ha espresso parere favorevole  all'accoglimento della domanda sopra
citata  proponendo  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo  decreto
ministeriale,  il  disciplinare  di   produzione  nel  testo  di  cui
appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
riconoscimento dovranno,  nel rispetto  della disciplina  fissata dal
decreto del  Presidente della  Repubblica 26 ottobre  1972, n.  642 e
successive modifiche,  essere inviate  al Ministero per  le politiche
agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, via
Sallustiana n.  10 - 00187  Roma, entro  trenta giorni dalla  data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.