Con  la  circolare 28  luglio  1995,  n.  21, erano  state  fornite
disposizioni, ai  sensi della direttiva 93/43/CEE,  riguardanti linee
guida  per l'elaborazione  dei manuali  volontari di  corretta prassi
igienica.
  Con l'emanazione  del decreto legislativo  26 maggio 1997,  n. 155,
anche  alla  luce  dell'esperienza maturata  dall'applicazione  della
circolare  suindicata,  sentito  il  primo  gruppo  di  lavoro  della
commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi
relativi  al  controllo  ufficiale  dei prodotti  alimentari,  si  e'
ravvisata  l'esigenza sia  di  ridefinire procedure  e modalita'  del
processo  di  valutazione  dei  manuali  e  sia  di  puntualizzare  i
contenuti minimi di detti manuali al fine di assicurare la necessaria
uniformita' di valutazione.
 1. Riferimenti.
  1.1. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
  1.2. Circolare 28 luglio 1995, n. 21.
  1.3.  Direttiva igiene  93/43/CEE  del 14  giugno 1993,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  CE il  19  luglio  1993,  relativa
all'igiene delle derrate alimentari.
  1.4. Linee  guida per  l'applicazione del sistema  dell'analisi del
rischio - Punti critici di controllo (HACCP) del Codex alimentarius.
 2. Elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica.
  I  manuali  di  corretta  prassi igienica  sono  dei  documenti  di
applicazione volontaria  elaborati in conformita' a  quanto stabilito
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
  In  allegato viene  riportato  lo schema  di  strutturazione a  cui
attenersi per  la stesura  del manuale.  I singoli  capitoli dovranno
essere  sviluppati  tenendo  conto  delle  specificita'  dei  diversi
settori alimentari.
 3. Valutazione dei manuali di corretta prassi igienica.
  In  applicazione  della direttiva  93/43/CEE  del  14 giugno  1993,
recepita con decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, la richiesta
di valutazione  da parte  dell'autorita' pubblica viene  trasmessa al
Ministero  della sanita'  -  Dipartimento di  alimenti, nutrizione  e
della  sanita'  pubblica  veterinaria  - Ufficio  IV,  a  cura  delle
organizzazioni degli  operatori che hanno  messo a punto  il manuale,
contestualmente  all'inoltro  di un  congruo  numero  di copie  dello
stesso, che non potra' comunque essere inferiore a trenta.
  Il Ministero della  sanita' al fine di valutare  la conformita' dei
manuali  alle   prescrizioni  stabilite   dall'art.  3   del  decreto
legislativo  26  maggio  1997,   n.  155,  provvede  alla  successiva
trasmissione degli stessi all'Istituto superiore di sanita'.
  Contestualmente il Ministero della sanita' provvedera' ad inviare i
manuali   presso   le   regioni,   le   associazioni   di   categoria
potenzialmente  interessate e  le  associazioni  di consumatori  che,
desiderando partecipare al processo  di valutazione, provvederanno ad
informare il Ministero della sanita' entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale.
  I suindicati soggetti che  successivamente a tale data intenderanno
partecipare al processo di  valutazione provvederanno ad informare il
Ministero della sanita' entro il 31 gennaio di ogni anno.
  Comunque  le  eventuali osservazioni  e  le  eventuali proposte  di
modifica  dovranno  pervenire al  Ministero  della  sanita' entro  un
periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei manuali.
  Il Ministero della  sanita', tenuto conto delle  osservazioni e dei
pareri pervenuti e sulla  base delle proprie valutazioni, provvedera'
a  notificare le  necessarie modifiche  all'organizzazione proponente
anche prevedendo un esame congiunto delle stesse.
  Nel  caso di  valutazione  favorevole, il  Ministero della  sanita'
trasmettera' i  manuali ritenuti  conformi alla  Commissione europea,
dandone nel contempo comunicazione  all'organizzazione di settore che
ha elaborato il manuale.
  Tale  organizzazione potra'  quindi  pubblicare il  manuale con  il
proprio  logo  e  con  l'aggiunta della  dizione  "valutato  conforme
all'art. 3 del  decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  155 - secondo
il parere numero .... del Ministero della sanita'".
  I manuali gia' pervenuti in applicazione della circolare n. 21 sono
valutati secondo le procedure suindicate.
 4. Aggiornamento dei manuali.
  La  procedura per  l'adeguamento  dei manuali  allo sviluppo  delle
conoscenze   scientifiche   e   tecniche   e'   identica   a   quella
precedentemente descritta.
  La  presente circolare  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: Bindi