IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara; Visto l'art. 4, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'affidamento all'Ente parco dell'Asinara la gestione del territorio dell'omonima isola; Visto l'art. 4, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, il quale dispone che il Ministro dell'ambiente procede all'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1 gennaio 1998; Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, di adottare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997, concernente la perimetrazione e le misure provvisorie del Parco nazionale dell'isola dell'Asinara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998; Visto il decreto 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 1997, con il quale, in attesa dell'entrata in vigore delle misure provvisorie di salvaguardia previste per l'istituzione del Parco nazionale dell'isola dell'Asinara, sono state dettate misure di protezione per le zone ricadenti nell'area del Parco suddetto; Visto l'art. 4 del decreto suddetto, con il quale il prefetto di Sassari e' stato incaricato di coordinare l'attivita' delle forze di polizia per l'attuazione delle suddette misure di salvaguardia; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia, in data 3 febbraio 1998, con il quale, e' stata valutata la non economicita' di trasferire i beni e le pertinenze individuate in allegato in altre strutture dell'amministrazione penitenziaria; Visto, altresi', che con il suddetto decreto, si dispone la cessione gratuita a favore del Ministero dell'ambiente dei beni specificati in allegato; Ritenuto urgente e necessario assicurare la conservazione e l'utilizzo di detti beni e la prosecuzione di alcune attivita' agricole e zootecniche da sempre presenti sull'isola e compatibili con l'equilibrio dell'ecosistema ambientale nonche', eventualmente, di ulteriori beni dismessi dal suddetto Ministero funzionali alle esigenze del Parco; Considerato che il Ministero dell'ambiente non dispone di strutture periferiche cui cedere in consegna i predetti beni e che, pertanto, e' necessario avvalersi della collaborazione, a tal fine, del prefetto di Sassari; Vista la disponibilita' manifestata dalla regione autonoma della Sardegna, con nota n. 468/GAB del 3 febbraio 1998, a gestire i suddetti beni attraverso l'Azienda foreste demaniali della regione Sardegna, nelle more della stipulazione dell'apposita convenzione prevista dall'art. 6 del decreto di perimetrazione e misure di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara; Ordina: 1. Il prefetto di Sassari e' incaricato di assumere in consegna i beni specificati nell'allegato del decreto del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia, in data 3 febbraio 1998 nonche', eventualmente, di ulteriori beni dismessi dal suddetto Ministero funzionali alle esigenze del Parco. 2. Detti beni sono affidati in gestione provvisoria dal prefetto di Sassari all'Azienda foreste demaniali della regione Sardegna, in attesa che la convenzione prevista dall'art. 6 del decreto di perimetrazione e misure di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara disciplini compiutamente la materia. 3. L'Azienda foreste demaniali della regione Sardegna si assume gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni. Roma, 5 febbraio 1998 Il Ministro: Ronchi