IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 23 luglio 1991,  n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1  e  2,  della  sopra
richiamata legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  4, comma  21,  terzo  periodo, del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive proroghe;
  Visto l'art.  1, comma  3, del decreto-legge  13 novembre  1997, n.
393,  che  prevede la  proroga,  per  otto mesi,  dell'indennita'  di
mobilita' in favore  dei lavoratori di cui al precedente  comma 2 del
medesimo art. 1, che siano stati gia' licenziati alla data di entrata
in vigore del decreto-legge stesso (13 novembre 1997);
  Considerato che  le risorse finanziarie  stanziate dal comma  7 del
sopra  citato  art. 1  del  decreto-legge  n. 393/1997,  per  l'onere
comportato dai commi 1, 2 e  3 dello stesso decretolegge, sono pari a
63 miliardi di lire  per l'anno 1997 e sono poste  a carico del Fondo
per l'occupazione  di cui all'art.  1, comma 7, del  decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Ritenuto, pertanto, necessario, per  motivi di cautela finanziaria,
che l'INPS, ai fini dell'erogazione della prestazione di cui all'art.
1,  comma  3, proceda  secondo  il  criterio di  carattere  generale,
costituito dall'ordine  cronologico di protocollazione  delle istanze
pervenute  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
indicato nelle premesse del  decreto di concessione della prestazione
stessa;
  Viste  le  istanze  presentate   dai  lavoratori  interessati  alla
suddetta  proroga,  gia'  dipendenti  dalla Cersam  S.r.l.  di  Massa
Carrara - ex  Farmoplant - allegate al presente  decreto e pervenute,
tramite  la CGIL,  unitamente  all'elenco  nominativo dei  lavoratori
stessi,  al Ministero  del lavoro  e  della previdenza  sociale il  1
dicembre 1997, come da data di protocollazione del competente ufficio
ministeriale;
  Viste,   altresi',   le   dichiarazioni   rese,   sotto   la   loro
responsabilita', dai predetti  lavoratori; relativamente al possesso,
da   parte   degli   stessi,   dei  requisiti   richiesti   ai   fini
dell'applicazione della normativa invocata;
  Ritenuta,  pertanto, la  necessita' di  autorizzare, in  favore dei
lavoratori interessati, la proroga dell'indennita' di mobilita';
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 1, comma  3, del decreto-legge 13 novembre 1997,
n. 393, in favore dei 45  lavoratori di cui all'allegato nominativo -
che  costituisce  parte  integrante   del  presente  decreto  -  gia'
dipendenti  da Cersam  S.r.l. di  Massa Carrara  - ex  Farmoplant, e'
prorogata, per otto  mesi, l'indennita' di mobilita'  di cui all'art.
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  La  fruizione,  da parte  dei  suddetti  lavoratori, del  beneficio
concesso con il presente  provvedimento e' subordinata alla verifica,
da parte  dell'INPS, dell'effettivo  possesso dei  requisiti previsti
dall'art. 1, comma 3, del citato decreto legge n. 393/1997.
  L'INPS procedera' all'erogazione della  prestazione di cui all'art.
1,  comma   3,  del  decreto-legge  n.   393/1997,  secondo  l'ordine
cronologico  di protocollazione  delle istanze,  quale risulta  dalle
premesse dei decreti di concessione della prestazione stessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu