IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti i  decreti legislativi  del Capo  provvisorio dello  Stato 22
aprile  1947, n.  283  e  15 settembre  1947,  n.  986, e  successive
modificazioni;
  Visto il  provvedimento CIP n.  50 del 15 dicembre  1982 contenente
l'ordinamento della Cassa conguaglio GPL;
  Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 giugno 1984 con il quale si
stabilisce  che  eventuali  eccedenze   nella  gestione  della  Cassa
conguaglio GPL debbano affluire al bilancio di entrata dello Stato;
  Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale
e' stato istituito, presso la  Cassa conguaglio GPL un apposito conto
economico  denominato  "Fondo  per la  razionalizzazione  della  rete
distribuzione   carburanti",   per   il   periodo   necessario   alla
ristrutturazione della rete e, comunque, non superiore a tre anni;
  Visto il provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991 con il quale si
stabilisce  che la  Cassa cessa  le sue  funzioni limitatamente  agli
interventi sui trasporti  di GPL e che il  relativo sovraprezzo resta
in vigore fino al 31 dicembre 1991;
  Visto il provvedimento CIP n. 17  del 12 novembre 1992 con il quale
viene  prorogata l'operativita'  del Fondo  per la  razionalizzazione
della rete di distribuzione carburanti;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha soppresso  alcuni comitati  interministeriali fra cui  il Comitato
interministeriale  prezzi  (CIP), prevedendo  che  le  funzioni ed  i
compiti settoriali gia' spettanti a detti comitati fossero attribuiti
alla   responsabilita'  individuale   dei  Ministri   con  competenze
prevalenti;
  Visto il decreto in data 12  dicembre 1994 con il quale il Ministro
dell'industria,  nel ritenere  che  le  determinazioni relative  alla
gestione  del   "Fondo  per   la  razionalizzazione  della   rete  di
distribuzione  carburanti"  siano   comprese  fra  quelle  settoriali
rientranti  nella  propria  competenza,  ha  ulteriormente  prorogato
l'operativita'  del  Fondo per  la  razionalizzazione  della rete  di
distribuzione carburanti presso la Cassa conguaglio GPL;
  Ritenuta la necessita'  di continuare a incentivare  il processo di
razionalizzazione  della  rete  anche attraverso  gli  indennizzi  ai
gestori per la chiusura degli impianti  e di mantenere le funzioni di
"sportello  pagatore" del  Fondo  di  cui sopra  in  capo alla  Cassa
conguaglio GPL;
  Considerato  che detta  Cassa opera  ormai esclusivamente  per tali
finalita'  e che  si e'  provveduto  alla riduzione  degli organi  di
gestione al fine  di contenere le spese di  funzionamento della Cassa
stessa;
  Considerato  che presso  il Fondo  citato, non  piu' alimentato  da
contribuzioni dal 1 novembre  1992 esistono disponibilita' finanziare
residue che consentono di proseguire l'erogazione degli indennizzi;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Il termine  di cui al punto 1 del  provvedimento CIP n. 17/1992,
entro il  quale devono  essere chiusi  gli impianti  di distribuzione
automatica di carburanti di cui al  punto 2- b) del provvedimento CIP
n. 18/1989, gia' prorogato con decreto ministeriale 12 dicembre 1994,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
  2. A decorrere  dal 1 gennaio 1998 le spese  di funzionamento della
Cassa di  conguaglio GPL,  concernenti lo svolgimento  delle funzioni
relative alla  proroga di  cui al  comma 1, sono  a carico  del conto
economico denominato  "Fondo per  la razionalizzazione della  rete di
distribuzione carburanti".
  3. Rimane  fermo che  le eccedenze  formatesi nella  gestione della
Cassa conguaglio GPL, relativamente  alle cessate funzioni in materia
di trasporto  di GPL,  devono affluire al  bilancio di  entrata dello
Stato,  in base  a quanto  previsto dai  provvedimemti CIP  citati in
premessa. In  deroga a  tale disposizione,  i fondi  giacenti possono
comunque  essere  mantenuti  in bilancio  nella  misura  strettamente
necessaria  a  garantire  il completamento  dei  residui  adempimenti
relativi alle competenze e funzioni istituzionali.
  Il  presente decreto  sara' inviato  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 dicembre 1997
                                                 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 2