Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla provincia di Torino intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, e modificato con decreto ministeriale 27 luglio 1990 e 28 febbraio 1995, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Castellamonte (Torino), il 10 luglio 1997, ha deliberato di accogliere le modifiche degli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del vigente disciplinare di produzione proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.