IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  e
                             IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante   disposizioni   sull'assicurazione   e   sul
finanziamento  dei  crediti inerenti  alle  esportazioni  di merci  e
servizi,   alla  esecuzione   di  lavori   all'estero  nonche'   alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
  Visti  in particolare  gli articoli  2 e  3 della  stessa legge  n.
227/1977  con i  quali e'  stata  istituita la  Sezione speciale  per
l'assicurazione  del  credito  all'esportazione  -  Sace,  dotata  di
personalita' giuridica di diritto  pubblico ed autonomia patrimoniale
e di gestione ed e' stata autorizzata ad assumere in assicurazione ed
in  riassicurazione i  rischi  di  carattere politico,  catastrofico,
economico,  commerciale  e  di  cambio  ai  quali  sono  esposti  gli
operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero;
  Visto l'art.  13 della citata 1egge  n. 227/1977 con il  quale alla
Sace e' stato  attribuito un fondo di dotazione di  venti miliardi di
lire successivamente incrementato con  appositi stanziamenti a carico
del bilancio dello Stato disposti con legge finanziaria;
  Considerato  che  il  suddetto   fondo  di  dotazione  puo'  essere
utilizzato per far fronte, oltre che  alle spese di gestione anche al
pagamento  degli indennizzi  connessi all'attivita'  assicurativa e/o
riassicurativa;
  Visto   l'art.  18   della  legge   27  dicembre   1983,  n.   730,
successivamente integrato  dal comma 21  dell'art. 15 della  legge n.
67/1988,  con  il  quale  e'   stato  istituito  un  Fondo  rotativo,
alimentato con stanziamenti a carico  del bilancio dello Stato, i cui
mezzi finanziari sono utilizzabili dalla  Sace a fronte di indennizzi
pagati  e ricuperabili  nell'ambito  di  accordi intergovernativi  di
ristrutturazione del  debito del  Paese estero interessato  e vengono
rimborsati al Fondo  stesso in base ai pagamenti  effettuati da detto
Paese estero  in adempimento  dei citati accordi  intergovernativi di
ristrutturazione;
  Visto l'art. 2,  comma 36 della legge 23 dicembre  1996 n. 662 come
sostituito dall'art. 54, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
recante  "misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica"
(collegato  alla legge  finanziaria 1998),  il quale  prevede che  il
Ministro del  tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica
con decreto adottato di concerto  con il Ministro degli affari esteri
puo' autorizzare  e disciplinare, a  fronte dei crediti della  Sace o
gestiti  dalla  Sace  operazioni   di  conversione  in  attivita'  di
protezione  ambientale,  sviluppo  socioeconomico e  commerciali  dei
debiti dei Paesi per i quali  sia intervenuta in tal senso una intesa
multilaterale tra i Paesi creditori;
  Considerato  che  la  possibilita'  di  convertire  una  quota  dei
crediti,  oggetto degli  accordi di  ristrutturazione, in  essere nei
confronti   dei   Paesi   debitori  viene   contemplata   in   ambito
multilaterale quale  strumento aggiuntivo  per alleviare  l'onere del
debito  estero promuovendo  nel contempo  iniziative a  beneficio del
Paese debitore;
  Considerato che ai sensi di quanto previsto al citato art. 2, comma
6 della legge n. 662/1996 e successive modificazioni, i crediti sopra
richiamati possono essere  convertiti anche ad un  valore inferiore a
quello nominale ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione
ambientale, di sviluppo socioeconomico  o commerciali attuabili anche
attraverso  finanziamenti,  cofinanziamenti   e  contributi  a  fondi
espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attivita';
  Atteso che  le disponibilita' finanziarie derivanti  dalle suddette
operazioni di  conversione, qualora  non utilizzate con  le modalita'
predette,  confluiscono  nei  conti   correnti  presso  la  Tesoreria
Centrale dello Stato intestati alla Sace, e possono essere utilizzate
per le  finalita' indicate nello  stesso art.  2, comma 36,  legge n.
662/1996 nonche' per le attivita'  previste dalla legge n. 227/1977 e
per le  esigenze finanziarie  del Fondo rotativo,  di cui  all'art. 6
della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Ravvisata  l'esigenza  di  provvedere  all'emanazione  del  decreto
autorizzativo  di   cui  sopra  come  pure   alla  definizione  della
disciplina delle  operazioni di conversione previste  nel citato art.
2, comma 36, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 54, comma 1
della legge n. 449/1997;
  Vista  la legge  14  gennaio  1994 n.  20  recante disposizioni  in
materia  di giurisdizione  e controllo  della Corte  dei conti  ed in
particolare   l'art.  3,   relativo   al   controllo  preventivo   di
legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1. La  Sace e' autorizzata, a  fronte di crediti propri  o di terzi
ivi  compreso  lo Stato  gestiti  dalla  stessa Sace,  ad  effettuare
operazioni  di conversione  in  attivita'  di protezione  ambientale,
sviluppo socioeconomico  e commerciali dei debiti  dei Paesi debitori
per i quali sia intervenuta una intesa multilaterale in tal senso fra
i Paesi creditori partecipanti al  Club di Parigi in conformita' alle
disposizioni contenute nel presente decreto.
  2. A tal fine e' acquisito,  per le vie diplomatiche, l'assenso del
Governo  del Paese  debitore.  Le operazioni  di conversione  possono
essere  effettuate  tramite  una  controparte bancaria  o  in  ambito
intergovernativo.  I  Ministeri  competenti,   anche  alla  luce  dei
rapporti con il Paese  debitore, concertano previamente, d'intesa con
la Sace, la soluzione piu' appropriata.