Agli assessori regionali agricoltura All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) Al Ministero della sanita' - Dipartimento servizi veterinari Alle organizzazioni professionali Con la presente Circolare, che integra e sostituisce la circolare n. 1 del 20 febbraio 1997, si forniscono tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la prosecuzione della gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi, di vacche nutrici e dei produttori di carni ovi-caprine. Le innovazioni sostanziali al Reg. C.E.E. n. 805/68, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, rimangono quelle disposte con il Reg. C.E.E. n. 2222/96. L'insieme dei premi di cui alla presente circolare rimane inoltre assoggettato alle disposizioni del Reg. CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale e' stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5, nonche' del Reg. CEE 820/97 del 21 aprile 1997 relativo alla identificazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine. Si reputa opportuno anche disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/92 e n. 3887/92. Rimangono altresi' valide le norme relative alla concessione del premio a favore dei detentori di carni ovi-caprine contenute nel Reg. C.E.E. n. 2069/92, del 30 luglio 1992, che ha modificato il Reg. C.E.E. N. 3013/89 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovi-caprine. Inoltre, possono accedere alla concessione dei contributi comunitari esclusivamente i responsabili di aziende, cosi' come definiti dal DPR 317/96, del 30 aprile 1996, e successive modifiche in regola con le norme per l'eradicazione delle malattie infettive. I - SETTORE BOVINO 1. SEZIONE PRIMA - Regime premio speciale a favore dei produttori di carne bovina. 1.1 Presentazione domande Il produttore deve presentare domanda di aiuto alle superfici, seguita dalla domanda di premio speciale, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - A.I.M.A. La domanda di premio speciale deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A. - Casella Postale n. 2280 ROMA AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, ed in copia all'Assessorato Regionale all'Agricoltura competente per territorio. Salvo le eccezioni espressamente previste per le domande di compensazione al reddito, regolamentate da apposita normativa relativa al settore cerealicolo, per l'autentica della sottoscrizione restano in vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni. Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale prevede forme diverse di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori. Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994 n. 47 e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994 n. 490. La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite deve essere presentata entro i termini prescritti dalla specifica normativa e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna 'casi particolari' ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo proprietario delle superfici in causa. I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttori detentori di superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del Reg. CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA. La domanda di premio speciale puo' essere presentata entro le ore 18 dell'ultimo giorno dei seguenti periodi: dal 10 marzo al 1 giugno; dal 1 settembre al 15 ottobre. L'acquisizione del diritto al premio interviene una volta nella vita dell'animale, al raggiungimento del 10 mese di eta'. Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data di presentazione della domanda, siano identificati secondo le disposizioni appresso indicate ed abbiano non meno di 8 mesi e non piu' di 20 mesi di eta' e siano detenuti in azienda per almeno 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di premio. 1.2 Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi. Gli animali debbono essere accompagnati da un Documento Amministrativo al fine di poter garantire che la concessione del premio intervenga una sola volta nella vita dell'animale. Fino all'emanazione delle norme di attuazione del Regolamento 820/97, rimane valido il documento di cui all'allegato 7 della circolare n. 11 del Ministero della Sanita', del 14 agosto 1996, che e' a tutti gli effetti considerato Documento Amministrativo Nazionale (DAN) e Documento Amministrativo di Scambio (DAS). Il produttore, in possesso del documento di cui al citato allegato 7 della Circolare n. 11 del Ministero della Sanita', dovra', per gli animali richiesti a premio, annotare su entrambe le copie la seguente dicitura: "Bovino maschio richiesto a premio con domanda n. ... " Si informa che l'annotazione di cui sopra e' vincolante ai fini dell'erogazione del premio. I Documenti Amministrativi cosi' redatti devono accompagnare gli animali in tutte le movimentazioni commerciali fino alla macellazione. Gli animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri devono essere provvisti di un Documento Amministrativo di Scambio (D.A.S.) rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del Reg. CEE n. 3886/92. Tale documento deve essere rilasciato dal produttore esportatore all'importatore interessato. 1.3 Importo del premio. L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 135 ECU e puo' essere corrisposto per un numero di capi non superiore a 598.746. Qualora il numero dei premi richiesti superi quello del plafond nazionale fissato dalla U.E., l'A.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra tale massimale ed il numero di premi richiesti per la campagna in questione, al fine di rispettare il plafond attribuito. 2. SEZIONE SECONDA - Regime di premio e di premio complementare per il mantenimento delle vacche nutrici. 2.1 Presentazione domande. Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio per le vacche nutrici, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A., Casella Postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente, o per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro 81 - 00185 Roma, ed in copia all'Assessorato Regionale competente. Per l'identificazione dei sottoscrittori e per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia valgono, per le domande in argomento, le stesse modalita' riportate nella sezione I della presente circolare. La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite, deve essere presentata entro i termini prescritti dalla specifica normativa e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna 'casi particolare' e, allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo proprietario delle superfici in causa. I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttori detentori di superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del Reg. CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA. La domanda di premio per le vacche nutrici puo' essere presentata tra il 5 maggio e le ore 18 del 15 ottobre. Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza diversa da quelle indicate all'allegato 1, ed in particolare: a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne, che abbia almeno 20 mesi e che abbia partorito alla data di presentazione della domanda; b) un animale femmina di specie bufalina che risponda alle medesime condizioni previste al punto a); c) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni, che sostituisca un animale di cui alla lettere a) o b). 2.2 Importo del premio. L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 144,90 ECU. All'importo indicato si aggiunge un premio nazionale complementare di 30,19 ECU per vacca. Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del Reg. CEE n. 2052/88, che per l'Italia sono: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i primi 24,15 ECU per vacca del premio complementare nazionale sono finanziati dal FEOGA, Sezione Garanzia. 2. Aziende beneficiarie Possono beneficiare del premio i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I produttori ai quali e' stato assegnato un quantitativo di riferimento latte inferiore o uguale a 120.00 Kg. possono avvalersi del premio cosi' come prescritto dall'art. 4, lett. d), par. 6 del Reg. n. 805/68. 1) In particolare: a) non possono beneficiare del premio le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 1; b) non possono beneficiare del premio le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte totale ai sensi dell'art. 5 quater del Reg. CEE 804/68 superiore a 120.000 Kg. La limitazione di cui al punto b) non si applica alle aziende che effettuano esclusivamente vendite dirette, le quali ricadono nelle norme di cui all'art. 4 d) par. 5 del Reg. CEE 805/68. Nel caso specificato le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio e' richiesto e i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte ne' di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione delle domande; 2) Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere durante i sei mesi successivi alla presentazione delle domande un numero di vacche nutrici pari a quello per il quale il premio e' richiesto. 2.4 Limite individuale di premio. Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate "nell'anno di riferimento" di cui all'art. 4 d, par. 2 del Reg. CEE 805/68, che per l'Italia e' il 1992, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entita' dei limiti individuali di premio. 2.5 Riserva nazionale La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva addizionale" di cui all'art. 4 f par. 1 e 3 del Reg. 805/68 e' affidata all'A.I.M.A. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale a seguito del ritiro per mancato utilizzo per gli anni 1997 e 1998, non possono essere ridistribuiti per gli anni 1998 e 1999. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale e derivanti da ritiri di quote relativi alla campagna 1996 oppure da versamenti del 15% per trasferimenti parziali senza azienda, vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 4 lett. f par. 2 del Reg. CEE 805/68, secondo le linee guida fornite dall'ex Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali. I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. richiesta di quota individuale su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 30 giugno, motivandone la richiesta. L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti. 2.6 Trasferimenti dei diritti al premio. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande presentate nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite: * rapporto diretto tra produttori. L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilita' separata, per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4 lett. f del Reg. CEE 805/68, nonche' per i diritti acquisiti negli anni 1997 e 1998 per mancato utilizzo. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 33 parag. 2 del Reg. CEE 3886/92. A tal fine viene considerato utilizzo: * il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi; * la cessione temporanea da parte del cedente; * il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento. Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 1998 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validita' per la campagna 1994; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'art. 34 par. 1 del Reg. CEE 3886/92. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 70% dei suoi diritti nel corso di ciascuno dei due anni suddetti, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella Riserva Nazionale. Per l'anno 1998 la percentuale di cui sopra e' del 90%. Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e' fissato a: a) 5 per i produttori che detengano piu' di 25 diritti al premio; b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio. Nessun limite e' fissato per i produttori che detengano meno di 10 diritti. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio. La notifica, da redigere su apposito prestampato distribuito dall'A.I.M.A., deve pervenire entro le ore 18 del 30 luglio ed essere compilata correttamente: in caso contrario il trasferimento non sara' riconosciuto valido. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio. Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali casi particolari cosi' come prescritti dall'art. 38 del Reg. CEE 3886/92. 3. INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE E IL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI. 3.1 Coefficiente di densita' aziendale. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unita' Bovino Adulto per ettaro foraggiero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda e per il quale viene richiesto un premio. Il coefficiente di densita' e' fissato a 2 UBA/ha foraggiero. La densita' aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi viene determinata tenuto conto: a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonche' delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato il produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nell'allegato I del Reg. CEE 2328/91; b) della superficie foraggiera, cioe' della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4 g par. 3 secondo comma del Reg. CEE 805/68. Tuttavia, qualora nel periodo invernale venga utilizzata una superficie foraggiera a nuovo ordinamento colturale, si ritiene che il produttore abbia fondamentalmente adempiuto alle disposizioni regolamentari relative ai premi zootecnici. Il calcolo della densita' viene applicato anche ai produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter aggiungere anche a questi un importo complementare di 36 Ecu/capo qualora la densita' di bestiame risulti inferiore ad 1,4 UBA/ha foraggiero, e di 52 Ecu/capo qualora detta densita' risulti inferiore ad 1 UBA/ha foraggiero. 3.2 Identificazione e registrazione del bestiame Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve risultare identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con D.P.R. n. 317/96 del 30 aprile 1996, nonche' del Reg. CEE 820/97, del 21 aprile 1997. 3.3 Controlli in azienda. Nel corso dei 60 giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei 6 mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, con gli Organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonche' la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonche' la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale. L'A.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli Organismi di controllo. Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile. Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli artt. 4 b par. 5 ultimo comma e 4 d par. 7 secondo comma del Reg. CEE 805/68, l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari al 60% degli importi dovuti. I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto: a) della registrazione aziendale presso la ASL competente per territorio; b) della corrispondenza del fattore di densita' aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi; c) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare; d) dei numeri di identificazione del bestiame; e) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare abusi nella corresponsione dell'aiuto; f) per il premio indicato alla sezione II e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento, della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonche' la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 2 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio. I controlli di cui alla lettera f) devono essere espletati mediante riscontro del quantitativo di riferimento attribuito al singolo produttore e riportato negli elenchi che l'A.I.M.A. pubblica in appositi bollettini provinciali secondo le modalita' di cui all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992. Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare. Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllare si avvarra' del disposto dell'art. 6 par. 5 del reg. CEE n. 3887/92 e cioe' dara' preavviso non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda, tramite telegramma. I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto: a) dell'ammontare dei premi; b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti; c) delle dimensioni delle aziende; d) dell'esperienza acquista nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti; di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda. Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di detenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda e/o un dettagliato esame del registro aziendale o di tutta la documentazione relativa all'applicazione della Direttiva 92/102, del DPR 317/96, nonche' del Reg. CEE 820/97. La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame, non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A., che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonche' il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi del registro aziendale; nel verbale dovra' essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonche' data e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i produttori dal rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto. Il produttore o chi ne fa le veci puo' avvalersi della facolta', prescritta all'art. 12 del Regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni. Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'Organismo di controllo; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati. Qualora nel corso del periodo di detenzione, gli animali vengono spostati dal luogo indicato in domanda, i produttori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a: AIMA Div. XIV Carni Via Palestro 81 00185 ROMA all'Organismo Regionale di controllo nonche' alla ASL competente per territorio. Dette comunicazioni debbono comunque essere effettuate entro i 10 giorni lavorativi precedenti allo spostamento tramite telegramma e devono indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati. Comunicazioni effettuate in maniera difforme da quanto prescritto sia come tempi, luoghi e forme non saranno ritenute valide. 3.4 Diminuzione del numero di animali. Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del Reg. CEE 3887/92, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro 10 giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli Organismi Regionali di controllo e alla ASL competente per territorio. Il produttore puo' tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in domanda con altre vacche nutrici o con giovenche gravide di sostituzione, cosi' come definite al punto 2.1 lettere a) e b), purche' la sostituzione avvenga entro i 20 giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di 10 giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'Organismo di controllo competente e alla ASL competente per territorio. Gli allevatori di bovini maschi sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui sopra entro il periodo di detenzione obbligatoria, mentre gli allevatori di vacche nutrici, considerato il regime di ritiro delle quote non utilizzate, debbono effettuarle durante l'intero anno. 3.5 Provvedimenti sanzionatori. L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del Reg. CEE 3887/92. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorita' competenti, si provvede di ufficio: A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito: - della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale a 2 animali; - della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali. Se l'eccedenza e' superiore a 4 animali non e' concesso alcun aiuto. B) negli altri casi: - della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale al 5%; - del 20% se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale o inferiore al 10%; - del 40% se l'eccedenza constatata e' superiore al 10% e uguale o inferiore al 20%. Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso alcun aiuto. Le percentuali di cui alla lettere A) sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B) sulla base del numero di capi determinati. In caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo. Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6 par. 5 del Reg. CEE 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore. In caso di ritardo superiore ai 25 giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte. Gli Organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali e' stato richiesto il premio. Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti le aziende che risultino, in base alle comunicazioni del Ministero della Sanita', detenere illecitamente o avere utilizzato sostanze ormonali, tireostatiche o beta-agonisti. In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione dal premio e' esteso a 3 anni; nei casi di recidive successive, l'esclusione e' estesa a 5 anni. 3.6 Comunicazioni L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 56 del Reg. CEE 3886/92 entro i termini stabiliti informandone anche questo Ministero. II - SETTORE OVINO E CAPRINO 1.1 Presentazione delle domande di premio e di premio supplementare previsto dal Reg. CEE 1323/90. Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra e del premio supplementare previsto dal Reg. CEE n. 1323/90 devono essere presentate dai produttori, cosi' come definiti all'art. 1 del Reg. CEE 3493/90, che siano in possesso di diritti al premio alla data di presentazione della domanda stessa. Esse devono essere compilate su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - A.I.M.A. - specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri. Salvo casi eccezionali, per l'autentica della firma restano in vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15. Comunque l'AIMA, nell'ambito della sua autonomia funzionale, prevede diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori. Le Associazioni dei produttori presentano domanda unica con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore su modello prestampato dall'A.I.M.A. recante moduli suppletivi riportanti la composizione dell'Associazione stessa. L'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994 n. 47 e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994 n. 490 ai fini dell'eventuale acquisizione della certificazione antimafia. Coloro che intendono richiedere il premio supplementare ai sensi del Reg. CEE 1323/90, le cui aziende ricadano parzialmente e comunque per almeno il 50% in zone svantaggiate cosi' come definite dalla direttiva CEE 75/268 art. 3, 4 e 5, debbono presentare domanda di compensazione al reddito. La domanda di compensazione al reddito deve essere redatta secondo le disposizioni impartite entro i termini prescritti dalla apposita normativa e dallo steso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna 'casi particolari' ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo proprietario delle superfici in causa. Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 25 febbraio e le ore 18 del 18 marzo in originale, all'A.I.M.A. - Casella Postale n. 2280 ROMA AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'AIMA - Via Palestro 81, 00185 Roma, ed in copia all'Assessorato Regionale all'Agricoltura competente per territorio. Le domande di premio riguardanti meno di 10 pecore e/o capre debbono essere respinte. 1.2 Animali ammissibili al premio Il premio puo' essere erogato per le pecore e/o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del Reg. CEE 3493/90, e cioe' "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno 12 mesi di eta'". Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (100 giorni a decorrere dall'ultimo girono utile per la presentazione della domanda prevista al paragrafo precedente) e che debbono essere debitamente registrati sull'apposito registro previsto dal DPR n. 317 del 30/4/1996 e dalla circolare n. 11, del 14 agosto 1996, del Ministero della Sanita'. 1.3 Calcolo del premio. L'importo del premio da erogare viene calcolato: 1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita; 2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%. 1.4 Transumanza I produttori la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3 paragrafo 1 del Reg. CEE 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge per tradizione effettua la transumanza in zona svantaggiata per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi, e che intendano richiedere il premio supplementare di cui al Reg. CEE 1323/90, sono tenuti a corredare la domanda di premio con certificazione, rilasciata dalle autorita' locali o Regionali, che attesti la presenza del gregge per il periodo di 90 giorni succitati in tali zone; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione. In assenza della documentazione citata, il premio di cui al Reg. CEE 1323/90 non puo' essere erogato. 1.5 Avviso all'ingrasso Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del Reg. CEE n. 3013/89, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio. In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli Organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A. possono essere trasmesse dal 15 novembre precedente l'anno per il quale e' richiesto il premio sino al 14 novembre dell'anno inerente la campagna in corso. Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno 45 giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 Kg. Nella fattispecie, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non possono essere spostate in altra azienda. Qualora l'ingrasso avvenga al di fuori dell'azienda del beneficiario, il responsabile del centro di ingrasso deve ottenere, previa richiesta, il riconoscimento preliminare dell'Assessorato regionale competente e deve impegnarsi: * a trasmettere al beneficiario tutti i dati necessari per il conseguimento del premio, in particolare: luogo di ingrasso, data di uscita delle partite, peso medio per partita uscita, eventuale perdita di agnelli con indicazione della causa; * a sottoporsi ai controlli; * qualora l'ingrasso avvenga in diversi ovili, a tenere aggiornata, sulla base dei dati comunicati dagli ovili in questione, un quadro centralizzato degli spostamenti giornalieri in entrata ed in uscita delle partite di agnelli tenuti all'ingrasso nei diversi ovili, con l'indicazione del numero dei capi interessati. Qualora l'ingrassatore non adempia agli obblighi prescritti, il riconoscimento dell'azienda all'ingrasso verra' revocato per la campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza. Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate a norma della direttiva 92/102 del Consiglio e ne deve essere redatto apposito registro secondo il modello allegato. I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonche' i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario. Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'Organismo Regionale di controllo e' tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia, di cui l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. entro 10 giorni dall'uscita della relativa partita, copia deve essere consegnata al produttore e copia trattenuta dall'Organismo Regionale di controllo stesso. 1.6 Limiti individuali di diritti al premio Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato "nell'anno di riferimento" di cui all'art. 5 bis par. 1 del Reg. CEE 3013/89, che per l'Italia e' il 1991, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificando agli interessati le eventuali variazioni. 1.7 Riserva nazionale e addizionale La gestione della riserva nazionale e addizionale e' curata dall'A.I.M.A.. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 5 ter par. 2 del Reg. CEE 3031/89, secondo le linee guida fornite dall'ex Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 18 marzo, motivandone la richiesta. L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini di cui al successivo punto 1.8. 1.8 Trasferimenti dei diritti al premio I diritti al premio, attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite rapporto diretto tra produttori. L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilita' per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del Reg. CEE 3013/89. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 70% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6 bis par. 2 del Reg. CEE 3567/92. A tal fine viene considerato utilizzo: * il numero di capi ritenuti eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi; * la cessione temporanea, da parte del cedente; * il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento. Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 70% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 1998 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validita' per la campagna 1994; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'art. 7 par. 1 del Reg. CEE 3567/92. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 70% dei suoi diritti nel corso di ciascuno dei due anni suddetti, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella Riserva Nazionale. In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalita' sopra descritte. In caso di trasferimento dei diritti tra aderenti alla stessa associazione, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, purche' vengano rispettate da parte dei soci le seguenti condizioni: - continuare ad essere aderenti dell'associazione almeno per le tre campagne successive a quella per la quale e' stato notificato il trasferimento; - avere lo status di produttore ai sensi dell'art. 1 del Reg. CEE 3493/90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2 del Reg. CEE 2385/91. Tuttavia, qualora nel corso di detto periodo triennale il produttore cedente trasferisca ad altro produttore membro dell'Associazione la propria azienda e l'insieme dei diritti restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano. Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni comporta il recupero da parte dell'A.I.M.A. del 15% dei diritti ceduti che verranno riversati nella riserva nazionale. Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e' fissato a: a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti; b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio. Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non e' previsto alcun numero minimo. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio. La notifica deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti, redatta su apposito modello prestampato dall'A.I.M.A. e deve essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara' riconosciuto valido. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro i 60 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle notifiche. Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del Reg. CEE 3567/92. 1.9 Controlli L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare: 1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori e/o cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci; 2) la corrispondenza del numero di capi per i quali e' stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente. Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto al punto 1.1., gli Organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonche' la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale. L'A.I.M.A. puo', nelle zone a rischio, autorizzare i controllori a contraddistinguere la regione frontale degli animali controllati mediante l'utilizzo di vernici atossiche corrispondenti ai requisiti di legge. In ogni caso i controllori in caso di ragionevoli dubbi circa la proprieta' degli animali possono autonomamente fare ricorso a tale procedura. Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare. Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore si avvarra' del disposto dell'art. 6 par. 5 del reg. CEE n. 3887/92, e cioe' dara' preavviso non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda tramite telegramma. I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto: a) dell'ammontare dei premi; b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti; c) delle dimensioni delle aziende; d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti; e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda. Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di detenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda e/o un dettagliato esame del registro aziendale, o di tutta la documentazione relativa all'applicazione delle direttive 92/102 e del DPR 317/96. La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame, non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A., che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonche' il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi del registro aziendale; nel verbale dovra' essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonche' data e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i produttori dal rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto. Il produttore o chi ne fa le veci puo' avvalersi della facolta', prescritta all'art. 12 del Regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni. Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati. 1.10 Diminuzione numero animali Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del Reg. CEE 3887/92, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro 10 giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli Organismi Regionali di controllo e alla ASL competente per territorio. 1.11 Provvedimenti sanzionatori L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del Reg. CEE 3887/92. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorita' competenti, si provvede di ufficio: A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito: - della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale a 2 animali; - della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali. Se l'eccedenza e' superiore a 4 animali non e' concesso alcun aiuto. B) negli altri casi: - della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale al 5%; - del 20% se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale o inferiore al 10%; - del 40% se l'eccedenza constatata e' superiore al 10% e uguale o inferiore al 20%. Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun aiuto. Le percentuali di cui alla lettera A) sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B) sulla base del numero di capi determinati. In caso di dichiarazioni non aderenti alla realta', formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo. Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6 par. 5 del Reg. CEE 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore. In caso di ritardo superiore ai 25 giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte. Gli Organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali e' stato richiesto il premio. 1.11 Comunicazioni. L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 5, par. 2, del Reg. CEE 3567/92 ed all'art. 2 del Reg. CEE 2700/93 entro i termini stabiliti, informandone anche questo Ministero. 1.12 Liquidazione dei premi L'A.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli "Organismi Regionali di controllo" provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre. Il Ministro: PINTO Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 36