IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste  le  regole   30  e  47  del  cap.   III,  della  Convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (Solas
74(83)), come emendata,  resa esecutiva con la legge  23 maggio 1980,
n. 313;
  Vista la risoluzione  IMO A. 689(17) adottata il 6  novembre 1991 e
successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66);
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1994, n. 84, come modificata
dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con
modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza della societa' Taimar s.a.s. con sede Milano, viale
Evaristo Stefini,  3, intesa  ad ottenere  la dichiarazione  di "tipo
approvato" per il battello di emergenza denominato "MOB R4.9";
  Vista  la  nota  in  data  27  gennaio  1997  della  societa'  Umoe
Schat-Harding A.S.  con sede a  Rosendal (Norvegia), con la  quale ha
nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la societa' Taimar
s.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal registro
italiano navale hanno avuto esito positivo, come da rapporto n. 97 DG
17 TA,  in data 3 ottobre  1997, trasmesso in allegato  alla suddetta
istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarato  di  "tipo   approvato"  il  battello  di  emergenza
denominato "MOB  R4.9", fabbricato dalla societa'  Umoe Schat-Harding
A.S. (Norvegia) della  quale e' rappresentante in  Italia la societa'
Taimar sopracitata.
  Il  predetto  battello  d'emergenza   dovra'  essere  costruito  in
conformita' al prototipo sottoposto  agli accertamenti tecnici citati
in  premessa;  nessuna  modifica  potra' essere  apportata  senza  la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione commerciale del battello d'emergenza: "MOB R4.9";
   data di fabbricazione;
   numero di serie;
   capacita' massima 6 (sei) persone;
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione"  ai  sensi  della  Solas 74(83)  e  risoluzione  IMO  A.
689(17);
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.