Agli      assessori       regionali
                                  agricoltura
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                     interventi nel mercato  agricolo
                                     (A.I.M.A.)
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                     Dipartimento servizi veterinari
                                  Alle organizzazioni professionali
  Con la presente Circolare, che integra e sostituisce  la  circolare
n.  1  del  20  febbraio 1997, si forniscono tutte le indicazioni e i
chiarimenti necessari per la prosecuzione  della  gestione  nazionale
dei  regimi  di  premio  a  favore dei detentori di bovini maschi, di
vacche nutrici e dei produttori di carni ovi-caprine.
Le innovazioni sostanziali al Reg. C.E.E. n.  805/68,  relativo  alla
organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore della carne bovina,
rimangono quelle disposte con il Reg. C.E.E. n. 2222/96.
  L'insieme dei premi di cui alla presente circolare  rimane  inoltre
assoggettato alle disposizioni del Reg. CEE n. 3508/92 del Consiglio,
del  27  novembre  1992,  con  il quale e' stato istituito un sistema
integrato di gestione e  di  controllo  di  taluni  regimi  di  aiuti
comunitari,  alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre
1992,  con  la  quale  sono  state  impartite  disposizioni  relative
all'identificazione   e   alla   registrazione   degli  animali,  con
particolare riguardo all'art. 5, nonche' del Reg. CEE 820/97  del  21
aprile   1997   relativo   alla   identificazione   dei   bovini   ed
all'etichettatura delle carni bovine.
  Si reputa opportuno  anche  disciplinare  tutte  le  operazioni  di
registrazione  dei  richiedenti  il  premio  e  di  individuazione  e
controllo degli animali, e quanto altro necessario ad  una  immediata
osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei
regolamenti  di  applicazione  della  Commissione  n.  3886/92  e  n.
3887/92.
Rimangono altresi' valide le  norme  relative  alla  concessione  del
premio a favore dei detentori di carni ovi-caprine contenute nel Reg.
C.E.E.  n.  2069/92,  del  30  luglio 1992, che ha modificato il Reg.
C.E.E. N. 3013/89 del Consiglio, relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore delle carni ovi-caprine.
  Inoltre,   possono   accedere   alla   concessione  dei  contributi
comunitari esclusivamente  i  responsabili  di  aziende,  cosi'  come
definiti  dal  DPR 317/96, del 30 aprile 1996, e successive modifiche
in regola con le norme per l'eradicazione delle malattie infettive.
I - SETTORE BOVINO
1. SEZIONE PRIMA - Regime premio speciale a favore dei produttori  di
carne bovina.
1.1 Presentazione domande
  Il  produttore  deve  presentare  domanda  di aiuto alle superfici,
seguita dalla domanda di  premio  speciale,  su  modelli  stampati  e
distribuiti  a  cura  dell'Azienda  di  Stato  per gli Interventi nel
Mercato Agricolo - A.I.M.A. La domanda di premio speciale deve essere
indirizzata in originale all'A.I.M.A. - Casella Postale n. 2280  ROMA
AD,  a  mezzo  raccomandata  postale  o  mediante consegna effettuata
direttamente o, per  tramite  terzi,  alla  predetta  Azienda  -  Via
Palestro,  81  -  00185  ROMA,  ed in copia all'Assessorato Regionale
all'Agricoltura competente per territorio.
  Salvo  le  eccezioni  espressamente  previste  per  le  domande  di
compensazione   al   reddito,  regolamentate  da  apposita  normativa
relativa al settore cerealicolo, per l'autentica della sottoscrizione
restano in vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15
e successive modificazioni.
  Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito  della  sua  autonomia  funzionale
prevede  forme  diverse  di identificazione e di responsabilizzazione
dei sottoscrittori.
  Per  l'eventuale  acquisizione   della   certificazione   antimafia
l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni della legge 17
gennaio  1994  n.  47  e relativo decreto legislativo di attuazione 8
agosto 1994 n. 490.
  La  domanda  di  compensazione  al  reddito,  redatta  secondo   le
disposizioni   impartite  deve  essere  presentata  entro  i  termini
prescritti dalla specifica normativa e dallo stesso soggetto (persona
fisica/giuridica) che presenta  la  domanda  di  premio,  salvo  casi
particolari  debitamente  motivati  e documentati. Anche i produttori
che  facciano  uso  comune  di  superfici  pubbliche  sono  tenuti  a
presentare  la  domanda  di  compensazione  al  reddito riportando la
porzione di superficie da essi utilizzata,  evidenziando  la  colonna
'casi particolari' ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo
proprietario delle superfici in causa.
  I  termini  per  la presentazione della domanda di compensazione al
reddito devono essere rispettati anche dai  produttori  detentori  di
superfici  investite con i prodotti elencati nell'allegato I del Reg.
CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi  da  prendere  in
considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non
superiore alle 15 UBA.
  La  domanda  di premio speciale puo' essere presentata entro le ore
18 dell'ultimo giorno dei seguenti periodi:
dal 10 marzo al 1 giugno;
dal 1 settembre al 15 ottobre.
  L'acquisizione del diritto al premio  interviene  una  volta  nella
vita dell'animale, al raggiungimento del 10 mese di eta'.
  Possono  formare  oggetto  di  domanda di premio i bovini che, alla
data di presentazione della domanda, siano  identificati  secondo  le
disposizioni  appresso  indicate  ed abbiano non meno di 8 mesi e non
piu' di 20 mesi di eta' e siano detenuti in azienda per almeno 2 mesi
dalla data di presentazione della domanda di premio.
1.2 Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.
  Gli  animali  debbono   essere   accompagnati   da   un   Documento
Amministrativo  al  fine  di  poter  garantire che la concessione del
premio intervenga una sola volta nella vita dell'animale.
  Fino all'emanazione  delle  norme  di  attuazione  del  Regolamento
820/97,  rimane  valido  il  documento  di  cui  all'allegato 7 della
circolare n. 11 del Ministero della Sanita', del 14 agosto 1996,  che
e' a tutti gli effetti considerato Documento Amministrativo Nazionale
(DAN) e Documento Amministrativo di Scambio (DAS).
