IL VICE COMMISSARIO
  (Art. 5 della  legge 24 febbraio 1992, n. 225;  ordinanza D.P.C. n.
  2554    del 4  aprile 1996;  ordinanza  commissariale n.  B/194 del
  19 aprile 1997)
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento della Protezione  civile n. 2554 del 4  aprile 1997 con
la quale il presidente della  regione Toscana e' nominato commissario
delegato  per tutti  gli  interventi  infrastrutturali di  emergenza,
compresi  quelli relativi  ai dissesti  idrogeologico verificatisi  o
aggravati, a seguito degli eventi  alluvionali del novembre 1996, nei
territori  dei comuni  della provincia  di Massa  Carrara individuati
dalla medesima ordinanza;
  Vista l'ordinanza commissariale n. B/194  del 19 aprile 1997 con la
quale il  sottoscritto e'  stato nominato  vice commissario  ai sensi
dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997;
  Visto l'art. 7  della richiamata ordinanza D.P.C.  n. 2554/1997 che
dispone  che ai  nuclei  familiari evacuati  da  alloggi distrutti  o
dichiarati inagibili e' assegnato:
  a) un  contributo per l'assistenza  fino ad  un massimo di  lire 20
milioni tenuto anche conto del danno subito a beni immobili e mobili;
  b) un contributo mensile di lire  600.000 per il periodo massimo di
un anno per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari medesimi;
  Considerato che l'assegnazione dei predetti contributi provvede, ai
sensi del  medesimo art. 7,  il commissario delegato  avvalendosi dei
comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati;
  Richiamato in particolare  l'art. 7 sopra citato, in  base al quale
il contributo per l'assistenza nel  limite di 20 milioni per ciascuno
dei beneficiari  si applica ai  nuclei familiari evacuati  da alloggi
distrutti o dichiarati ina- gibili in base ai criteri di cui al punto
3  dell'ordinanza  n.   B/222  del  20  giugno   1997  relativa  alla
concessione dei contributi per 1'assistenza e l'autonoma sistemazione
dei nuclei familiari evacuati;
  Considerato che  l'ordinanza B/222  sopra richiamata  individua gli
immobili danneggiati rispettivamente  in n. 1 immobile  nel comune di
Aulla e  n. 1 immobile  nel comune di Mulazzo,  per i quali  e' stata
adottata relativa ordinanza sindacale di evacuazione;
  Visto che l'ordinanza di evacuazione nel comune di Aulla in data 18
novembre  1996 e'  stata  revocata in  data 20  novembre  1996 e  che
pertanto non puo' essere erogato il contributo mensile per l'autonoma
sistemazione come previsto dall'ordinanza B/222;
  Visto invece che  l'ordinanza di evacuazione nel  comune di Mulazzo
e' tutt'ora  operativa e pertanto  ricorrono i presupposti  di durata
temporale necessari  per 1'erogazione  dei contributi  per l'autonoma
sistemazione di cui  al punto precedente di lire  600.000 mensili per
un massimo di un anno;
  Preso atto  che si e' ritenuto  di applicare in via  prioritaria il
contributo   per  l'autonoma   sistemazione   dei  nuclei   familiari
determinato in  L. 14.400.000 cosi' come  stabilito dall'ordinanza n.
B/222 del 20 giugno 1997;
  Ritenuto altresi'  di destinare  ai contributi per  l'assistenza la
quota del  complessivo finanziamento di  lire 80 milioni  che residua
dopo l'applicazione  del suddetto  contributo prioritario, pari  a L.
65.600.000;
  Richiamati in particolare i punti  3 e 5 dell'ordinanza B/222 sopra
citate,  nei  quali  e'  previsto  che la  quota  del  contributo  di
assistenza,  nel  limite  di  20  milioni  per  ciascuno  dei  nuclei
familiari  beneficiari,  e'  determinata:  in  lire  un  milione  per
ciascuno dei componenti  il nucleo familiare, mentre  il rimanente e'
assegnato  in  misura  percentuale  non superiore  al  75  per  cento
rispetto all'ammontare dei danni  subiti dall'immobile di residenza e
dei beni mobili  di proprieta' risultante dal  rapporto tra l'entita'
complessiva dei danni accertati e la disponibilita' determinata di L.
