LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE VISTO l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; VISTO l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese; VISTA la deliberazione della Corte dei conti a Sezioni riunite 14-15 luglio 1994, recante il "regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti" (deliberazione n. 1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994; VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94; VISTO il d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279; RITENUTA la necessita' di armonizzare la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte ai principi ed ai criteri introdotti dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e dal d. lgs. 7 agosto 1997, n. 279; SENTITI il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione; DELIBERA il seguente regolamento: Capo I AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE Art. 1 Autonomia finanziaria 1. La Corte dei conti provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.