IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo 9,  commi 1  e 2,  del decreto-legge  30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, che  disciplinano, rispettivamente, la costituzione del
catasto dei  fabbricati e le  modalita' di produzione  ed adeguamento
della nuova cartografia a grande scala;
  Visto il  regio decreto-legge 13  aprile 1939, n.  652, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11   agosto  1939,  n.  1249,  che
disciplina   l'accertamento    generale   dei    fabbricati   urbani,
rivalutazione  del relativo  reddito e  formazione del  nuovo catasto
edilizio urbano;
  Visto il regolamento  per la formazione del  nuovo catasto edilizio
urbano,  approvato  con decreto  del  Presidente  della Repubblica  1
dicembre 1949, n. 1142;
  Visto l'articolo  3, comma  154, della legge  23 dicembre  1996, n.
662, con il quale e' stata  disposta la revisione generale delle zone
censuarie,    delle   tariffe    d'estimo,   della    qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi
criteri, nonche' delle commissioni censuarie;
  Visto l'articolo  3, comma  156, della legge  23 dicembre  1996, n.
662,  con il  quale e'  stata disposta  la revisione  dei criteri  di
accatastamento dei fabbricati rurali;
  Visto l'articolo  2, comma  1-sexies, del decreto-legge  23 gennaio
1993,  n. 16,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 24  marzo
1993,  n. 75,  che  prevede  nuovi criteri  di  classificazione e  di
determinazione  delle rendite  del  catasto dei  terreni che  tengano
conto della potenzialita' produttiva dei suoli;
  Visto l'articolo 1  del decreto del Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 650,  che  reca  norme  per il  perfezionamento  e
revisione del sistema catastale;
  Vista  la legge  2  febbraio  1960, n.  68,  che  reca norme  sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni
e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
che disciplina  l'automazione delle procedure di  aggiornamento degli
archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;
  Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni
approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto  del  Ministro delle  finanze  23 dicembre  1992,
concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                              Titolo I
                       CATASTO DEI FABBRICATI
                               Capo I
                      Contenuti dell'inventario
                               Art. 1.
                        Catasto dei fabbricati
  1.  Il   catasto  dei   fabbricati  rappresenta   l'inventario  del
patrimonio edilizio nazionale.
  2. Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare.
  3. L'insieme delle  unita' immobiliari e degli  altri beni immobili
oggetto di censimento  siti nello stesso comune,  sui quali insistono
diritti reali o oneri  reali omogenei, costituiscono un'unica partita
nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente
nell'ambito   del  comune,   e   contengono,   oltre  agli   elementi
identificativi degli  immobili, dei soggetti, e  dei relativi diritti
reali,  anche   gli  estremi   dei  documenti  che   ne  giustificano
l'iscrizione e le eventuali  successive mutazioni, nonche' ogni altra
indicazione  prevista  dalle norme  e  dalle  istruzioni emanate  dal
dipartimento dei territorio.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge  alle  quali  e'    operato  il
          rinvio. Restano  invariati, il  valore e  l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  9,  commi  1    e 2, del D.L. 30
          dicembre 1993, n.   557,  convertito,  con    modificazioni
          dalla legge 26  febbraio 1994, n.  133, e' il seguente:
            "1.  Al    fine di realizzare   un inventario completo ed
          uniforme del patrimonio  edilizio,   il  Ministero    delle
          finanze   provvede  al censimento di  tutti i fabbricati  o
          porzioni  di  fabbricati   rurali e alla   loro iscrizione,
          mantenendo tale   qualificazione,  nel    catasto  edilizio
          urbano, che  assumera'  la denominazione  di ''catasto  dei
          fabbricati''.    L'amministrazione    finanziaria  provvede
          inoltre  alla individuazione delle   unita' immobiliari  di
          qualsiasi     natura  che  non  hanno  formato  oggetto  di
          dichiarazione   al  catasto.  Si  provvede  anche  mediante
          ricognizione   generale   del      territorio   basata   su
          informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
            2.  Le    modalita'  di    produzione   ed    adeguamento
          della    nuova cartografia a grande scala  devono risultare
          conformi alle specifiche tecniche di base,   stabilite  con
          decreto  del    Ministro  delle  finanze, da emanare, entro
          centoventi giorni dalla data di    entrata  in  vigore  del
          presente   decreto, ai  sensi dell'art. 17  della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto  sono,  altresi'
          determinati  i  modi e   i termini  di  attuazione  di ogni
          altra   attivita' prevista   dal presente  articolo,  salvo
          quanto stabilito dal comma 12".
