IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 2, e l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che prevede la proroga dell'indennita' di mobilita' - sino alla riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi - in favore dei lavoratori, gia' dipendenti da aziende rilevate da fallimento, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al sopra richiamato art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 entro il 31 luglio 1996, destinati ad essere riassorbiti nella ripresa dell'attivita' produttiva; Vista la nota, pervenuta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 15 dicembre 1997, come da data di protocollazione del competente ufficio ministeriale, con la quale la direzione regionale del lavoro di Torino ha inviato la lista nominativa dei lavoratori gia' dipendenti dalla Viberti veicoli industriali S.r.l. di Nichelino (Torino); Visto il decreto ministeriale n. 21258 del 2 agosto 1996, con il quale e' stato concesso, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla suddetta societa', il trattamento CIGS ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 dal 24 gennaio 1996 al 23 luglio 1996; Visto il verbale di accordo, siglato in data 8 marzo 1994 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il verbale dell'incontro, tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione in data 19 maggio 1994; Visto il verbale della riunione, svoltasi presso la regione Piemonte in data 26 luglio 1996 ai fini del rilancio produttivo dell'azienda, acquistata dalla nuova societa' Viberti, nonche' ai fini del riassorbimento dei lavoratori ex Viberti veicoli industriali; Ritenuta, pertanto, la necessita' di autorizzare, in favore dei lavoratori interessati, la proroga dell'indennita' di mobilita'; Decreta: Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, in favore dei 184 lavoratori di cui all'allegata lista nominativa - che costituisce parte integrante del presente decreto - gia' dipendenti dalla Viberti veicoli industriali S.r.l. di Nichelino (Torino), e' prorogata, fino alla loro riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'INPS e' tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 6 miliardi di lire, allo scopo stanziati per l'anno 1997, posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1996, n. 236. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1997 Il Ministro: Treu