IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del quale il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale; Vista la propria ordinanza del 15 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1996, con la quale, in attesa di una disciplina legislativa di piu' ampia portata, e' stato riconosciuto ai cittadini stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato, il diritto ad alcune prestazioni sanitarie essenziali nonche' la tutela sociale della maternita' e della gravidanza, nella considerazione che la carenza di assistenza sanitaria puo' provocare la diffusione incontrollata di gravi patologie; Viste le proprie ordinanze 7 febbraio 1997, 13 maggio 1997 e 16 agosto 1997 con le quali l'efficacia della soprarichiamata ordinanza del 15 novembre 1996 e' stata prorogata fino al 31 dicembre 1997; Considerato che la disciplina generale sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia e' stata gia' approvata dalla Camera (A.C. 3240) ed e' in avanzata fase di esame da parte del Senato (A.S. 2898); Considerato che l'art. 33, comma 3, del testo approvato dalla Camera conferma la disciplina contenuta nella richiamata ordinanza del 15 novembre 1996; Ritenuto che tuttora sussistono le esigenze sanitarie che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze in attesa di una disciplina legislativa di piu' ampia portata; Ritenuto che la tutela della salute di ogni cittadino straniero presente sul territorio nazionale costituisce garanzia essenziale per una efficace tutela della salute collettiva; Ritenuto che l'erogazione gratuita di prestazioni di prevenzione delle forme morbose, rilevanti per la tutela della salute pubblica e, in particolare, delle prestazioni di prevenzione delle malattie infettive e diffusive, costituisce interesse primario per la popolazione residente; Ritenuto, altresi', che la mancata erogazione delle prestazioni di cure essenziali, specie nei confronti dei soggetti non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, determina spesso l'esigenza di successive cure ospedaliere con grave danno economico per lo Stato, che e' comunque tenuto ad assicurare il ricovero ospedaliero urgente ai sensi dell'art. 5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; Ritenuto, pertanto, di prorogare fino all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1998, l'efficacia dell'ordinanza del 15 novembre 1996; Viste le circolari del Ministro della sanita' datate 3 gennaio 1996, 14 maggio 1996 e 12 febbraio 1997; Ordina: Art. 1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della sanita', datata 15 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1996, e' prorogata fino all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa sul trattamento degli stranieri in Italia, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1998. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e verra' inviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. Roma, 23 dicembre 1997 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 13