  Il  produttore, in possesso del documento di cui al citato allegato
7 della Circolare n. 11 del Ministero della Sanita', dovra', per  gli
animali richiesti a premio, annotare su entrambe le copie la seguente
dicitura:
                      "Bovino maschio richiesto
                    a premio con domanda n. ... "
  Si  informa  che  l'annotazione  di cui sopra e' vincolante ai fini
dell'erogazione del premio.
  I Documenti Amministrativi cosi' redatti  devono  accompagnare  gli
animali   in   tutte   le   movimentazioni   commerciali   fino  alla
macellazione.
  Gli animali ammissibili al premio importati da altri  Stati  membri
devono  essere  provvisti  di  un Documento Amministrativo di Scambio
(D.A.S.)  rilasciato  dallo  Stato   di   provenienza,   sulla   base
dell'allegato  1  del Reg. CEE n. 3886/92. Tale documento deve essere
rilasciato dal produttore esportatore all'importatore interessato.
1.3 Importo del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 135 ECU  e  puo'
essere corrisposto per un numero di capi non superiore a 598.746.
  Qualora  il  numero  dei  premi richiesti superi quello del plafond
nazionale fissato dalla U.E.,  l'A.I.M.A.  provvede  ad  operare  una
riduzione  proporzionale  mediante  utilizzo di una percentuale unica
derivante dalla differenza tra tale massimale ed il numero  di  premi
richiesti  per  la  campagna  in  questione, al fine di rispettare il
plafond attribuito.
2. SEZIONE SECONDA - Regime di premio e di premio  complementare  per
il mantenimento delle vacche nutrici.
2.1 Presentazione domande.
  Il  produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito,
seguita dalla domanda di premio per le  vacche  nutrici,  su  modelli
stampati  e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di premio per
le vacche nutrici deve essere indirizzata in originale  all'A.I.M.A.,
Casella  Postale  n.  2280  Roma  AD,  a mezzo raccomandata postale o
mediante consegna effettuata direttamente, o per tramite terzi,  alla
predetta  Azienda  -  Via  Palestro  81  -  00185  Roma,  ed in copia
all'Assessorato Regionale competente.
  Per  l'identificazione  dei  sottoscrittori   e   per   l'eventuale
acquisizione  della  certificazione antimafia valgono, per le domande
in argomento, le stesse modalita' riportate  nella  sezione  I  della
presente circolare.
  La   domanda  di  compensazione  al  reddito,  redatta  secondo  le
disposizioni  impartite,  deve  essere  presentata  entro  i  termini
prescritti dalla specifica normativa e dallo stesso soggetto (persona
fisica/giuridica)  che  presenta  la  domanda  di  premio, salvo casi
particolari debitamente motivati e documentati.  Anche  i  produttori
che  facciano  uso  comune  di  superfici  pubbliche  sono  tenuti  a
presentare la domanda  di  compensazione  al  reddito  riportando  la
porzione  di  superficie  da essi utilizzata, evidenziando la colonna
'casi particolare' e, allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo
proprietario delle superfici in causa.
  I termini per la presentazione della domanda  di  compensazione  al
reddito  devono  essere  rispettati anche dai produttori detentori di
superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del  Reg.
CEE  n.  1765/92,  che dispongano di un numero di capi da prendere in
considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non
superiore alle 15 UBA.
  La  domanda  di premio per le vacche nutrici puo' essere presentata
tra il 5 maggio e le ore 18 del 15 ottobre.
  Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza  diversa  da  quelle
indicate all'allegato 1, ed in particolare:
a)  una  vacca  appartenente  ad una razza ad orientamento "carne" od
   ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed  appartenente  ad
   una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione
   di carne, che abbia almeno 20 mesi e che abbia partorito alla data
   di presentazione della domanda;
b)  un  animale femmina di specie bufalina che risponda alle medesime
   condizioni previste al punto a);
c) una giovenca  gravida  rispondente  alle  stesse  condizioni,  che
   sostituisca un animale di cui alla lettere a) o b).
2.2 Importo del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 144,90 ECU.
  All'importo  indicato si aggiunge un premio nazionale complementare
di 30,19 ECU per vacca.
  Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del Reg. CEE
n. 2052/88, che per l'Italia sono:  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise,  Puglia,  Sicilia e Sardegna, i primi 24,15 ECU per vacca del
premio complementare nazionale sono  finanziati  dal  FEOGA,  Sezione
Garanzia.
2. Aziende beneficiarie
  Possono  beneficiare  del  premio  i  produttori che adempiano agli
obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I
produttori ai quali e' stato assegnato un quantitativo di riferimento
latte inferiore o uguale a 120.00 Kg. possono  avvalersi  del  premio
cosi'  come  prescritto  dall'art.  4,  lett.  d), par. 6 del Reg. n.
805/68.
1) In particolare:
a) non  possono  beneficiare  del  premio  le  aziende  che  allevino
   esclusivamente    vacche   appartenenti   alle   razze   riportate
   nell'allegato n. 1;
b) non possono beneficiare del  premio  le  aziende  titolari  di  un
   quantitativo  di  riferimento  latte  totale  ai sensi dell'art. 5
   quater del Reg. CEE 804/68 superiore a 120.000 Kg.
  La limitazione di cui al punto b) non si applica alle  aziende  che
effettuano  esclusivamente  vendite  dirette, le quali ricadono nelle
norme di cui all'art. 4 d) par. 5  del  Reg.  CEE  805/68.  Nel  caso
specificato   le   aziende  devono  disporre  comunque  di  superfici
foraggiere   sufficienti   sia   alla   produzione   di   latte   che
all'allevamento  dei  capi  per  i  quali  il premio e' richiesto e i
richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne  di
latte  ne'  di  prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a
decorrere dalla data di presentazione delle domande;
2) Le aziende richiedenti sono obbligate a  detenere  durante  i  sei
mesi  successivi alla presentazione delle domande un numero di vacche
nutrici pari a quello per il quale il premio e' richiesto.
2.4 Limite individuale di premio.
  Il numero dei premi da corrispondere  per  singolo  produttore  non
puo'  superare  quello  che  l'A.I.M.A.  ha liquidato a valere per le
domande presentate "nell'anno di riferimento" di cui  all'art.  4  d,
par.  2 del Reg. CEE 805/68, che per l'Italia e' il 1992, fatta salva
ogni eventuale successiva assegnazione di diritti  provenienti  dalla
riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra
privati  produttori  o  anche  per  affitto  degli  stessi  da  altri
produttori aventi diritto.
