IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi correnti  di coltivazione  dei terreni  e di  allevamento e
governo del  bestiame, nonche'  delle consuetudini  locali, determina
per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego
di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12,  13, 14, 16, 17 e 18, della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il  decreto ministeriale del 20  aprile 1971 con il  quale e'
stata  approvata  la  deliberazione   del  17  settembre  1970  della
commissione provinciale per la manodopera agricola di Bologna;
  Vista  la  deliberazione  del   24  marzo  1997  della  commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio  1970, n. 7, convertito  con modifiche nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   con   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun capo di bestiame nella provincia di Bologna, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  la  proposta
contenuta nella deliberazione datata  24 marzo 1997 della commissione
provinciale per la manodopera agricola di Bologna, ai sensi dell'art.
9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1998
                                                    Il Ministro: Treu