IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 30 e 47 del cap. III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74(83)), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza della societa' Taimar s.a.s. con sede Milano, viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per il battello di emergenza denominato "MOB R4.9"; Vista la nota in data 27 gennaio 1997 della societa' Umoe Schat-Harding A.S. con sede a Rosendal (Norvegia), con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la societa' Taimar s.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo, come da rapporto n. 97 DG 17 TA, in data 3 ottobre 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" il battello di emergenza denominato "MOB R4.9", fabbricato dalla societa' Umoe Schat-Harding A.S. (Norvegia) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Taimar sopracitata. Il predetto battello d'emergenza dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominazione commerciale del battello d'emergenza: "MOB R4.9"; data di fabbricazione; numero di serie; capacita' massima 6 (sei) persone; marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione" ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17); numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.