Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda presentata dalla provincia di Torino intesa
ad  ottenere modifiche  del  disciplinare di  produzione  dei vini  a
denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso",
riconosciuto  con decreto  del Presidente  della Repubblica  9 luglio
1967, sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo
1988,  e modificato  con decreto  ministeriale  27 luglio  1990 e  28
febbraio 1995, viste le  risultanze della pubblica audizione svoltasi
a  Castellamonte  (Torino),  il  10 luglio  1997,  ha  deliberato  di
accogliere le  modifiche degli articoli  1, 4, 5,  6 e 7  del vigente
disciplinare di  produzione proponendo,  ai fini  dell'emanazione del
relativo decreto dirigenziale, il  disciplinare di produzione secondo
il testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica del  disciplinare di produzione  dovranno, in regola  con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  per  le  politiche  agricole  -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  via
Sallustiana n. 10  - 00187 Roma, entro sessanta giorni  dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.