65.600.000 come precedentemente indicato;
  Preso  atto come  risulta  dagli stati  di  famiglia trasmessi  dal
comune  di Aulla  in data  22 gennaio  1998 che  la composizione  dei
summenzionati nuclei familiari risulta la seguente:
  Moretti Walter, Pietro e Rita n. 1; Peroni Maria vedova Moretti;
   Moretti Dario n. 4;
   Mataccena Luigi n. 4,
per  un totale   di nove milioni da integrarsi con  la percentuale di
cui al punto precedente;
  Preso atto  altresi' che  in base al  punto 3  dell'ordinanza B/222
sopra   citata  si   e'  proceduto   tramite  gli   uffici  regionali
all'accertamento dei  danni, e quindi a  mezzo dell'ufficio regionale
per gli eventi alluvionali di Pietrasanta del 19 giugno 1996;
  Considerato che, a seguito  dei sopralluoghi effettuati dal tecnico
regionale incaricato  agli immobili evacuati di  cui all'ordinanza n.
B/222, sono  stati rilevati  danni soltanto  per l'immobile  sito nel
comune di Aulla in cui risiedono tre nuclei familiari;
  Considerato altresi' che  per quanto riguarda il  comune di Mulazzo
l'ordinanza sindacale di sgombero dell'8 gennaio 1997 n. 719 e' tutt'
ora in vigore, determinando pertanto per il nucleo familiare evacuato
i presupposti per il contributo per l'autonoma sistemazione di cui al
punto 1 dell'ordinanza n. B/222;
  Viste le perizie  redatte dal tecnico regionale  incaricato in data
11 dicembre 1997 applicando le disposizioni di cui ai punti 3.2, 3.5,
4.5.1. dell'ordinanza commisariale n. 23  del 12 febbraio 1997 avente
ad oggetto"Disposizioni operative per  la concessione di contributi a
fondo perduto di  cui all'art. 4 del decreto-legge  12 novembre 1996,
n. 576, convertito  con la legge del 31 dicembre  1996, n. 677", come
previsto  al punto  4 dell'ordinanza  B/222  e trasmesse  in data  15
dicembre 1997  al sindaco  di Aulla con  nota n. 2980  di prot.  e al
sindaco di Mulazzo con nota n. 1981 di prot.;
  Vista la nota del sindaco di Aulla n. 3093 del 19 dicembre 1997 con
la quale determina l'ammontare complessivo dei danni che risulta pari
a L. 25.214.750 cosi' ripartiti al netto della franchigia:
   Moretti Walter, Pietro e Rita L. 2.055.350;
   Moretti Dario L. 424.550;
   Mataccena Luigi L. 22.734.850,
  di cui L. 3.141.750 per danni  ai beni immobili e L. 22.073.000 per
danni ai beni mobili;
  Considerato pertanto che l'importo totale delle richieste ammesse a
contributo,  pari a  L.  25.214.750, e'  inferiore all'importo  della
disponibilita'  finanziaria  per  i  contributi di  cui  al  punto  2
dell'ordinanza B/222 come sopra indicato;
  Considerato altresi'  che in base  al punto 3  dell'ordinanza sopra
citata  la  percentuale  di   contributo  non  puo'  comunque  essere
superiore al 75 per cento del valore del danno;
  Vista la disponibilita' dei fondi  di cui all'art. 7 dell'ordinanza
n. 2554/1997 accreditati al commissario presso la sezione provinciale
del tesoro presso la Banca d'Italia di Massa;
                               Ordina:
  1.  L'ammontare del  contributo  di assistenza  di  cui all'art.  7
dell'ordinanza   del   Ministero   dell'interno   delegato   per   il
coordinamento della proterione civile n. 2554  del 4 aprile 1997 e di
cui  al  punto 3  dell'ordinanza  n.  B/222  del  20 giugno  1997  e'
determinato nella percentuale del 75% dei danni accertati;
  2) l'assegnazione  dei fondi  di cui al  punto 1  dell'ordinanza n.
B/222, cosi' come  previsto al punto 5 della  stessa ordinanza, sara'
effettuata   a  seguito   della  determinazione   dell'ammontare  dei
contributi da parte del sindaco nel limite di 20 milioni per ciascuno
dei nuclei familairi beneficiari in base a quanto disposto al punto 3
dell'ordinanza  B/222 di  cui  al  punto precedente  e  cioe' per  L.
1.000.000 per  ciascuno dei  componenti il  nucleo familiare  e sulla
base della percentuale di cui al punto precedente;
  3) il  sindaco provvede  altresi' all'erogazione dei  contributi di
cui al  punto 1 dell'ordinanza n.  B/222 ed a presentare  la relativa
rendicontazione con le modalita' di cui al punto 6.
    Firenze, 23 gennaio 1998
                                      Il vice commissario: Fontanelli