  L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai
produttori l'entita' dei limiti individuali di premio.
2.5 Riserva nazionale
  La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva addizionale"
di cui all'art.  4  f  par.  1  e  3  del  Reg.  805/68  e'  affidata
all'A.I.M.A.
  I   diritti  al  premio  acquisiti  senza  compenso  nella  riserva
nazionale a seguito del ritiro per mancato utilizzo per gli anni 1997
e 1998, non possono essere ridistribuiti per gli anni 1998 e 1999.
  I  diritti  al  premio  acquisiti  senza  compenso  nella   riserva
nazionale  e derivanti da ritiri di quote relativi alla campagna 1996
oppure  da  versamenti  del  15%  per  trasferimenti  parziali  senza
azienda,  vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano
nei casi specificati all'art. 4 lett. f par. 2 del Reg.  CEE  805/68,
secondo  le  linee  guida  fornite  dall'ex  Ministero  delle Risorse
Agricole Alimentari e Forestali.
  I produttori che intendano avvalersi della disposizione di  cui  al
paragrafo  precedente  devono  presentare  all'A.I.M.A.  richiesta di
quota individuale su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro  e  non
oltre le ore 18 del 30 giugno, motivandone la richiesta.
  L'A.I.M.A.  provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle
richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti.
2.6 Trasferimenti dei diritti al premio.
  I diritti al premio  attribuiti  ad  ogni  singolo  produttore,  in
relazione  alle  domande presentate nell'anno di riferimento, possono
divenire oggetto di trasferimento tramite:
* rapporto diretto tra produttori.
  L'A.I.M.A., nella gestione della  riserva  nazionale,  ha  cura  di
tenere  una  contabilita'  separata,  per  i  diritti acquisiti nella
riserva nazionale ai sensi dell'art. 4 lett. f del Reg.  CEE  805/68,
nonche'  per  i  diritti acquisiti negli anni 1997 e 1998 per mancato
utilizzo.
  Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il
90% dei diritti,  la  quota  non  utilizzata  viene  riversata  nella
riserva  nazionale,  salvo i casi prescritti all'art. 33 parag. 2 del
Reg. CEE 3886/92.
  A tal fine viene considerato utilizzo:
* il numero dei capi eleggibili al premio  a  seguito  dei  controlli
  amministrativi;
* la cessione temporanea da parte del cedente;
* il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.
  Si  precisa  inoltre  che,  in caso di cessione temporanea, qualora
colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della  quota  a
propria  disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti
di  sua  proprieta'  e,   in   subordine,   anche   quelli   ricevuti
temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
  I  produttori  che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo
gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro
possesso,  salvo  casi  eccezionali   debitamente   giustificati   ed
autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni
civili  successivi.  Pertanto,  nel  1998 possono essere trasferiti i
diritti ottenuti dalla riserva  nazionale  aventi  validita'  per  la
campagna  1994;  restano invece non trasferibili quelli assegnati con
riferimento alle campagne successive.
  Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda,  e
trasferire  al  successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'
trasferire totalmente  o  parzialmente  i  propri  diritti  senza  il
trasferimento  dell'azienda,  o  cedere temporaneamente in tutto o in
parte i propri diritti.
  La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili  interi
e  almeno  il numero di animali precisato all'art. 34 par. 1 del Reg.
CEE 3886/92. Al termine di ciascun periodo  di  cessione  temporanea,
che  non  puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera,
salvo in caso di trasferimento definitivo tutti i  suoi  diritti  per
utilizzarli  egli  stesso  per  almeno  due  anni  consecutivi. Se il
produttore non utilizza almeno il 70% dei suoi diritti nel  corso  di
ciascuno  dei  due  anni  suddetti,  lo  Stato membro, tranne in casi
eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la  quota  dei
diritti non utilizzati e li versa nella Riserva Nazionale.
  Per l'anno 1998 la percentuale di cui sopra e' del 90%.
  Il  numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di
trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione
temporanea e' fissato a:
a) 5 per i produttori che detengano piu' di 25 diritti al premio;
b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio.
  Nessun limite e' fissato per i produttori che detengano meno di  10
diritti.
  I  trasferimenti  dei  diritti  al  premio,  come  pure le cessioni
temporanee, non possono  diventare  effettivi  prima  della  notifica
congiunta  all'A.I.M.A.  da parte del produttore che trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La  notifica,  da  redigere  su  apposito  prestampato  distribuito
dall'A.I.M.A., deve pervenire entro le ore 18 del 30 luglio ed essere
compilata correttamente: in caso contrario il trasferimento non sara'
riconosciuto valido.
  I  produttori  che  utilizzino per le loro attivita' di allevamento
esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti
i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore  che  vende  o
trasferisce la propria azienda.
  L'A.I.M.A.,  nelle situazioni prese in considerazione, determina il
nuovo limite massimo  individuale  e  comunica  agli  interessati  il
numero dei loro diritti al premio.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi  particolari  cosi'  come  prescritti  dall'art. 38 del Reg. CEE
3886/92.
3. INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE E IL PREMIO  PER
   LE VACCHE NUTRICI.
3.1 Coefficiente di densita' aziendale.
  Il  numero  totale  dei  capi che possono beneficiare del regime di
premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che
deve corrispondere al numero di UBA - Unita' Bovino Adulto per ettaro
foraggiero utilizzato per l'alimentazione del  bestiame  presente  in
azienda e per il quale viene richiesto un premio.
  Il coefficiente di densita' e' fissato a 2 UBA/ha foraggiero.
  La  densita'  aziendale  dei  bovini per i quali richiedere i premi
viene determinata tenuto conto:
a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o  caprini,
per  i  quali  sia  stata  presentata domanda di premio nonche' delle
vacche necessarie per produrre  il  quantitativo  di  riferimento  di
latte  assegnato  il produttore. La relativa conversione in UBA viene
effettuata   mediante   l'utilizzo    dei    coefficienti    indicati
nell'allegato I del Reg. CEE 2328/91;
b)  della  superficie foraggiera, cioe' della superficie dell'azienda
disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei  bovini
e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4 g par. 3 secondo comma
del Reg. CEE 805/68.
