Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai    provveditorati   alle   opere
                                  pubbliche
                                  Alle amministrazioni regionali
                                  Alle amministrazioni provinciali
                                  Alle amministrazioini comunali
                                  Alla direzione generale dell'ANAS
                                  Ai compartimenti  della  viabilita'
                                  ANAS
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (ANCI)
                                  All'Unione province italiane (UPI)
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Dipartimento della polizia stradale
Premesso:
  che l'art.  2, comma  7, del  nuovo codice  della strada  - decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che: "le strade urbane
di cui  al comma 2,  lettere D, E ed  F, sono sempre  comunali quando
siano situate  nell'interno dei  centri abitati, eccettuati  i tratti
interni di strade statali,  regionali o provinciali, che attraversano
centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti";
  che l'art. 3,  comma 1, punto 8, dello stesso  codice, definisce il
centro  abitato: "insieme  di  edifici, delimitato  lungo  le vie  di
accesso  dagli appositi  segnali di  inizio  e fine.  Per insieme  di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da  strade, piazze,  giardini o  simili,  costituito da  non meno  di
venticinque  fabbricati  e  da  areee di  uso  pubblico  con  accessi
veicolari o pedonali sulla strada";
  che l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per
tutti i  comuni di procedere  alla delimitazione del  centro abitato,
con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia;
  che  con la  stessa deliberazione  della giunta  municipale con  la
quale  si procede  alla delimitazione  del centro  abitato, ai  sensi
dell'art. 4, comma 4, del  regolamento di attuazione del nuovo codice
della strada,  cosicome modificato  dal decreto del  Presidente della
Repubblica  n. 610/1996,  i  tratti di  strade  statali, regionali  o
provinciali,  che  attraversano  i  centri  abitati  con  popolazione
superiore  a  diecimila  abitanti, sono  classificati  quali  "strade
comunali";
  che  la delimitazione  del centro  abitato, ai  sensi dell'art.  5,
comma 3, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada,
cosi' come modificato dal decreto  del Presidente della Repubblica n.
610/1996, individua  l'ambito territoriale  in cui e'  necessaria, da
parte dell'utente della strada,  una particolare cautela nella guida,
nonche'  i   limiti  territoriali   di  applicazione   delle  diverse
discipline  previste  dal codice  e  dal  regolamento all'interno  ed
all'esterno del  centro abitato, e  quindi i confini  territoriali di
competenza  e  di responsabilita'  tra  i  comuni  e gli  altri  enti
proprietari di strade;
  che  l'art. 5,  comma 7,  del regolamento  di attuazione  del nuovo
codice della strada, cosi' come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica  n. 610/1996,  stabilisce che: "Nei  casi in  cui la
delimitazione del  centro abitato  interessi strade non  comunali, la
deliberazione della giunta municipale, prevista dall'art. 4, comma 1,
del codice, con la relativa cartografia allegata, e' inviata all'ente
proprietario  della  strada  interessata, prima  della  pubblicazione
all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro
il  termine di  pubblicazione l'ente  stesso puo'  inviare al  comune
osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente
la  giunta municipale  con deliberazione  che e'  pubblicata all'albo
pretorio  per   dieci  giorni   consecutivi  e   comunicata  all'ente
interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento e'
ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del codice";
Considerato:
  che   sorgono,   in   particolare,  perplessita'   circa   l'esatta
interpretazione della definizione di  centro abitato, di cui all'art.
3, comma 1, punto 8 del codice;
  che  il  rilevante  numero  di   contenziosi  in  essere  tra  enti
proprietari    di   strade    ed   amministrazioni    comunali,   per
l'individuazione dei  centri abitati, determina di  fatto la paralisi
di  tutti gli  atti amministrativi  collegati alle  delimitazioni dei
centri abitati stessi, con grave disagio per gli utenti;
  che e'  necessario applicare  in modo  uniforme quanto  disposto in
materia  dal  codice  della  strada e  dal  relativo  regolamento  di
attuazione.
  Tutto  cio'  premesso  e  considerato  si  forniscono  i  necessari
chiarimenti e si impartiscono le conseguenti direttive:
  1. La  delimitazione del centro  abitato deve essere  effettuata in
funzione della situazione edificatoria  esistente o in costruzione, e
non  di  quella  ipotizzata   dagli  strumenti  urbanistici,  tenendo
presente che il numero di  almeno venticinque fabbricati, con accesso
veicolare  o pedonale  diretto  sulla strada,  previsti dall'art.  3,
comma 1,  punto 8, del  codice della strada, e'  comunque subordinato
alla caratteristica principale di "raggruppamento continuo". Pertanto
detti fabbricati  debbono essere in  stretta relazione tra di  loro e
non costituire  episodi edilizi isolati; i  fabbricati quindi possono
essere intervallati solo  da: "strade, piazze, giardini  o simili, ed
aree di uso pubblico" con esclusione quindi di terreni agricoli, aree
fabbricabili, etc.
  I  comuni,  qualora  non abbiano  gia'  ottemperato,  provvederanno
tempestivamente, ai  sensi dell'art. 4  del codice della  strada, con
delibera di giunta, alla delimitazione  dei centri abitati, aventi le
caratteristiche individuate dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice
stesso, e ricadenti nell'ambito  del proprio territorio comunale. Nel
caso in  cui gli enti  proprietari delle strade  segnalino situazioni
nelle quali le delibere di  delimitazione dei centri abitati siano in
contrasto  con quanto  disposto dall'art.  3, comma  1, punto  8, del
codice della strada, si procede ai  sensi dell'art. 5, comma 2, dello
stesso codice della strada, e secondo le modalita' previste dall'art.
6 del relativo  regolamento di attuazione, cosi'  come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996;
  2.  Nella delibera  di  giunta saranno  specificate le  progressive
chilometriche, di  inizio e fine,  delle strade in accesso  a ciascun
centro abitato.  Tale delibera,  ai sensi dell'art.  4, comma  2, del
codice  della   strada,  sara'  scortata  da   "idonea  cartografia",
aggiornata  alla  situazione  attuale  e recante  in  modo  chiaro  e
leggibile: i fabbricati,  esistenti o in costruzione, le  aree di uso
pubblico, le strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le
strade di accesso,  nonche' le progressive chilometriche  di inizio e
fine delle medesime;
  3.  La  delibera di  giunta  e  relativa  cartografia, al  fine  di
consentire il rispetto  dei tempi previsti dall'art. 5,  comma 7, del
regolamento di attuazione  del nuovo codice della  strada, cosi' come
modificato dal  decreto del Presidente della  Repubblica n. 610/1996,
sara' trasmessa in triplice copia a mezzo raccomandata a.r. agli enti
proprietari delle strade.  Per l'Ente ANAS alla  Direzione generale -
Direzione centrale lavori - Servizio esercizio - Ufficio consistenza,
classifica, concessioni - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma;
  4. Un  verbale di constatazione  dei limiti del centro  abitato, in
analogia al  verbale di consegna  della strada previsto  dall'art. 4,
comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada,
cosi' come modificato dal decreto  del Presidente della Repubblica n.
610/1996,  sara'  comunque  redatto  anche per  i  tratti  di  strade
statali, regionali  o provinciali, attraversanti centri  abitati, con
popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine di disciplinare i
rapporti tra ente proprietario della strada e comune;
  5. In mancanza della delibera  di giunta di delimitazione di centro
abitato,  o  nelle  more  di  redazione  del  suddetto  verbale  alle
richieste di autorizzazioni  o concessioni, lungo i  tratti di strade
statali, regionali o provinciali interni ai possibili centri abitati,
per i quali non e' stato  redatto un verbale per il riconoscimento di
traversa interna  ai sensi  della legge n.  126/1958 si  applicano la
disciplina,  le  procedure e  le  competenze  previste per  i  tratti
esterni ai  centri abitati.  Per contro,  nel caso  in cui  sia stato
redatto il  suddetto verbale, di riconoscimento  di traversa interna,
alle stesse richieste si applica  la disciplina prevista per i tratti
esterni ai centri abitati, mentre  rimangono invariate le procedure e
le competenze fissate dal verbale;
  6.  I  tratti di  strade  che  si  trovano all'interno  dei  centri
abitati,  come difiniti  dall'art. 3,  comma  1, punto  8, del  nuovo
codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli
stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:
    sono prive di intersezioni a raso;
    sono prive di accessi privati;
  sino dotate  di passaggi pedonali  protetti o, in mancanza  di tali
elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni,
  non  costituiscono  attraversamenti  di  centro  abitato  ai  sensi
dell'art.  2,  comma 7  del  nuovo  codice  della strada  e  pertanto
conservano la classificazione di strada extraurbana.
  In tali  circostanze il centro  abitato ha inizio  in corrispodenza
dell'immissione degli svincoli sulla viabilita' urbana;
  7. I  comuni sono tenuti  a comunicare alle sezioni  circolazione e
sicurezza stradale  dei provveditorati regionali  alle organizzazioni
provinciali,  organi  periferici  di  questo  Ministero,  di  cui  si
riportano  in allegato  gli indirizzi,  se hanno  ottemperato o  meno
all'obbligo di delimitazione dei  centri abitati previsto dall'art. 4
del  nuovo   codice  della  strada.  In   caso  affermativo  dovranno
comunicare  anche gli  estremi della  relativa delibera  della giunta
municipale.  Ciascun  comune   fara'  riferimento  al  provveditorato
regionale competente per territorio.
  La  presente circolare  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 32