IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive proroghe; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che prevede la proroga, per otto mesi, dell'indennita' di mobilita' in favore dei lavoratori di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 1, che siano stati gia' licenziati alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (13 novembre 1997); Considerato che le risorse finanziarie stanziate dal comma 7 del sopra citato art. 1 del decreto-legge n. 393/1997, per l'onere comportato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso decretolegge, sono pari a 63 miliardi di lire per l'anno 1997 e sono poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Ritenuto, pertanto, necessario, per motivi di cautela finanziaria, che l'INPS, ai fini dell'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 3, proceda secondo il criterio di carattere generale, costituito dall'ordine cronologico di protocollazione delle istanze pervenute al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indicato nelle premesse del decreto di concessione della prestazione stessa; Viste le istanze presentate dai lavoratori interessati alla suddetta proroga, gia' dipendenti dalla Cersam S.r.l. di Massa Carrara - ex Farmoplant - allegate al presente decreto e pervenute, tramite la CGIL, unitamente all'elenco nominativo dei lavoratori stessi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 1 dicembre 1997, come da data di protocollazione del competente ufficio ministeriale; Viste, altresi', le dichiarazioni rese, sotto la loro responsabilita', dai predetti lavoratori; relativamente al possesso, da parte degli stessi, dei requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della normativa invocata; Ritenuta, pertanto, la necessita' di autorizzare, in favore dei lavoratori interessati, la proroga dell'indennita' di mobilita'; Decreta: Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, in favore dei 45 lavoratori di cui all'allegato nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto - gia' dipendenti da Cersam S.r.l. di Massa Carrara - ex Farmoplant, e' prorogata, per otto mesi, l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La fruizione, da parte dei suddetti lavoratori, del beneficio concesso con il presente provvedimento e' subordinata alla verifica, da parte dell'INPS, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, del citato decreto legge n. 393/1997. L'INPS procedera' all'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 393/1997, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze, quale risulta dalle premesse dei decreti di concessione della prestazione stessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1997 Il Ministro: Treu