IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 23 luglio 1991,  n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
  Visti, in particolare, l'art. 3, comma 2,  e l'art. 7, commi 1 e 2,
della sopra richiamata legge n. 223/1991;
  Visto l'art.  2, comma  3, del decreto-legge  13 novembre  1997, n.
393, che prevede la proroga  dell'indennita' di mobilita' - sino alla
riassunzione e comunque per un periodo  non superiore a dodici mesi -
in  favore dei  lavoratori, gia'  dipendenti da  aziende rilevate  da
fallimento,  che abbiano  usufruito del  trattamento di  integrazione
salariale di cui al sopra richiamato  art. 3, comma 2, della legge n.
223/1991 entro  il 31  luglio 1996,  destinati ad  essere riassorbiti
nella ripresa dell'attivita' produttiva;
  Vista la nota, pervenuta al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  il 15  dicembre 1997,  come da  data di  protocollazione del
competente ufficio ministeriale, con  la quale la direzione regionale
del lavoro  di Torino ha  inviato la lista nominativa  dei lavoratori
gia' dipendenti dalla Viberti veicoli industriali S.r.l. di Nichelino
(Torino);
  Visto il  decreto ministeriale n. 21258  del 2 agosto 1996,  con il
quale  e'  stato  concesso,  in  favore  dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla suddetta  societa',  il trattamento  CIGS ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, della legge  n. 223/1991 dal 24 gennaio 1996 al
23 luglio 1996;
  Visto il verbale di accordo, siglato in data 8 marzo 1994 presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il  verbale dell'incontro, tenutosi presso  la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -   Comitato  per  il  coordinamento  delle
iniziative per l'occupazione in data 19 maggio 1994;
  Visto  il  verbale  della  riunione,  svoltasi  presso  la  regione
Piemonte  in data  26 luglio  1996  ai fini  del rilancio  produttivo
dell'azienda,  acquistata dalla  nuova societa'  Viberti, nonche'  ai
fini   del  riassorbimento   dei   lavoratori   ex  Viberti   veicoli
industriali;
  Ritenuta,  pertanto, la  necessita' di  autorizzare, in  favore dei
lavoratori interessati, la proroga dell'indennita' di mobilita';
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 2, comma  3, del decreto-legge 13 novembre 1997,
n.  393, in  favore  dei  184 lavoratori  di  cui all'allegata  lista
nominativa - che costituisce parte  integrante del presente decreto -
gia' dipendenti dalla Viberti veicoli industriali S.r.l. di Nichelino
(Torino), e' prorogata, fino alla loro riassunzione e comunque per un
periodo non superiore a dodici mesi, l'indennita' di mobilita' di cui
all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  L'INPS  e' tenuto  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa
afferenti  all'erogazione  della  prestazione   di  cui  al  presente
decreto, ai fini del rispetto del limite dei 6 miliardi di lire, allo
scopo  stanziati  per l'anno  1997,  posti  a  carico del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.  148, convertito, con  modificazioni, nella legge  23 luglio
1996, n. 236.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu