Sono  stati chiesti  al Ministero  della sanita'  chiarimenti sulla
portata  normativa   del  decreto-legge  17  febbraio   1998,  n.  23
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 39 del 17
febbraio 1998), e notizie sulle modalita' con cui sara' data concreta
attuazione alla disciplina in esso prevista.
  Tenuto conto  del generale  interesse della materia,  si forniscono
qui di seguito precisazioni sulle principali questioni affrontate dal
richiamato provvedimento legislativo.
  1. Sperimentazione clinica del multitrattamento Di Bella (MDB).
  1.1. L'art. 1  del decreto-legge definisce le  linee generali della
sperimentazione  del MDB,  affidando  al Ministero  della sanita'  il
compito  di concordare  con  le  regioni e  le  province autonome  un
programma  coordinato di  sperimentazioni cliniche,  anche in  deroga
alle  disposizioni  vigenti,  e  individua  ruoli  e  responsabilita'
dell'amministrazione  sanitaria centrale  e delle  autorita' e  delle
strutture sanitarie locali che partecipano agli studi sperimentali.
  In base al  comma 8 dello stesso art. 1,  che riconosce come validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della
sperimentazione clinica  del MDB, anteriormente alla  data di entrata
in vigore del decretolegge, resta  confermata tutta la procedura gia'
attivata dal  Ministero della sanita'  e concordata con le  regioni e
province  autonome, compresa  la individuazione,  da parte  di queste
ultime,  dei centri  che, previa  valutazione di  idoneita' da  parte
della Commissione  oncologica nazionale, affiancheranno  gli istituti
di ricovero  e cura  a carattere  scientifico nella  conduzione degli
studi sperimentali,  nonche' l'approvazione  dei protocolli  da parte
della  Commissione  stessa,  sentito   il  Comitato  etico  nazionale
appositamente istituito.
  I  protocolli  finora  approvati   sono  gia'  stati  trasmessi  ai
responsabili dei centri interessati.
  Le  aziende produttrici  si sono  impegnate, per  il tramite  della
Farmindustria,  a fornire  gratuitamente, entro  il corrente  mese di
febbraio, dosi di somatostatina e di octreotide per il trattamento di
1000 dei circa 2600 pazienti che saranno complessivamente sottoposti,
in  un periodo  temporale di  tre mesi,  alla sperimentazione  di cui
trattasi.Le  dosi  per  il  trattamento dei  restanti  1600  pazienti
saranno fornite dalle aziende  all'Istituto superiore di sanita', che
le acquistera'  con i fondi  stanziati, a favore del  Ministero della
sanita',  dal  comma  7  dell'art.  1  del  decretolegge.  L'Istituto
superiore  di   sanita'  procedera'  anche  all'acquisto   del  terzo
medicinale industriale  in commercio incluso nel  multitrattamento (a
base di  bromocriptina), e alla  distribuzione di tutti  i medicinali
(compresi il  complesso vitaminico  e la  melatonina con  adenosina e
glicocolla, la  cui preparazione e' stata  affidata allo Stabilimento
chimico   farmaceutico   militare)   ai   centri   interessati   alla
sperimentazione.
  1.2.   Il  decreto-legge   n.  23/1998   non  prevede   alcun'altra
sperimentazione clinica del MDB, al di fuori di quella concordata fra
il  Ministro della  sanita' e  le  regioni e  province autonome.  Non
sussistono, pertanto,  margini normativi per ulteriori  iniziative da
parte di altre istituzioni, anche  in considerazione del fatto che il
decreto-legge    riferisce   esclusivamente    alle   sperimentazioni
disciplinate dall'art. 1 la possibilita' di "deroga alle disposizioni
vigenti" (fra  cui quelle  dell'art. 1, lettera  c), del  decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre  1994, n. 754, e del decreto
ministeriale 28  luglio 1977, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
216 del 9 agosto 1977, rettificato con decreto ministeriale 25 agosto
1977,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 328  del 1  settembre
1977). A maggior  ragione, non sono compatibili  con il decreto-legge
di cui trattasi studi osservazionali che prevedano la possibilita' di
reclutamento  di  un numero  indiscriminato  di  pazienti affetti  da
particolari tipi  di neoplasie o,  addirittura, da qualsiasi  tipo di
neoplasia. Studi di tal genere, se effettuati da strutture pubbliche,
si risolverebbero in una forma  di ordinaria erogazione, a carico del
Servizio  sanitario  nazionale,   di  prestazioni  farmaceutiche,  in
violazione di quanto  previsto dall'art. 2 del  decretolegge, che non
solo  subordina (come  gia'  stabilito dal  decreto-legge 21  ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge  23 dicembre 1996, n. 648) a una
valutazione  favorevole  della  Commissione   unica  del  farmaco  la
gratuita'  della   dispensazione  di  farmaci  ancora   in  corso  di
sperimentazione clinica,  ma precisa  che, in ogni  caso, la  CUF non
possa  esprimersi   favorevolmente  per  medicinali  -   come  quelli
congiuntamente  impiegati nel  MDB  -  "per i  quali  non siano  gia'
disponibili risultati di studi clinici di fase seconda".
  2.  Osservanza delle  indicazioni terapeutiche  autorizzate; deroga
temporanea per medicinali a base di octreotide e somatostatina.
  2.1. L'art. 3,  comma 1, del decreto-legge stabilisce,  in linea di
principio,  che il  medico, nel  prescrivere medicinali  industriali,
deve  attenersi  alle  indicazioni  terapeutiche,  alle  vie  e  alle
modalita'    di    somministrazione   previste    dall'autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanita'.
  Al  successivo comma  2 viene  fatta salva  la possibilita'  che il
medico,  in singoli  casi,  sotto la  sua  diretta responsabilita'  e
previa informazione  del paziente  e acquisizione del  consenso dello
stesso, impieghi  il medicinale anche  per una indicazione o  con una
modalita' di somministrazione diversa da quelle formalmente approvate
dal Ministero  della sanita',  qualora il  medico stesso  ritenga, in
base  ad  elementi  obiettivi,  che  il  paziente  non  possa  essere
utilmente trattato con medicinali regolarmente autorizzati per quella
indicazione o con quella modalita' di somministrazione e purche' tale
impiego sia consolidato e conforme a  linee guida o lavori apparsi su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.
  Resta  pertanto   esclusa  la  possibilita',  per   il  medico,  di
prescrivere medicinali per indicazioni non autorizzate, quando la sua
scelta non possa essere supportata da tali riferimenti bibliografici,
derivando  soltanto  da  convincimenti personali  o  da  informazioni
scientificamente non verificate. In caso  di infrazione, il medico e'
sottoposto  a   procedimento  disciplinare   ai  sensi   del  decreto
legislativo del  Capo provvisorio dello  Stato 13 settembre  1946, n.
233.
  2.2.  Una deroga  specifica alla  disciplina ordinaria  concernente
l'osservanza delle  indicazioni terapeutiche autorizzate  e' prevista
per i  medicinali a base  di octreotide  o di somatostatina,  i quali
possono essere prescritti al  di fuori delle indicazioni terapeutiche
approvate,  quando ricorrano  congiuntamente le  condizioni seguenti,
che si ricavano dalla formulazione del comma 3 dell'art. 3:
     a) i medicinali vengano impiegati in campo oncologico;
  b)  il  medico ritenga,  in  base  ad  elementi obiettivi,  che  il
paziente  non possa  essere  utilmente trattato  con medicinali  gia'
autorizzati per quella determinata patologia;
  c) il  paziente renda per  iscritto il proprio consenso,  dal quale
risulti di essere stato adeguatamente informato circa l'assenza, allo
stato,  di  risultati  scientifici  dimostrativi  dell'efficacia  dei
medicinali impiegati;
  d) la prescrizione avvenga non oltre la data di completamento delle
sperimentazioni cliniche previste dall'art. 1.
  La prescrizione effettuata  in assenza di una  di queste condizioni
comporta  l'irrogazione al  medico di  una sanzione  disciplinare non
inferiore    alla     sospensione    dall'esercizio    dell'attivita'
professionale da uno a sei  mesi, secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente  della Repubblica  5 aprile 1950,  n. 221,  recante il
regolamento di attuazione del citato decreto legislativo n. 233/1946.
  La deroga  prevista dall'art.  3, comma  3, vale  esclusivamente ai
fini del riconoscimento della  liceita' del comportamento del medico,
ma non  riguarda la possibilita'  di assunzione della  prescrizione a
carico   del   Servizio   sanitario  nazionale,   che   viene,   anzi
espressamente  esclusa dal  successivo  comma 4  (fatto salvo  quanto
potra' eventualmente stabilire la CUF,  ai sensi del decreto-legge n.
536/1996,  una  volta resi  noti  i  risultati delle  sperimentazioni
cliniche di fase seconda).