  Tuttavia,  qualora  nel  periodo  invernale  venga  utilizzata  una
superficie foraggiera a nuovo ordinamento colturale, si  ritiene  che
il  produttore  abbia  fondamentalmente  adempiuto  alle disposizioni
regolamentari relative ai premi zootecnici.
  Il calcolo della densita' viene applicato anche ai  produttori  che
beneficino  del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici,
se detengano nelle proprie aziende animali  di  cui  alla  precedente
lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter
aggiungere  anche  a  questi  un importo complementare di 36 Ecu/capo
qualora la densita' di  bestiame  risulti  inferiore  ad  1,4  UBA/ha
foraggiero, e di 52 Ecu/capo qualora detta densita' risulti inferiore
ad 1 UBA/ha foraggiero.
3.2 Identificazione e registrazione del bestiame
  Il  bestiame  per il quale vengono richiesti i premi deve risultare
identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva  del
Consiglio  92/102/CEE,  del  27 novembre 1992, recepita con D.P.R. n.
317/96 del 30 aprile 1996, nonche' del Reg. CEE 820/97, del 21 aprile
1997.
3.3 Controlli in azienda.
  Nel corso dei 60 giorni successivi alla data di presentazione delle
domande per l'ottenimento del premio speciale e dei 6 mesi successivi
alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio
per le  vacche  nutrici,  l'A.I.M.A.  programma,  con  gli  Organismi
regionali  di  controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda,
tendenti ad accertare il  rispetto  degli  impegni  prescritti  dalla
normativa comunitaria nonche' la rispondenza delle dichiarazioni rese
in  domanda  con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento,
nonche'  la  presenza  e  la  corretta  compilazione   del   registro
aziendale.
  L'A.I.M.A.,  a  tal  fine,  determina  il  campione di ispezione in
azienda e lo comunica agli Organismi di controllo.
  Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a
effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile.
  Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il
pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli artt. 4 b par.  5
ultimo  comma  e  4  d  par.  7  secondo  comma  del Reg. CEE 805/68,
l'A.I.M.A.  provvede  a  versare,  entro  il  31  gennaio  successivo
all'anno  di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari al
60% degli importi dovuti.
  I controlli amministrativi  devono  riguardare  la  verifica  e  il
confronto:
a)  della  registrazione  aziendale  presso  la  ASL  competente  per
   territorio;
b) della corrispondenza del fattore di densita' aziendale in rapporto
   al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;
c)  delle  parcelle  agricole aziendali, se formino o meno oggetto di
   aiuti comunitari diversi da quelli del regime  di  premio  di  cui
   alla presente circolare;
d) dei numeri di identificazione del bestiame;
e) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento
   amministrativo,  al  fine  di  evitare  abusi nella corresponsione
   dell'aiuto;
f) per il premio indicato alla sezione II e per le  aziende  titolari
   di  un  quantitativo  di  riferimento,  della  corrispondenza  del
   quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma
   delle    vigenti    disposizioni     impartite     nel     settore
   lattiero-caseario,   nonche'   la   coerenza   tra   il   medesimo
   quantitativo di riferimento ed il numero delle vacche necessarie a
   produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 2 o
   ad altro documento ufficiale che certifica la resa media  lattiera
   prodotta in azienda dal richiedente il premio.
  I controlli di cui alla lettera f) devono essere espletati mediante
riscontro  del  quantitativo  di  riferimento  attribuito  al singolo
produttore e riportato  negli  elenchi  che  l'A.I.M.A.  pubblica  in
appositi  bollettini provinciali secondo le modalita' di cui all'art.
4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.
  Gli  accertamenti  in  loco  si  effettuano  senza  preavviso   nei
confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il
10%  sia  per  le richieste di premio indicato alla sezione I che per
quelle relative al premio indicato nella sezione  II  della  presente
circolare.
  Qualora,  ad  una  prima  fase di controllo risulti difficoltoso il
reperimento dell'azienda, il controllare  si  avvarra'  del  disposto
dell'art.  6  par.  5 del reg. CEE n. 3887/92 e cioe' dara' preavviso
non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda, tramite telegramma.
  I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei
rischi tenuto conto:
a) dell'ammontare dei premi;
b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
c) delle dimensioni delle aziende;
d) dell'esperienza acquista nel corso dei controlli svolti negli anni
   precedenti;
di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con  quanto
   dichiarato in domanda.
  Qualora  la  percentuale  minima  dei  controlli  non  possa essere
rispettata durante  il  periodo  di  detenzione  del  bestiame,  tale
percentuale    viene   completata   successivamente   attraverso   la
constatazione del bestiame in azienda e/o un  dettagliato  esame  del
registro   aziendale   o   di   tutta   la   documentazione  relativa
all'applicazione della Direttiva 92/102, del DPR 317/96, nonche'  del
Reg. CEE 820/97.
  La   percentuale  dei  controlli  da  svolgere,  soltanto  in  casi
eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale
da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame,
non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta.
  Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale  sul
modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A., che indichi i motivi
della  visita,  le  persone presenti in azienda nonche' il numero dei
capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche
all'analisi   del  registro  aziendale;  nel  verbale  dovra'  essere
chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonche'  data
e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i
produttori  dal  rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di
detenzione prescritto.
  Il produttore o chi ne fa le veci puo'  avvalersi  della  facolta',
prescritta  all'art.  12  del Regolamento n. 3887/92, di indicare nel
verbale le proprie osservazioni.
  Il verbale deve essere redatto in triplice copia:  una  copia  deve
essere  rilasciata  obbligatoriamente  all'azienda visitata; un'altra
copia la trattiene l'Organismo di controllo; l'originale deve  essere
inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.
