IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 29 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1966, n. 608, che prevede la concessione di contributi alle imprese o gruppi di imprese non rientranti nell'area della CIGS per l'onere sostenuto dalle medesime in relazione al versamento dei contributi volontari dei lavoratori in esubero; Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 1996 che ammette ai suddetti benefici la Fondiaria assicurazioni S.p.a., Milano assicurazioni S.p.a., La Previdente assicurazioni S.p.a., Geas assicurazioni S.p.a., Bavaria assicurazioni del Gruppo Fondiaria; Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale che prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che quantifichi nel limite di 15 miliardi l'ammontare dei contributi concessi per i primi tre anni in relazione al numero delle domande dei lavoratori interessati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di 15 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la nota del 13 gennaio 1997 con la quale il Gruppo Fondiaria, in nome e per contro delle societa' sopra indicate ha comunicato gli importi riferiti agli oneri della contribuzione volontaria dei primi tre anni che ammonta complessivamente a L. 13.336.336.444 per 329 lavoratori. Decreta: Art. 1. Alle societa' del Gruppo Fondiaria e' concesso un contributo finanziario come di seguito indicato: a) alla Fondiaria assicurazioni S.p.a. lire 5.638.338.232 per 137 lavoratori; b) alla Milano assicurazioni S.p.a. lire 2.930.124.207 per 78 lavoratori; c) alla Previdente/previdente Vita S.p.a. lire 3.550.035.883 per 84 lavoratori; d) alla Bavaria assicurazioni S.p.a. lire 410.244.206 per 7 lavoratori; e) alla Geas assicurazioni S.p.a. lire 807.593.916 per 21 lavoratori.