LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE
   VISTO l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
   VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo  unico
delle leggi sulla Corte dei conti;
   VISTO  l'art.  4  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20, secondo il
quale  la  Corte  dei  conti  delibera  con  regolamento   le   norme
concernenti  l'organizzazione,  il  funzionamento,  la  struttura dei
bilanci e la gestione delle spese;
   VISTA la deliberazione della Corte dei  conti  a  Sezioni  riunite
14-15  luglio 1994, recante il "regolamento concernente la disciplina
dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti"  (deliberazione  n.
1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994;
   VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;
   VISTO il d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279;
   RITENUTA la necessita' di armonizzare la disciplina dell'autonomia
finanziaria  della  Corte  ai principi ed ai criteri introdotti dalla
legge 3 aprile 1997, n. 94, e dal d. lgs. 7 agosto 1997, n. 279;
   SENTITI  il  consiglio  di   presidenza   ed   il   consiglio   di
amministrazione;
                              DELIBERA
                      il seguente regolamento:
                               Capo I
           AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE
                               Art. 1
                        Autonomia finanziaria
1.  La  Corte  dei  conti  provvede autonomamente alla gestione delle
   risorse finanziarie necessarie ai  propri  fini  istituzionali  in
   base alle norme del presente regolamento.