  Qualora  nel  corso  del periodo di detenzione, gli animali vengono
spostati dal luogo indicato in domanda, i produttori  sono  tenuti  a
darne tempestiva comunicazione a:
                                AIMA
                           Div. XIV Carni
                           Via Palestro 81
                             00185 ROMA
all'Organismo  Regionale di controllo nonche' alla ASL competente per
territorio. Dette comunicazioni debbono  comunque  essere  effettuate
entro  i  10  giorni  lavorativi  precedenti allo spostamento tramite
telegramma e devono indicare in  modo  completo  il  luogo  dove  gli
animali   verranno  spostati.  Comunicazioni  effettuate  in  maniera
difforme da quanto prescritto sia come  tempi,  luoghi  e  forme  non
saranno ritenute valide.
3.4 Diminuzione del numero di animali.
  Qualora, nel corso del periodo  minimo  di  detenzione,  il  numero
degli  animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito
per cause di forza maggiore o per  circostanze  naturali  nella  vita
della  mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del Reg.
CEE 3887/92, il richiedente  e'  tenuto  a  informarne  per  iscritto
l'A.I.M.A.  entro  10  giorni  dalla  data  in  cui  l'evento  si  e'
verificato, motivando la causa che gli impedisce  di  rispettare  gli
impegni.  La  stessa  informazione  va  inviata  anche agli Organismi
Regionali di controllo e alla ASL competente per territorio.
  Il produttore puo' tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in
domanda  con  altre  vacche  nutrici  o  con  giovenche  gravide   di
sostituzione,  cosi'  come  definite  al  punto  2.1 lettere a) e b),
purche'  la  sostituzione  avvenga  entro  i  20  giorni   lavorativi
successivi  all'uscita  dell'animale  dall'azienda  e  l'informazione
venga trasmessa per iscritto, nel termine  di  10  giorni  successivi
alla   sostituzione,   all'A.I.M.A.   e  all'Organismo  di  controllo
competente e alla ASL competente per territorio.
  Gli allevatori di  bovini  maschi  sono  tenuti  ad  effettuare  le
comunicazioni   di   cui   sopra   entro  il  periodo  di  detenzione
obbligatoria, mentre gli allevatori di vacche nutrici, considerato il
regime di ritiro delle  quote  non  utilizzate,  debbono  effettuarle
durante l'intero anno.
3.5 Provvedimenti sanzionatori.
  L'A.I.M.A.  effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti
da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art.  10  del  Reg.
CEE 3887/92.
  Qualora,  nel  corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il
numero degli animali presenti risulti  inferiore  rispetto  a  quanto
dichiarato  in  domanda  senza che si sia provveduto ad effettuare le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
A)  nel  caso  di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo
unitario dell'aiuto e' diminuito:
- della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se  essa
e' inferiore o uguale a 2 animali;
-  della  percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata,
se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.
Se l'eccedenza e' superiore a 4 animali non e' concesso alcun aiuto.
B) negli altri casi:
- della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata  se  essa
e' inferiore o uguale al 5%;
-  del  20%  se  l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale o
inferiore al 10%;
- del 40% se l'eccedenza constatata e' superiore al 10%  e  uguale  o
inferiore al 20%.
  Qualora  l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso alcun
aiuto.
  Le percentuali di cui alla lettere A) sono  calcolate  in  base  al
numero  di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B) sulla
base del numero di capi determinati.
  In  caso  di  dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per
negligenza grave o deliberatamente,  il  produttore  e'  escluso  dal
beneficio  dei  premi rispettivamente per l'anno civile considerato e
nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,  qualora  un  controllo  in  azienda  non   possa   essere
effettuato  per  motivazioni  imputabili al titolare della domanda di
premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.  6
par. 5 del Reg. CEE 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre
per  eventuali  ritardi  di  presentazione  delle  domande  di premio
rispetto  ai  termini  ultimi  prescritti,  l'A.I.M.A.  provvede   ad
applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1%
per  ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi,
le eventuali cause di forza maggiore.
  In caso di ritardo superiore ai 25 giorni di calendario, le domande
di premio non possono essere accolte.
  Gli Organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed  a
questo  Ministero  entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali
cause di forza maggiore o circostanze naturali che  hanno  comportato
una  riduzione  del  numero  di capi rispetto a quello per i quali e'
stato richiesto il premio.
  Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti  le  aziende  che
risultino,  in  base  alle comunicazioni del Ministero della Sanita',
detenere  illecitamente  o  avere   utilizzato   sostanze   ormonali,
tireostatiche o beta-agonisti.
  In  caso  di prima recidiva, il periodo di esclusione dal premio e'
esteso a 3 anni; nei casi di  recidive  successive,  l'esclusione  e'
estesa a 5 anni.
3.6 Comunicazioni
  L'A.I.M.A.  provvedera'  ad  effettuare le comunicazioni prescritte
all'art.  56  del  Reg.  CEE  3886/92  entro  i   termini   stabiliti
informandone anche questo Ministero.
II - SETTORE OVINO E CAPRINO
1.1  Presentazione  delle domande di premio e di premio supplementare
previsto dal Reg. CEE 1323/90.
  Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra e del
premio supplementare previsto dal Reg. CEE n. 1323/90  devono  essere
presentate  dai  produttori,  cosi' come definiti all'art. 1 del Reg.
CEE 3493/90, che siano in possesso di diritti al premio alla data  di
presentazione della domanda stessa.
  Esse  devono  essere  compilate su modello stampato e distribuito a
cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo  -
A.I.M.A. - specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti
o leggeri.
  Salvo  casi  eccezionali,  per  l'autentica  della firma restano in
vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15.
  Comunque  l'AIMA,  nell'ambito  della  sua  autonomia   funzionale,
prevede  diverse  forme  di identificazione e di responsabilizzazione
dei sottoscrittori.
  Le Associazioni dei produttori presentano domanda unica  con  firma
autenticata  di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di
produttore  su  modello  prestampato  dall'A.I.M.A.  recante   moduli
suppletivi riportanti la composizione dell'Associazione stessa.
  L'A.I.M.A.  provvedera' a conformarsi alle disposizioni della legge
17 gennaio 1994 n. 47 e relativo decreto legislativo di attuazione  8
agosto   1994  n.  490  ai  fini  dell'eventuale  acquisizione  della
certificazione antimafia.
