Con decreto 10 giugno 1997 del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica di  concerto  con  il Ministero  del
lavoro e della  previdenza sociale e con il  Ministero delle finanze,
d'intesa con la regione Veneto e'  stata disposta, ai sensi del comma
1 dell'art. 5  del decretolegislativo 30 dicembre 1992,  n. 502, come
modificato  dal   decreto  legislativo  7  dicembre   1993,  n.  517,
l'assegnazione  al  patrimonio  delle  aziende  sanitarie  locali  ed
ospedaliere  individuate  con  il provvedimento  regionale  dei  beni
immobili  e  dei relativi  beni  mobili  in essi  allocati  destinati
prevalentemente  a servizi  sanitari  di  proprieta' della  soppresse
Casse mutue di  malattia per gli artigiani delle  province di Verona,
Treviso  e  Padova. Il  trasferimento  dei  suddetti immobili  verra'
effettuato con  provvedimento regionale, in applicazione  del comma 2
del citato art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  Sono altresi' assegnati al patrimonio delle unita' sanitarie locali
ed ospedaliere  competenti, i beni  mobili, sempre adibiti  a servizi
sanitari, ubicati negli immobili assunti  in locazione o in uso dalle
predette  Casse mutue  di  malattia  per gli  artigiani  di Rovigo  e
Verona.
  Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per gli
affari e per  la gestione del patrimonio degli  enti disciolti presso
il  Ministero  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.