            -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  154,  della  legge 23
          dicembre 1996, n.  662, e' il seguente:
            "Con  uno o   piu' regolamenti,   da emanare    ai  sensi
          dell'art.  17,  comma    2,  della    legge    23    agosto
          1988,    n.    400,   al     fine dell'aggiornamento    del
          catasto    e   della sua  gestione unitaria  con province e
          comuni,  anche per favorire il  recupero dell'evasione,  e'
          disposta  la    revisione  generale   delle zone censuarie,
          delle   tariffe   d'estimo,    della        qualificazione,
          classificazione  e  classamento delle unita' immobiliari  e
          dei relativi criteri  nonche' delle commissioni  censuarie,
          secondo i seguenti principi:
            a)     attribuzione   ai    comuni    di  competenze   in
          ordine    alla articolazione del territorio  comunale    in
          microzone  omogenee,  secondo  criteri  generali  uniformi.
          L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e'
          deliberata   entro il 31  dicembre  1997    e  puo'  essere
          periodicamente modificata;
            b)    individuazione    delle   tariffe     d'estimo   di
          reddito  facendo riferimento,   al  fine   di   determinare
          la  redditivita'   media ordinariamente ritraibile    dalla
          unita'    immobiliare,  ai  valori    e  ai  redditi   medi
          espressi dal   mercato   immobiliare   con esclusione    di
          regimi legali di determinazione dei canoni;
            c)   intervento      dei  comuni  nel  procedimento    di
          determinazione delle tariffe d'estimo.   A tal fine    sono
          indette conferenze di  servizi in applicazione dell'art. 14
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la
          determinazione delle stesse e'  devoluta agli organi di cui
          alla lettera d);
            d)  revisione della disciplina  in materia di commissioni
          censuarie.   La   composizione delle    commissioni  e    i
          procedimenti  di nomina  dei componenti  sono   ispirati  a
          criteri    di   semplificazione    e  di rappresentativita'
          tecnica anche delle  regioni, delle province e dei comuni;
            e) attribuzione  della rendita   catastale alle    unita'
          appartenenti  alle  varie categorie  ordinarie con  criteri
          che  tengono conto   dei caratteri specifici    dell'unita'
          immobiliare, del fabbricato  e della microzona ove l'unita'
          e' sita".
            -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  156,  della  legge 23
          dicembre 1996, n.  662, e' il seguente:
            "156. Con uno o piu' regolamenti   da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e' disposta la revisione dei  criteri   di   accatastamento
          dei    fabbricati      rurali    previsti  dall'art.  9 del
          decreto-legge 30 dicembre 1993,   n. 557,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla    legge 26   febbraio 1994,  n. 133,
          tenendo conto  del fatto  che  la normativa   deve   essere
          applicata    soltanto  all'edilizia  rurale  abitativa  con
          particolare riguardo ai fabbricati siti in zone  montane  e
          che  si deve provvedere all'istituzione di una categoria di
          immobili  a  destinazione   speciale per il classamento dei
          fabbricati strumentali,   ivi compresi  quelli    destinati
          all'attivita'  agrituristica,  considerando inoltre  per le
          aree   montane     l'elevato  frazionamento    fondiario  e
          l'elevata frammentazione   delle superfici agrarie    e  il
          ruolo  fondamentale    in esse   dell'agricoltura a   tempo
          parziale    e  dell'integrazione    fra  piu'     attivita'
          economiche   per la cura dell'ambiente.  Il termine  del 31
          dicembre 1995,  previsto dai commi 8, primo  periodo,  e  9
          dell'art.  9  del  decreto-legge  30 dicembre 1993, n. 557,
          convertito, con   modificazioni, dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133, e  successive modificazioni, e' ulteriormente
          differito al 31 dicembre 1997".
            -  Il  testo    dell'art. 2, comma 1-sexies, del D.L.  23
          gennaio 1993, n. 16, convertito,  con modificazioni,  dalla
          legge 24  marzo 1993, n.  75, e' il seguente:
            "Con  decreto   del Ministro   delle finanze, da  emanare
          entro  il 31 dicembre 1993  ai sensi dell'art.  17    della
          legge  23 agosto   1988, n.  400,   sono  stabiliti   nuovi
          criteri   di  classificazione   e  di determinazione  delle
          rendite  del  catasto dei  terreni che  tengano conto della
          potenzialita' produttiva dei suoli".
            - Il testo  dell'art. 1 del D.P.R.  26 ottobre  1972,  n.
          650, e' il seguente:
            "Art.  1.   - L'art. 41 del  testo unico delle leggi  sul
          catasto dei terreni e' sostituito dal seguente:
             ''Costituiscono il catasto:
              1) la mappa particellare;
              2) l'elenco e lo schedario delle particelle;
              3) il registro o schedario delle partite;
              4) la matricola o schedario dei possessori.
            Il tipo,   la forma   e le caratteristiche    degli  atti
          approvati  con decreti   del   Ministro   per   le  finanze
          anche  per   assicurarne   la idoneita'  alla  elaborazione
          meccanografica.
            Viene    inoltre conservata   presso  gli uffici  tecnici
          erariali  la raccolta dei tipi di frazionamento  e dei tipi
          particellari, che sono assoggettati alla  consultazione  ed
          al    rilascio  di  copie  alla  stregua degli atti innanzi
          citati''".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400, e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restanto
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".