IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2052/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2081/93, relativo  ai
compiti dei fondi strutturali,  al rafforzamento della loro efficacia
e  all'attuazione di  un miglior  coordinamento anche  con gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4253/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2082/93, relativo  al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4256/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2085/93, relativo  al
Fondo   europeo  agricolo   di  orientamento   e  garanzia,   sezione
orientamento;
  Visto  il  quadro  comunitario   di  sostegno  per  gli  interventi
strutturali comunitari relativi al  miglioramento delle condizioni di
trasformazione e  commercializzazione dei  prodotti agricoli  e della
silvicoltura in  Italia, nelle  regioni fuori  obiettivo 1,  a titolo
delle azioni  dirette dell'obiettivo  5a, approvato con  la decisione
della Commissione  delle Comunita' europee 94/834/CE  del 15 dicembre
1994, come  modificata dalla  decisione C(96)  2135 del  30 settembre
1996;
  Viste  le  decisioni  della Commissione  delle  Comunita'  europee,
adottate nel  dicembre 1995, nel  corso del 1996 e  nell'agosto 1997,
concernenti la  concessione di contributi del  Fondo europeo agricolo
di   orientamento   e   garanzia,  sezione   orientamento,   per   la
realizzazione di  programmi operativi  relativi alle  suddette azioni
dirette, per  il periodo  1994-1999 a titolo  del regolamento  CEE n.
866/90 - sostituito dal regolamento CE  n. 951/97 - e del regolamento
CEE n. 867/90;
  Vista la  propria delibera 8  agosto 1995 concernente  il programma
degli interventi  finanziari da  effettuarsi negli anni  1994-1996 in
relazione all'obiettivo  5a nelle regioni  fuori obiettivo 1  ed alla
quale,  limitatamente   alle  azioni  dirette,  non   e'  stata  data
esecuzione;
  Considerata  la  necessita'  di  rimodulare  le  assegnazioni  gia'
stabilite  con la  citata delibera  8 agosto  1995 in  quanto occorre
tener  conto dei  piani finanziari  successivamente approvati  con le
predette decisioni;
  Considerata la necessita' di  disporre il cofinanziamento nazionale
per le suddette azioni anche per  le annualita' 1997, 1998 e 1999, al
fine di consentire l'operativita' dei programmi;
  Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili
dalla Commissione  europea nel  contesto delle  richiamate decisioni,
ammontanti  a 160,895  Mecu per  il periodo  1994-1999, a  valere sul
FEOGA,  sezione orientamento,  occorre  provvedere  ad assicurare  le
corrispondenti  risorse nazionali  pubbliche,  pari  a 157,620  Mecu,
valutate in 302,630 miliardi di lire;
  Considerata la necessita' di  ricorrere, relativamente alla quota a
carico dello  Stato, alle disponibilita'  del Fondo di  rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, in sintonia con la propria delibera 20 dicembre 1994;
  Considerata, infine,  l'opportunita' di applicare anche  alla quota
nazionale  la procedura  dell'impegno unico,  prevista dall'art.  20,
paragrafo  3, del  regolamento CEE  n. 2082/93,  per i  programmi che
ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;
  Considerata, infine, la grave calamita'  naturale che ha colpito le
regioni  Marche ed  Umbria, per  le  quali e'  necessario assumere  a
carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica;
  Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 5019 del 30
giugno 1997 nonche' la successiva nota del Ministero medesimo n. 7379
in data 20 ottobre 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la  relazione del Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Ai  fini dell'attuazione delle azioni  dirette dell'obiettivo 5a
citate  in  premessa  (zone  fuori   obiettivo  1),  per  il  periodo
1994-1999,  e'  approvato  un   programma  di  interventi  finanziari
nazionali pubblici pari complessivamente  a 302,630 miliardi di lire,
di cui 240,245  miliardi di lire a valere sulle  risorse del Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987,  comprensivi delle quote delle regioni
Marche ed Umbria,  pari a 11,790 miliardi di lire,  e 62,385 miliardi
di lire  con le disponibilita'  dei bilanci delle regioni  e province
autonome  interessate, come  riportato  nella  allegata tabella,  che
forma parte integrante della presente delibera.
  2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste inoltrate al Fondo  medesimo dalle amministrazioni titolari
dei programmi operativi.
  3. Il predetto  Fondo e' autorizzato ad erogare  le quote stabilite
dalla presente  delibera anche negli  anni successivi, fino  a quando
perdura l'intervento comunitario.
  4.  Le  regioni,  le  province  autonome ed  il  Ministero  per  le
politiche agricole  adottano tutte  le iniziative ed  i provvedimenti
necessari per  utilizzare entro le scadenze  previste i finanziamenti
comunitari e nazionali relativi ai programmi.
  5. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, effettuano  i necessari controlli. Il  Fondo di rotazione
potra' procedere ad ulteriori  controlli, avvalendosi delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato.
  6.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  delle  amministrazioni  titolari,   al  sistema
informativo  della  Ragioneria  generale   dello  Stato,  secondo  le
modalita' vigenti.
  7. La  presente delibera annulla  e sostituisce l'allegato  1 della
delibera 8 agosto 1995.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 120