IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale; Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, e' aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT; Visto il decreto del Ministro del tesoro 16 maggio 1997, emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con cui il predetto importo e' stato fissato in L. 163.200; Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1996 e' risultato pari al 3,9%; Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 163.200; Decreta: A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' elevato a L. 169.600. Roma, 23 gennaio 1998 p. Il Ministro Pennacchi Il Ministro per le politiche agricole Pinto