Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n, 164, esaminata la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione presentati dalla regione Molise - assessorato all'agricoltura, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Molise" o "del Molise" per i vini prodotti nel territorio della regione Molise; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Campobasso il giorno 18 novembre 1996, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende viniviticole, che hanno richiesto una migliore definizione del legame vitigno vocatoterritorio e delle caratteristiche che alcune tipologie dei vini in argomento avrebbero dovuto osservare all'atto dell'immissione al consumo; Vista la nuova formulazione dello schema di disciplinare di produzione proposto dalla regione richiedente, sulla base delle predette risultanze e degli esiti di incontri e riunioni tenutisi nell'ambito del territorio interessato con la partecipazione di produttori, tecnici, rappresentanti di istituzioni, enti ed organizzazioni di categoria. Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 recante modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Montepulciano d'Abruzzo" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968; Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Osco" o "Terre degli Osci", "Rotae" e "Molise" e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto che nello schema di disciplinare proposto, nella nuova formulazione, e' prevista la possibilita' di fare riferimento, nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Molise" o "del Molise", al nome dei vitigni in detto disciplinare specificamente indicati, ad eccezione del vitigno Montepulciano per il quale e' previsto l'uso del riferimento a condizione che segua e non preceda l'utilizzo della denominazione "Molise", mentre resta preclusa tale utilizzazione in abbinamento alla denominazione "del Molise"; Ritenute sussistenti, anche per il territorio viticolo ricadente nella regione Molise, le tradizionali, consolidate caratteristiche colturali e le condizioni ambientali e climatiche che consentono l'uso del riferimento al vitigno Montepulciano e che hanno giustificato l'inserimento di tale nome nella stessa denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"; Ritenuto altresi' di limitare sia l'uso del riferimento al nome del vitigno Montepulciano per i vini a denominazione di origine controllata "Molise" o "del Molise" solo in abbinamento alla denominazione "Molise" e non anche alla denominazione "del Molise", sia la durata di detto uso ad un periodo non eccedente i dieci anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione; Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda sopra citata proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.