IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale
ogni  triennio  la misura  degli  onorari  a vacazione  spettanti  ai
periti,  consulenti  tecnici,  interpreti e  traduttori  puo'  essere
adeguata   in  relazione   alla  variazione,   accertata  dall'ISTAT,
dell'indice  dei prezzi  al  consumo  per le  famiglie  di operai  ed
impiegati;
  Rilevato che  non si  e' proceduto  all'adeguamento al  termine del
triennio agosto  1988-agosto 1991,  ne' in quello  successivo, agosto
1991-agosto 1994, e  che pertanto occorre provvedere  in relazione al
periodo agosto 1988-agosto 1994;
  Rilevato che l'ISTAT, con nota del 5 giugno 1997, ha comunicato che
l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, per il periodo agosto  1988-agosto 1994, e' pari a 37,4
per cento;
  Ritenuto che  in pari  misura debba  essere effettuato  il suddetto
adeguamento,  per il  quale,  ai  sensi dell'art.  2  della legge  12
gennaio 1991, n. 13, si puo' provvedere con decreto ministeriale;
                              Decreta:
  Gli onorari  a vacazione  spettanti ai periti,  consulenti tecnici,
interpreti e traduttori di cui all'art.  4 della legge 8 luglio 1980,
n. 319,  sono rideterminati nella  misura di  L. 24.732 per  la prima
vacazione e di L. 13.740 per ciascuna delle vacazioni successive.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 dicembre 1997
                                   Il Ministro di grazia e giustizia
                                                  Flick
 p. Il Ministro del tesoro
          Pennacchi