IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Visto il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Italia, nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo delle azioni dirette dell'obiettivo 5a, approvato con la decisione della Commissione delle Comunita' europee 94/834/CE del 15 dicembre 1994, come modificata dalla decisione C(96) 2135 del 30 settembre 1996; Viste le decisioni della Commissione delle Comunita' europee, adottate nel dicembre 1995, nel corso del 1996 e nell'agosto 1997, concernenti la concessione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per la realizzazione di programmi operativi relativi alle suddette azioni dirette, per il periodo 1994-1999 a titolo del regolamento CEE n. 866/90 - sostituito dal regolamento CE n. 951/97 - e del regolamento CEE n. 867/90; Vista la propria delibera 8 agosto 1995 concernente il programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1996 in relazione all'obiettivo 5a nelle regioni fuori obiettivo 1 ed alla quale, limitatamente alle azioni dirette, non e' stata data esecuzione; Considerata la necessita' di rimodulare le assegnazioni gia' stabilite con la citata delibera 8 agosto 1995 in quanto occorre tener conto dei piani finanziari successivamente approvati con le predette decisioni; Considerata la necessita' di disporre il cofinanziamento nazionale per le suddette azioni anche per le annualita' 1997, 1998 e 1999, al fine di consentire l'operativita' dei programmi; Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle richiamate decisioni, ammontanti a 160,895 Mecu per il periodo 1994-1999, a valere sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 157,620 Mecu, valutate in 302,630 miliardi di lire; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla quota a carico dello Stato, alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, in sintonia con la propria delibera 20 dicembre 1994; Considerata, infine, l'opportunita' di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi; Considerata, infine, la grave calamita' naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, per le quali e' necessario assumere a carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica; Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 5019 del 30 giugno 1997 nonche' la successiva nota del Ministero medesimo n. 7379 in data 20 ottobre 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione delle azioni dirette dell'obiettivo 5a citate in premessa (zone fuori obiettivo 1), per il periodo 1994-1999, e' approvato un programma di interventi finanziari nazionali pubblici pari complessivamente a 302,630 miliardi di lire, di cui 240,245 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, comprensivi delle quote delle regioni Marche ed Umbria, pari a 11,790 miliardi di lire, e 62,385 miliardi di lire con le disponibilita' dei bilanci delle regioni e province autonome interessate, come riportato nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate al Fondo medesimo dalle amministrazioni titolari dei programmi operativi. 3. Il predetto Fondo e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. Le regioni, le province autonome ed il Ministero per le politiche agricole adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi. 5. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, effettuano i necessari controlli. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. 6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. 7. La presente delibera annulla e sostituisce l'allegato 1 della delibera 8 agosto 1995. Roma, 3 dicembre 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 120