  Coloro che intendono richiedere il premio  supplementare  ai  sensi
del Reg. CEE 1323/90, le cui aziende ricadano parzialmente e comunque
per  almeno  il  50%  in  zone svantaggiate cosi' come definite dalla
direttiva CEE 75/268 art. 3, 4 e 5,  debbono  presentare  domanda  di
compensazione al reddito. La domanda di compensazione al reddito deve
essere  redatta  secondo  le  disposizioni  impartite entro i termini
prescritti dalla apposita normativa e dallo steso  soggetto  (persona
fisica/giuridica)  che  presenta  la  domanda  di  premio, salvo casi
particolari debitamente motivati e documentati.  Anche  i  produttori
che  facciano  uso  comune  di  superfici  pubbliche  sono  tenuti  a
presentare la domanda  di  compensazione  al  reddito  riportando  la
porzione  di  superficie  da essi utilizzata, evidenziando la colonna
'casi particolari' ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo
proprietario delle superfici in causa.
  Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il
25 febbraio e le ore 18 del 18 marzo  in  originale,  all'A.I.M.A.  -
Casella  Postale  n.  2280  ROMA  AD,  a mezzo raccomandata postale o
mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'AIMA  -
Via  Palestro  81,  00185 Roma, ed in copia all'Assessorato Regionale
all'Agricoltura competente per territorio.
  Le domande di premio  riguardanti  meno  di  10  pecore  e/o  capre
debbono essere respinte.
1.2 Animali ammissibili al premio
  Il  premio  puo'  essere  erogato  per  le  pecore  e/o  capre  che
rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del Reg. CEE 3493/90, e
cioe' "tutte le femmine della specie ovina e/o  caprina  che  abbiano
partorito  almeno  una  volta  o che abbiano almeno 12 mesi di eta'".
Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli  animali  in
possesso  di  tali  requisiti  entro  l'ultimo  giorno  di permanenza
obbligatoria in azienda (100 giorni a  decorrere  dall'ultimo  girono
utile  per  la  presentazione  della  domanda  prevista  al paragrafo
precedente) e che debbono essere debitamente registrati sull'apposito
registro previsto dal DPR n. 317 del 30/4/1996 e dalla  circolare  n.
11, del 14 agosto 1996, del Ministero della Sanita'.
1.3 Calcolo del premio.
  L'importo del premio da erogare viene calcolato:
1)  per  i  produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che
non commercializzino latte o  prodotti  lattiero-caseari  a  base  di
latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;
2)  per  i  produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che
commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base  del
premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.
1.4 Transumanza
  I  produttori  la  cui  azienda  ricada  nelle  situazioni previste
dall'art. 3 paragrafo 1 del Reg. CEE 2385/91, che delimita le zone di
pianura ove  risiedono  le  aziende  armentizie  il  cui  gregge  per
tradizione  effettua  la  transumanza  in  zona  svantaggiata  per un
periodo di almeno 90 giorni consecutivi, e che  intendano  richiedere
il  premio  supplementare  di  cui al Reg. CEE 1323/90, sono tenuti a
corredare la domanda di premio con certificazione,  rilasciata  dalle
autorita'  locali o Regionali, che attesti la presenza del gregge per
il  periodo di 90 giorni succitati in tali zone; le certificazioni in
argomento  dovranno  riferirsi  alle  due  precedenti   campagne   di
commercializzazione.
  In  assenza  della  documentazione citata, il premio di cui al Reg.
CEE 1323/90 non puo' essere erogato.
1.5 Avviso all'ingrasso
  Qualora i produttori di agnelli  leggeri  intendano  avvalersi  del
disposto  dell'art.  5,  par. 4, del Reg. CEE n. 3013/89, vale a dire
prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40%  degli  agnelli  nati
nelle  proprie  aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le
quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo  erogabile,
devono presentare regolare domanda di premio.
  In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed
agli   Organismi   regionali  di  controllo  dichiarazioni  di  avvio
all'ingrasso distinte per singola partita,  che  redatte  su  modelli
prestampati  dall'A.I.M.A.  possono  essere trasmesse dal 15 novembre
precedente l'anno per il quale e' richiesto  il  premio  sino  al  14
novembre dell'anno inerente la campagna in corso.
  Le  partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno
45 giorni dopo lo svezzamento e  devono  raggiungere  il  peso  medio
minimo per agnello di 25 Kg.
  Nella  fattispecie,  in  base  a  quanto  previsto  dalla normativa
comunitaria, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non  possono
essere spostate in altra azienda.
  Qualora   l'ingrasso   avvenga   al   di   fuori  dell'azienda  del
beneficiario, il responsabile del centro di ingrasso  deve  ottenere,
previa  richiesta,  il  riconoscimento  preliminare  dell'Assessorato
regionale competente e deve impegnarsi:
* a trasmettere  al  beneficiario  tutti  i  dati  necessari  per  il
  conseguimento  del  premio, in particolare: luogo di ingrasso, data
  di uscita delle partite, peso medio per partita  uscita,  eventuale
  perdita di agnelli con indicazione della causa;
* a sottoporsi ai controlli;
*  qualora  l'ingrasso avvenga in diversi ovili, a tenere aggiornata,
  sulla base dei dati comunicati dagli ovili in questione, un  quadro
  centralizzato degli spostamenti giornalieri in entrata ed in uscita
  delle partite di agnelli tenuti all'ingrasso nei diversi ovili, con
  l'indicazione del numero dei capi interessati.
  Qualora  l'ingrassatore  non  adempia  agli obblighi prescritti, il
riconoscimento  dell'azienda  all'ingrasso  verra'  revocato  per  la
campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza.
  Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate
a norma della direttiva 92/102 del Consiglio e ne deve essere redatto
apposito registro secondo il modello allegato.
  I  dichiaranti  l'avvio  all'ingrasso  sono  tenuti ad istituire un
apposito registro nel quale devono  essere  riportati  tutti  i  dati
relativi  agli  agnelli  da ingrassare, nonche' i numeri ed i tipi di
identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti
commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.
  Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'Organismo  Regionale  di
controllo  e'  tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia,
di cui l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. entro 10 giorni
dall'uscita della relativa partita, copia deve essere  consegnata  al
produttore  e  copia trattenuta dall'Organismo Regionale di controllo
stesso.
