IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art.  5, comma 2,  della legge 8  luglio 1986, n.  349, che
attribuisce al  Ministero dell'ambiente la competenza  ad individuare
le zone  di importanza naturalistica nazionale  ed internazionale, su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista la legge  6 dicembre 1991, n. 394,  concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1, che definisce
le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
  Visto l'art.  4, comma 1, della  legge 8 ottobre 1997,  n. 344, che
prevede l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara;
  Visto l'art.  4, comma 6, della  legge 8 ottobre 1997,  n. 344, che
prevede  l'affidamento all'Ente  parco dell'Asinara  la gestione  del
territorio dell'omonima isola;
  Visto l'art.  4, comma 8,  della legge 8  ottobre 1997, n.  344, il
quale dispone  che il Ministro dell'ambiente  procede all'istituzione
del  Parco nazionale  dell'Asinara ai  sensi dell'art.  34, comma  3,
della  legge 6  dicembre 1991,  n.  394, entro  centottanta giorni  a
decorrere dal 1 gennaio 1998;
  Visto l'art. 34, comma 3, della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, che
attribuisce al Ministero dell'ambiente  la potesta' di individuare la
perimetrazione provvisoria  dei parchi  e, sentiti  la regione  e gli
enti  locali  interessati,  di  adottare le  misure  di  salvaguardia
necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;
  Visto il  decreto del  Ministro dell'ambiente  in data  28 novembre
1997, concernente la perimetrazione e le misure provvisorie del Parco
nazionale   dell'isola   dell'Asinara,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998;
  Visto  il  decreto  17  dicembre 1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 300  del  27 dicembre  1997, con  il  quale, in  attesa
dell'entrata  in  vigore  delle misure  provvisorie  di  salvaguardia
previste   per   l'istituzione   del   Parco   nazionale   dell'isola
dell'Asinara, sono  state dettate  misure di  protezione per  le zone
ricadenti nell'area del Parco suddetto;
  Visto l'art.  4 del decreto suddetto,  con il quale il  prefetto di
Sassari e' stato incaricato di  coordinare l'attivita' delle forze di
polizia per l'attuazione delle suddette misure di salvaguardia;
  Visto   il  decreto   del  direttore   generale  del   Dipartimento
dell'amministrazione   penitenziaria  del   Ministero  di   grazia  e
giustizia, in data  3 febbraio 1998, con il quale,  e' stata valutata
la non economicita' di trasferire  i beni e le pertinenze individuate
in allegato in altre strutture dell'amministrazione penitenziaria;
  Visto,  altresi',  che  con  il suddetto  decreto,  si  dispone  la
cessione  gratuita  a favore  del  Ministero  dell'ambiente dei  beni
specificati in allegato;
  Ritenuto  urgente  e  necessario   assicurare  la  conservazione  e
l'utilizzo  di  detti beni  e  la  prosecuzione di  alcune  attivita'
agricole e  zootecniche da  sempre presenti sull'isola  e compatibili
con l'equilibrio  dell'ecosistema ambientale  nonche', eventualmente,
di  ulteriori beni  dismessi dal  suddetto Ministero  funzionali alle
esigenze del Parco;
  Considerato che il Ministero dell'ambiente non dispone di strutture
periferiche cui cedere  in consegna i predetti beni  e che, pertanto,
e'  necessario  avvalersi  della  collaborazione,  a  tal  fine,  del
prefetto di Sassari;
  Vista la  disponibilita' manifestata  dalla regione  autonoma della
Sardegna,  con nota  n.  468/GAB del  3 febbraio  1998,  a gestire  i
suddetti beni  attraverso l'Azienda  foreste demaniali  della regione
Sardegna,  nelle more  della  stipulazione dell'apposita  convenzione
prevista  dall'art.  6 del  decreto  di  perimetrazione e  misure  di
salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara;
                               Ordina:
  1. Il prefetto  di Sassari e' incaricato di assumere  in consegna i
beni specificati nell'allegato del decreto del direttore generale del
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  del  Ministero  di
grazia e giustizia,  in data 3 febbraio  1998 nonche', eventualmente,
di  ulteriori beni  dismessi dal  suddetto Ministero  funzionali alle
esigenze del Parco.
  2. Detti beni sono affidati in gestione provvisoria dal prefetto di
Sassari  all'Azienda foreste  demaniali  della  regione Sardegna,  in
attesa  che  la  convenzione  prevista dall'art.  6  del  decreto  di
perimetrazione  e   misure  di   salvaguardia  del   Parco  nazionale
dell'Asinara disciplini compiutamente la materia.
  3. L'Azienda foreste demaniali della regione Sardegna si assume gli
oneri di gestione  e manutenzione ordinaria e  straordinaria di detti
beni.
   Roma, 5 febbraio 1998
                                                  Il Ministro: Ronchi