IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 986, e successive modificazioni; Visto il provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982 contenente l'ordinamento della Cassa conguaglio GPL; Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 giugno 1984 con il quale si stabilisce che eventuali eccedenze nella gestione della Cassa conguaglio GPL debbano affluire al bilancio di entrata dello Stato; Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio GPL un apposito conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete distribuzione carburanti", per il periodo necessario alla ristrutturazione della rete e, comunque, non superiore a tre anni; Visto il provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991 con il quale si stabilisce che la Cassa cessa le sue funzioni limitatamente agli interventi sui trasporti di GPL e che il relativo sovraprezzo resta in vigore fino al 31 dicembre 1991; Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 novembre 1992 con il quale viene prorogata l'operativita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali fra cui il Comitato interministeriale prezzi (CIP), prevedendo che le funzioni ed i compiti settoriali gia' spettanti a detti comitati fossero attribuiti alla responsabilita' individuale dei Ministri con competenze prevalenti; Visto il decreto in data 12 dicembre 1994 con il quale il Ministro dell'industria, nel ritenere che le determinazioni relative alla gestione del "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" siano comprese fra quelle settoriali rientranti nella propria competenza, ha ulteriormente prorogato l'operativita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti presso la Cassa conguaglio GPL; Ritenuta la necessita' di continuare a incentivare il processo di razionalizzazione della rete anche attraverso gli indennizzi ai gestori per la chiusura degli impianti e di mantenere le funzioni di "sportello pagatore" del Fondo di cui sopra in capo alla Cassa conguaglio GPL; Considerato che detta Cassa opera ormai esclusivamente per tali finalita' e che si e' provveduto alla riduzione degli organi di gestione al fine di contenere le spese di funzionamento della Cassa stessa; Considerato che presso il Fondo citato, non piu' alimentato da contribuzioni dal 1 novembre 1992 esistono disponibilita' finanziare residue che consentono di proseguire l'erogazione degli indennizzi; Decreta: Articolo unico 1. Il termine di cui al punto 1 del provvedimento CIP n. 17/1992, entro il quale devono essere chiusi gli impianti di distribuzione automatica di carburanti di cui al punto 2- b) del provvedimento CIP n. 18/1989, gia' prorogato con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le spese di funzionamento della Cassa di conguaglio GPL, concernenti lo svolgimento delle funzioni relative alla proroga di cui al comma 1, sono a carico del conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti". 3. Rimane fermo che le eccedenze formatesi nella gestione della Cassa conguaglio GPL, relativamente alle cessate funzioni in materia di trasporto di GPL, devono affluire al bilancio di entrata dello Stato, in base a quanto previsto dai provvedimemti CIP citati in premessa. In deroga a tale disposizione, i fondi giacenti possono comunque essere mantenuti in bilancio nella misura strettamente necessaria a garantire il completamento dei residui adempimenti relativi alle competenze e funzioni istituzionali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 1997 Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998 Registro n. 1 Industria, foglio n. 2