1.6 Limiti individuali di diritti al premio
  Il  numero  dei  premi  da corrispondere per singolo produttore non
puo' superare  quello  che  l'A.I.M.A.  ha  liquidato  "nell'anno  di
riferimento"  di  cui all'art. 5 bis par. 1 del Reg. CEE 3013/89, che
per l'Italia e'  il  1991,  fatta  salva  ogni  eventuale  successiva
assegnazione  di  diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure
acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per
affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
  L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina  il
massimale  individuale  notificando  agli  interessati  le  eventuali
variazioni.
1.7 Riserva nazionale e addizionale
  La  gestione  della  riserva  nazionale  e  addizionale  e'  curata
dall'A.I.M.A..
  I   diritti  al  premio  acquisiti  senza  compenso  nella  riserva
nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano
nei casi specificati all'art. 5 ter par.  2  del  Reg.  CEE  3031/89,
secondo  le  linee  guida  fornite  dall'ex  Ministero  delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali.
  I produttori che intendano avvalersi della disposizione di  cui  al
paragrafo   precedente  devono  presentare  all'A.I.M.A.  domanda  di
ottenimento   di   diritti   al   premio   su   modello   prestampato
dall'A.I.M.A.,  entro e non oltre le ore 18 del 18 marzo, motivandone
la richiesta.
  L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare agli interessati l'esito  delle
richieste  e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini
di cui al successivo punto 1.8.
1.8 Trasferimenti dei diritti al premio
  I diritti al premio,  attribuiti  ad  ogni  singolo  produttore  in
relazione  agli  aiuti  concessi  nell'anno  di  riferimento, possono
divenire  oggetto  di  trasferimento  tramite  rapporto  diretto  tra
produttori.
  L'A.I.M.A.,  nella  gestione  della  riserva  nazionale, ha cura di
tenere  una  contabilita'  per  i  diritti  acquisiti  nella  riserva
nazionale ai sensi del Reg. CEE 3013/89.
  Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il
70%  dei  diritti,  la  quota  non  utilizzata  viene riversata nella
riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6 bis par. 2  del
Reg. CEE 3567/92.
  A tal fine viene considerato utilizzo:
*  il  numero  di  capi  ritenuti  eleggibili al premio a seguito dei
  controlli amministrativi;
* la cessione temporanea, da parte del cedente;
* il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.
  Si precisa inoltre che, in caso  di  cessione  temporanea,  qualora
colui  che  riceve i diritti non utilizzi almeno il 70% della quota a
propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i  diritti
di   sua   proprieta'   e,   in   subordine,  anche  quelli  ricevuti
temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
  I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale,  a  titolo
gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro
possesso,   salvo   casi   eccezionali  debitamente  giustificati  ed
autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni
civili  successivi.  Pertanto,  nel  1998 possono essere trasferiti i
diritti ottenuti dalla riserva  nazionale  aventi  validita'  per  la
campagna  1994;  restano invece non trasferibili quelli assegnati con
riferimento alle campagne successive.
  Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda,  e
trasferire  al  successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'
trasferire totalmente  o  parzialmente  i  propri  diritti  senza  il
trasferimento  dell'azienda,  o  cedere temporaneamente in tutto o in
parte i propri diritti.
  La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili  interi
e  almeno  il  numero di animali precisato all'art. 7 par. 1 del Reg.
CEE 3567/92. Al termine di ciascun periodo  di  cessione  temporanea,
che  non  puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera,
salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi  diritti  per
utilizzarli  egli  stesso  per  almeno  due  anni  consecutivi. Se il
produttore non utilizza almeno il 70% dei suoi diritti nel  corso  di
ciascuno  dei  due  anni  suddetti,  lo  Stato membro, tranne in casi
eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la  quota  dei
diritti non utilizzati e li versa nella Riserva Nazionale.
  In   caso   di   trasferimento   di   diritti  senza  trasferimento
dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun compenso alla riserva nazionale,  per  essere  poi  distribuito
gratuitamente  ai produttori che presentino domanda di ottenimento di
diritti al premio con le modalita' sopra descritte.
  In caso di trasferimento  dei  diritti  tra  aderenti  alla  stessa
associazione,  le  disposizioni  di  cui  al  comma precedente non si
applicano, purche' vengano rispettate da parte dei soci  le  seguenti
condizioni:
-  continuare  ad essere aderenti dell'associazione almeno per le tre
campagne successive a quella per la  quale  e'  stato  notificato  il
trasferimento;
-  avere  lo  status  di produttore ai sensi dell'art. 1 del Reg. CEE
3493/90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2  del  Reg.  CEE
2385/91.
  Tuttavia,   qualora   nel  corso  di  detto  periodo  triennale  il
produttore   cedente   trasferisca   ad   altro   produttore   membro
dell'Associazione   la   propria  azienda  e  l'insieme  dei  diritti
restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano.
  Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni  comporta
il  recupero  da  parte  dell'A.I.M.A. del 15% dei diritti ceduti che
verranno riversati nella riserva nazionale.
  Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto  di
un  trasferimento  parziale  senza  trasferimento  dell'azienda  o di
cessione temporanea e' fissato a:
a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;
b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio.
  Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non  e'  previsto
alcun numero minimo.
  I  trasferimenti  dei  diritti  al  premio,  come  pure le cessioni
temporanee, non possono  diventare  effettivi  prima  della  notifica
congiunta  all'A.I.M.A.  da parte del produttore che trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La  notifica  deve  pervenire  entro la data di presentazione della
domanda di premio da parte  del  produttore  che  riceve  i  diritti,
redatta  su  apposito modello prestampato dall'A.I.M.A. e deve essere
compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara'
riconosciuto valido.
  I produttori che utilizzino per le loro  attivita'  di  allevamento
esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti
i  loro  diritti  ad altri, sono assimilati al produttore che vende o
trasferisce la propria azienda.
  L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina  il
nuovo  limite  massimo  individuale  e  comunica  agli interessati il
numero dei loro diritti al premio entro i  60  giorni  successivi  al
termine ultimo di presentazione delle notifiche.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi particolari stabiliti all'art. 12 del Reg. CEE 3567/92.
1.9 Controlli
  L'A.I.M.A.   provvede   ad   effettuare  un  preliminare  controllo
amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:
1) per  quelle  presentate  dalle  associazioni  dei  produttori  e/o
cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra
i soci;
2)  la  corrispondenza  del  numero  di  capi  per  i  quali e' stato
richiesto il  premio  con  il  limite  individuale  in  possesso  del
richiedente.