  3. Cessione al pubblico di specialita' medicinali facenti parte del
MDB.
  3.1. Pur escludendo la possibilita'  di assunzione a carico del SSN
del  MDB, il  decreto-legge contiene  norme dirette  a diminuire  gli
oneri che  i pazienti e le  loro famiglie devono sopportare  nei casi
eccezionali  in cui,  alle condizioni  previste, il  medico prescriva
somatostatina  o octreotide  per indicazioni  oncologiche diverse  da
quelle  approvate. Il  comma 1  dell'art. 4  da' mandato  al Ministro
della  sanita' di  concordare con  le aziende  farmaceutiche titolari
delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione
di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale
di  specialita'   medicinali  o,   senza  pregiudizio   della  tutela
brevettuale,  di medicinali  generici a  base di  somatostatina e  di
octreotide.
  I  prezzi  gia' concordati  fra  il  Ministro  della sanita'  e  la
Farmindustria sono i  seguenti: per la somatostatina L.  20.000 al mg
al  netto dell'IVA;  per  l'octreotide il  prezzo  non potra'  essere
comunque  superiore a  quello praticato  ai grossisti  per le  stesse
confezioni attualmente in commercio.
  I due farmaci  saranno acquistati da ciascuna regione o  da una ASL
capofila, per la successiva  distribuzione sul territorio. Il riparto
fra le  varie regioni delle confezioni  disponibili avverra', secondo
indicazioni  fornite dal  Ministero della  sanita', in  ragione della
popolazione residente,  con un coefficiente di  correzione che terra'
conto dell'incidenza delle malattie tumorali.
  E'  bene  ricordare,  comunque,  che  per  la  insufficienza  degli
impianti produttivi rispetto all'improvviso  incremento di domanda di
medicinali a base di octreotide  e somatostatina, non sara' possibile
disporre, nel  periodo di  applicazione della  norma che  consente la
prescrizione dei due farmaci, di un rilevante numero di confezioni.
  Le confezioni a prezzo concordato saranno consegnate dal farmacista
ai clienti  che esibiscano una  ricetta medica (non  quella specifica
prevista  per la  prescrizione di  medicinali in  regime di  Servizio
sanitario nazionale),  nella quale  la prescrizione del  medicinale a
base di somatostatina o  octreotide sia accompagnata dall'annotazione
prevista dal comma  3 dell'art. 4 ("Prescrizione  effettuata ai sensi
dell'art. 3,  comma 3, del  decreto-legge 17 febbraio 1998,  n. 23"),
sottoscritta dal medico.
  3.2. Il prezzo che il cliente deve corrispondere al farmacista (che
lo  incassa in  nome e  per conto  della ASL  competente) e'  pari al
prezzo di acquisto  da parte del S.S.N.: sara' pertanto  di L. 20.000
al milligrammo  per la  somatostatina e,  per l'octreotide,  quello -
comunque non superiore  al normale prezzo di cessione  al grossista -
che sara' contrattato  con le singole aziende.  Su quest'ultimo punto
il Ministero della sanita' si  riserva di fornire, quanto prima, piu'
precise notizie.
  Naturalmente, la  possibilita' per i  pazienti di acquistare  i due
farmaci a prezzo ridotto e' limitata alle confezioni acquistate dalla
regione o  dalla ASL capofila  sulla base della  specifica disciplina
del decreto-legge e non puo' estendersi alle confezioni eventualmente
presenti in farmacia, da destinare alle prescrizioni dei due prodotti
sulla base delle indicazioni terapeutiche autorizzate.
  Gli  originali delle  ricette saranno  trattenuti dal  farmacista e
inviati alla azienda sanitaria  competente, secondo le istruzioni che
saranno fornite dalle regioni ai  fini della regolazione dei rapporti
fra le farmacie e l'azienda predetta.
  Copia delle stesse ricette  dovra' essere trasmessa dal farmacista,
con cadenza quindicinale,  al Ministero della sanita'  (art. 4, comma
5).
 4. Prescrizione di preparazioni magistrali.
  4.1. L'art.  5 del  decreto-legge reca  un insieme  di disposizioni
volte a  inquadrare in  un preciso sistema  di garanzie  sanitarie la
facolta', riconosciuta al medico, di prescrivere, in luogo di farmaci
industriali  regolarmente  in  commercio   o  in  aggiunta  ad  essi,
preparazioni   magistrali,   che  devono   essere   estemporaneamente
approntate   dal   farmacista   nel   rispetto   delle   disposizioni
regolamentari in vigore  (regio decreto 30 settembre  1938, n. 1706).
