IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista  la legge  23 dicembre  1977, n.  952, recante  modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro;
  Ritenuto che  l'art. 1 della citata  legge assoggettata all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236, dello stato  di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro  il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto  legislativo 21 dicembre 1990,  n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20  del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per  l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per le  imposte  di  cui ai  sopracitati  decreti
legislativi  n. 398  del  1990 e  n.  504 del  1992  si applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione  dell'Automobile club d'Italia ed  alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692,  nonche' dall'art. 1  della legge 9  luglio 1990, n.  187, in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente  in sessanta giorni per  gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza  delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del Conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1  del  decreto   legge  21  giugno  1961,  n.  498,
convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel
testo modificato  dalla legge 2  dicembre 1975, n. 576,  e sostituito
dalla legge 25  ottobre 1985, n. 592, contenente  norme sulla proroga
dei termini di  prescrizione e decadenza per il  mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari,  applicabili anche al pubblico
registro automobilistico;
  Vista la nota n. 110/97 del 16 gennaio 1998 con la quale la procura
generale  della Repubblica  presso la  Corte d'appello  di Milano  ha
segnalato  l'irregolare   funzionamento  dell'ufficio   del  pubblico
registro automobilistico di Lecco in data 18 dicembre 1997 (dalle ore
8,15 alle  ore 15) per  la partecipazione del personale  ad assemblea
sindacale,  e  conseguentemente,  il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti  per  la   liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e
versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati nelle premesse  viene accertato l'irregolare
funzionamento del pubblico registro  automobilistico di Lecco in data
18 dicembre 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 febbraio 1998
                                        Il direttore generale: Romano