IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4,  comma 29 del decreto-legge 1 ottobre  1996, n. 510
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1966, n. 608,
che prevede  la concessione  di contributi alle  imprese o  gruppi di
imprese  non rientranti  nell'area della  CIGS per  l'onere sostenuto
dalle medesime  in relazione  al versamento dei  contributi volontari
dei lavoratori in esubero;
  Visto il  decreto ministeriale  del 16 aprile  1996 che  ammette ai
suddetti   benefici  la   Fondiaria   assicurazioni  S.p.a.,   Milano
assicurazioni  S.p.a.,  La   Previdente  assicurazioni  S.p.a.,  Geas
assicurazioni S.p.a., Bavaria assicurazioni del Gruppo Fondiaria;
  Visto in particolare  l'art. 2 del citato  decreto ministeriale che
prevede  l'emanazione  di  un  successivo  decreto  ministeriale  che
quantifichi  nel limite  di  15 miliardi  l'ammontare dei  contributi
concessi per  i primi tre anni  in relazione al numero  delle domande
dei  lavoratori   interessati  alla  prosecuzione   volontaria  della
contribuzione;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  16  dicembre  1996  relativo
all'impegno della  somma di 15  miliardi che graveranno  sul capitolo
1176  dello stato  di previsione  del  Ministero del  lavoro e  della
previdenza sociale;
  Vista la nota del 13 gennaio 1997 con la quale il Gruppo Fondiaria,
in nome e per contro delle  societa' sopra indicate ha comunicato gli
importi riferiti agli oneri  della contribuzione volontaria dei primi
tre anni  che ammonta  complessivamente a  L. 13.336.336.444  per 329
lavoratori.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alle  societa'  del  Gruppo  Fondiaria e'  concesso  un  contributo
finanziario come di seguito indicato:
  a) alla  Fondiaria assicurazioni S.p.a. lire  5.638.338.232 per 137
lavoratori;
  b)  alla  Milano assicurazioni  S.p.a.  lire  2.930.124.207 per  78
lavoratori;
  c) alla Previdente/previdente Vita S.p.a. lire 3.550.035.883 per 84
lavoratori;
  d)  alla  Bavaria  assicurazioni  S.p.a.  lire  410.244.206  per  7
lavoratori;
  e)  alla   Geas  assicurazioni  S.p.a.  lire   807.593.916  per  21
lavoratori.