IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista la regola 31 del cap. III, parte C, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991, e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, in data 29 novembre 1997, della ditta Osculati S.p.a., con sede in Segrate (Milano), via Pacinotti, 12, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per il salvagente anulare denominato "Mod. 2243902"; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97 DG 108 TA, in data 24 novembre 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" il salvagente anulare denominato "Mod. 2243902", fabbricato dalla ditta Osculati S.p.a. sopracitata. Il predetto salvagente anulare dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominazione commerciale del salvagente anulare: "Mod. 2243902"; numero di identificazione o lotto di produzione; altezza massima d'impiego: 40 m; massa inferiore a 4 kg; marchio: "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione" ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17); numero e data del presente decreto d'approvazione.