IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visti in particolare gli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 227/1977 con i quali e' stata istituita la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - Sace, dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale e di gestione ed e' stata autorizzata ad assumere in assicurazione ed in riassicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero; Visto l'art. 13 della citata 1egge n. 227/1977 con il quale alla Sace e' stato attribuito un fondo di dotazione di venti miliardi di lire successivamente incrementato con appositi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato disposti con legge finanziaria; Considerato che il suddetto fondo di dotazione puo' essere utilizzato per far fronte, oltre che alle spese di gestione anche al pagamento degli indennizzi connessi all'attivita' assicurativa e/o riassicurativa; Visto l'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente integrato dal comma 21 dell'art. 15 della legge n. 67/1988, con il quale e' stato istituito un Fondo rotativo, alimentato con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, i cui mezzi finanziari sono utilizzabili dalla Sace a fronte di indennizzi pagati e ricuperabili nell'ambito di accordi intergovernativi di ristrutturazione del debito del Paese estero interessato e vengono rimborsati al Fondo stesso in base ai pagamenti effettuati da detto Paese estero in adempimento dei citati accordi intergovernativi di ristrutturazione; Visto l'art. 2, comma 36 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 come sostituito dall'art. 54, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (collegato alla legge finanziaria 1998), il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri puo' autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della Sace o gestiti dalla Sace operazioni di conversione in attivita' di protezione ambientale, sviluppo socioeconomico e commerciali dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso una intesa multilaterale tra i Paesi creditori; Considerato che la possibilita' di convertire una quota dei crediti, oggetto degli accordi di ristrutturazione, in essere nei confronti dei Paesi debitori viene contemplata in ambito multilaterale quale strumento aggiuntivo per alleviare l'onere del debito estero promuovendo nel contempo iniziative a beneficio del Paese debitore; Considerato che ai sensi di quanto previsto al citato art. 2, comma 6 della legge n. 662/1996 e successive modificazioni, i crediti sopra richiamati possono essere convertiti anche ad un valore inferiore a quello nominale ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socioeconomico o commerciali attuabili anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attivita'; Atteso che le disponibilita' finanziarie derivanti dalle suddette operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalita' predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestati alla Sace, e possono essere utilizzate per le finalita' indicate nello stesso art. 2, comma 36, legge n. 662/1996 nonche' per le attivita' previste dalla legge n. 227/1977 e per le esigenze finanziarie del Fondo rotativo, di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; Ravvisata l'esigenza di provvedere all'emanazione del decreto autorizzativo di cui sopra come pure alla definizione della disciplina delle operazioni di conversione previste nel citato art. 2, comma 36, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 54, comma 1 della legge n. 449/1997; Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali 1. La Sace e' autorizzata, a fronte di crediti propri o di terzi ivi compreso lo Stato gestiti dalla stessa Sace, ad effettuare operazioni di conversione in attivita' di protezione ambientale, sviluppo socioeconomico e commerciali dei debiti dei Paesi debitori per i quali sia intervenuta una intesa multilaterale in tal senso fra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi in conformita' alle disposizioni contenute nel presente decreto. 2. A tal fine e' acquisito, per le vie diplomatiche, l'assenso del Governo del Paese debitore. Le operazioni di conversione possono essere effettuate tramite una controparte bancaria o in ambito intergovernativo. I Ministeri competenti, anche alla luce dei rapporti con il Paese debitore, concertano previamente, d'intesa con la Sace, la soluzione piu' appropriata.