Fra  queste  ultime  e'  bene   ricordare  quelle  che  prevedono  la
necessita',  per il  farmacista, di  preparare i  galenici magistrali
partendo dalle  materie prime  e non  da prodotti  miscelati, dovendo
egli garantire la qualita' di ogni singola sostanza.
  Per evitare  che il  medico possa  far ricorso,  in questi  casi, a
medicinali nocivi o, comunque, non  noti alle autorita' sanitarie, il
comma  1 stabilisce  che, in  linea  di principio,  i medici  possono
prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi
attivi  descritti nelle  farmacopee dei  Paesi dell'Unione  europea o
contenuti   in  medicinali   prodotti  industrialmente   di  cui   e'
autorizzato  il commercio  in  Italia o  in  altro Paese  dell'Unione
europea.
  Tenuto  conto  della  ratio  della norma,  deve  ritenersi  escluso
dall'ambito di  applicazione della  stessa (e quindi  suscettibile di
prescrizione da parte  del medico) un principio attivo  che sia posto
in commercio in ambito europeo anche al di fuori della disciplina dei
medicinali.
  E' evidente,  infatti, che sarebbe contrario  agli intendimenti del
legislatore - oltreche' ai principi comunitari sulla circolazione dei
prodotti  all'interno  dell'Unione europea  -  vietare  al medico  di
impiegare in  una preparazione magistrale  per via orale  un prodotto
liberamente acquistabile dal consumatore al di fuori di un intervento
prescrittivo  e del  controllo  del medico.  Parimenti, sono  escluse
dalle limitazioni previste dal comma 1 dell'art. 5 le sostanze inerti
che  entrano  nella  preparazione  dei  medicinali  con  funzione  di
eccipienti, aromatizzanti, ecc.
  4.2.  Si ritiene  utile precisare,  a  questo punto,  che tutte  le
sostanze contenute nelle due  preparazioni estemporanee facenti parte
del  MDB possono  continuare ad  essere oggetto  di ricette  mediche,
essendo comprese o fra le sostanze di cui e' espressamente consentita
la  prescrizione dall'art.  5,  comma  1, o  fra  quelle che  esulano
dall'ambito di applicazione della predetta norma.
  4.3. Il comma 3 dell'art. 5  consente al medico, in deroga a quanto
previsto  dal  comma  1,  di prescrivere  principi  attivi  non  piu'
presenti in specialita' medicinali in commercio, ma gia' contenuti in
specialita' la cui  autorizzazione sia stata revocata  per motivi non
attinenti al rischio di impiego del principio attivo (ad esempio, per
sopravvenuto  disinteresse  commerciale  del produttore).  Presso  il
competente  Dipartimento  per  la  valutazione dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza i medici eventualmente interessati potranno ottenere
notizie   sui  motivi   della  revoca   della  autorizzazione   delle
specialita' medicinali a base di una determinata sostanza.
  4.4.  I commi  3  e  4 dello  stesso  articolo prevedono  specifici
adempimenti  da  parte dei  medici  che  prescrivono la  preparazione
magistrale e dei farmacisti che  le eseguono (i primi devono ottenere
il consenso del  paziente al trattamento e  specificare nella ricetta
le esigenze eccezionali che giustificano il ricorso alla prescrizione
estemporanea, nonche' indicare il nome,  il cognome e l'indirizzo del
paziente  e dichiarare  di  averne ottenuto  il  consenso; i  secondi
devono trasmettere mensilmente  le ricette, in originale  o in copia,
all'azienda  USL,  o all'azienda  ospedaliera,  che  le inoltrano  al
Ministero  della   sanita'  per  un  opportuno   monitoraggio  per  i
comportamenti prescrittivi).
  I  medici  e  i  farmacisti  che  violino  tali  disposizioni  sono
sottoposti  a   procedimento  disciplinare.  Peraltro,   i  ricordati
adempimenti non  devono essere  osservati - secondo  quanto stabilito
dal comma 5 dello stesso art.  5 - quando il medicinale e' prescritto
per indicazioni  terapeutiche corrispondenti a quelle  dei medicinali
industriali  autorizzati a  base dello  stesso principio  attivo. Una
simile ipotesi  ricorre, ad  esempio, quando  il medico  prescriva al
farmacista la preparazione di un medicinale ad un dosaggio diverso da
quello del prodotto industriale in commercio ritenendolo maggiormente
consono alle esigenze del paziente trattato.