IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32  della legge 23 dicembre 1978, n.  833, a norma del
quale il Ministro della sanita'  puo' emettere ordinanze di carattere
contingibile ed urgente in materia di  igiene e sanita' pubblica e di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale;
  Vista la propria  ordinanza del 15 novembre  1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 269  del 16 novembre
1996, con la  quale, in attesa di una disciplina  legislativa di piu'
ampia  portata,   e'  stato  riconosciuto  ai   cittadini  stranieri,
temporaneamente presenti  nel territorio  dello Stato, il  diritto ad
alcune  prestazioni sanitarie  essenziali nonche'  la tutela  sociale
della  maternita' e  della  gravidanza, nella  considerazione che  la
carenza  di   assistenza  sanitaria  puo'  provocare   la  diffusione
incontrollata di gravi patologie;
  Viste le  proprie ordinanze 7  febbraio 1997,  13 maggio 1997  e 16
agosto 1997 con le  quali l'efficacia della soprarichiamata ordinanza
del 15 novembre 1996 e' stata prorogata fino al 31 dicembre 1997;
  Considerato che  la disciplina  generale sull'immigrazione  e sulla
condizione dello  straniero in Italia  e' stata gia'  approvata dalla
Camera  (A.C. 3240)  ed e'  in avanzata  fase di  esame da  parte del
Senato (A.S. 2898);
  Considerato  che l'art.  33,  comma 3,  del  testo approvato  dalla
Camera conferma  la disciplina  contenuta nella  richiamata ordinanza
del 15 novembre 1996;
  Ritenuto  che tuttora  sussistono le  esigenze sanitarie  che hanno
determinato  l'adozione delle  predette  ordinanze in  attesa di  una
disciplina legislativa di piu' ampia portata;
  Ritenuto che  la tutela  della salute  di ogni  cittadino straniero
presente sul territorio nazionale costituisce garanzia essenziale per
una efficace tutela della salute collettiva;
  Ritenuto che  l'erogazione gratuita  di prestazioni  di prevenzione
delle forme morbose, rilevanti per la tutela della salute pubblica e,
in  particolare,  delle  prestazioni di  prevenzione  delle  malattie
infettive  e   diffusive,  costituisce  interesse  primario   per  la
popolazione residente;
  Ritenuto, altresi', che la  mancata erogazione delle prestazioni di
cure essenziali, specie nei confronti  dei soggetti non in regola con
le  norme relative  all'ingresso  ed al  soggiorno, determina  spesso
l'esigenza di  successive cure ospedaliere con  grave danno economico
per  lo Stato,  che  e'  comunque tenuto  ad  assicurare il  ricovero
ospedaliero  urgente ai  sensi dell'art.  5 della  legge 29  febbraio
1980, n. 33;
  Ritenuto, pertanto,  di prorogare fino all'entrata  in vigore della
nuova  disciplina legislativa,  e, comunque,  non oltre  il 31  marzo
1998, l'efficacia dell'ordinanza del 15 novembre 1996;
  Viste  le circolari  del Ministro  della sanita'  datate 3  gennaio
1996, 14 maggio 1996 e 12 febbraio 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'efficacia dell'ordinanza  del Ministro  della sanita',  datata 15
novembre 1996,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 269  del 16 novembre 1996, e'  prorogata fino all'entrata
in vigore  della nuova  disciplina legislativa sul  trattamento degli
stranieri in Italia, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1998.
  La presente ordinanza  sara' trasmessa alla Corte dei  conti per la
registrazione  e   verra'  inviata  alla  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana per la pubblicazione.
   Roma, 23 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 13