  Entro  cento  giorni  dal  termine  ultimo  di  presentazione delle
domande previsto al punto 1.1., gli Organismi regionali di  controllo
sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare
la  situazione  reale  dell'azienda  e  dell'allevamento,  nonche' la
presenza e la corretta compilazione del registro aziendale.
  L'A.I.M.A. puo', nelle zone a rischio, autorizzare i controllori  a
contraddistinguere  la  regione  frontale  degli  animali controllati
mediante l'utilizzo di vernici atossiche corrispondenti ai  requisiti
di  legge.  In  ogni  caso i controllori in caso di ragionevoli dubbi
circa la proprieta' degli animali possono autonomamente fare  ricorso
a tale procedura.
  Gli   accertamenti  in  loco  si  effettuano  senza  preavviso  nei
confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il
10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione  I  che  per
quelle  relative  al  premio indicato nella sezione II della presente
circolare.
  Qualora, ad una prima fase di  controllo  risulti  difficoltoso  il
reperimento  dell'azienda,  il  controllore  si avvarra' del disposto
dell'art. 6 par. 5 del reg. CEE n. 3887/92, e cioe'  dara'  preavviso
non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda tramite telegramma.
  I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei
rischi tenuto conto:
a) dell'ammontare dei premi;
b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
c) delle dimensioni delle aziende;
d)  dell'esperienza  acquisita  nel  corso dei controlli svolti negli
anni precedenti;
e) di ogni altro elemento che possa  dare  luogo  a  discordanze  con
quanto dichiarato in domanda.
  Qualora  la  percentuale  minima  dei  controlli  non  possa essere
rispettata durante  il  periodo  di  detenzione  del  bestiame,  tale
percentuale    viene   completata   successivamente   attraverso   la
constatazione del bestiame in azienda e/o un  dettagliato  esame  del
registro   aziendale,   o   di   tutta   la  documentazione  relativa
all'applicazione delle direttive 92/102 e del DPR 317/96.
  La  percentuale  dei  controlli  da  svolgere,  soltanto  in   casi
eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale
da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame,
non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta.
  Di  ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul
modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A., che indichi i motivi
della visita, le persone presenti in azienda nonche'  il  numero  dei
capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche
all'analisi   del  registro  aziendale;  nel  verbale  dovra'  essere
chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonche'  data
e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i
produttori  dal  rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di
detenzione prescritto.
  Il produttore o chi ne fa le veci puo'  avvalersi  della  facolta',
prescritta  all'art.  12  del Regolamento n. 3887/92, di indicare nel
verbale le proprie osservazioni.
  Il verbale deve essere redatto in triplice copia:  una  copia  deve
essere  rilasciata  obbligatoriamente  all'azienda visitata; un'altra
copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve  essere
inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.
1.10 Diminuzione numero animali
  Qualora,  nel  corso  del  periodo  minimo di detenzione, il numero
degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia  diminuito
per  cause  di  forza  maggiore o per circostanze naturali nella vita
della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del  Reg.
CEE  3887/92,  il  richiedente  e'  tenuto  a informarne per iscritto
l'A.I.M.A.  entro  10  giorni  dalla  data  in  cui  l'evento  si  e'
verificato,  motivando  la  causa che gli impedisce di rispettare gli
impegni. La stessa  informazione  va  inviata  anche  agli  Organismi
Regionali di controllo e alla ASL competente per territorio.
1.11 Provvedimenti sanzionatori
  L'A.I.M.A.  effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti
da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art.  10  del  Reg.
CEE 3887/92.
  Qualora,  nel  corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il
numero degli animali presenti risulti  inferiore  rispetto  a  quanto
dichiarato  in  domanda  senza che si sia provveduto ad effettuare le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
A)  nel  caso  di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo
unitario dell'aiuto e' diminuito:
- della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se  essa
e' inferiore o uguale a 2 animali;
-  della  percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata,
se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.
Se l'eccedenza e' superiore a 4 animali non e' concesso alcun aiuto.
B) negli altri casi:
-  della  percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa
e' inferiore o uguale al 5%;
- del 20% se l'eccedenza constatata e' superiore al  5%  e  uguale  o
inferiore al 10%;
-  del  40%  se l'eccedenza constatata e' superiore al 10% e uguale o
inferiore al 20%.
  Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun
aiuto.
  Le percentuali di cui alla lettera A) sono  calcolate  in  base  al
numero  di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B) sulla
base del numero di capi determinati.
  In caso di dichiarazioni non aderenti alla realta',  formulate  per
negligenza  grave  o  deliberatamente,  il  produttore e' escluso dal
beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile  considerato  e
nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,   qualora   un  controllo  in  azienda  non  possa  essere
effettuato per motivazioni imputabili al titolare  della  domanda  di
premio,  e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6
par. 5 del Reg. CEE 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre
per eventuali  ritardi  di  presentazione  delle  domande  di  premio
rispetto   ai  termini  ultimi  prescritti,  l'A.I.M.A.  provvede  ad
applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1%
per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i  casi,
le eventuali cause di forza maggiore.
  In caso di ritardo superiore ai 25 giorni di calendario, le domande
di premio non possono essere accolte.
  Gli  Organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a
questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione  sulle  eventuali
cause  di  forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato
una riduzione del numero di capi rispetto a quello  per  i  quali  e'
stato richiesto il premio.
1.11 Comunicazioni.
  L'A.I.M.A.  provvedera'  ad  effettuare le comunicazioni prescritte
all'art. 5, par. 2, del Reg. CEE 3567/92 ed all'art. 2 del  Reg.  CEE
2700/93   entro   i  termini  stabiliti,  informandone  anche  questo
Ministero.
1.12 Liquidazione dei premi
  L'A.I.M.A. sulla base delle  domande  ricevute  e  dei  verbali  di
accertamento   pervenuti  da  parte  degli  "Organismi  Regionali  di
controllo" provvede ad effettuare, previa comunicazione da  parte  di
questo  Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli
aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.
                                                   Il Ministro: PINTO
Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 36