IL VICE COMMISSARIO
  (Art. 5  legge 24 febbraio 1992,  n. 225; ordinanza D.P.C.  n. 2554
  del  4    aprile 1997;   ordinanza commissariale n.   B/194 del  19
  aprile 1997)
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento della Protezione civile n.  2554 del 4 aprile 1997, con
la quale il presidente della  regione Toscana e' nominato commissario
delegato  per tutti  gli  interventi  infrastrutturali di  emergenza,
compresi  quelli relativi  ai dissesti  idrogeologico verificatisi  o
aggravati, a seguito degli eventi  alluvionali del novembre 1996, nei
territori  dei comuni  della provincia  di Massa  Carrara individuati
all'art. 1 della medesima ordinanza;
  Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997, con la
quale  il sottoscritto  e'  stato nominato  vicecommissario ai  sensi
dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997;
  Vista l'ordinanza del  Ministro dell'interno n. 2591  del 26 maggio
1997, che modifica  la predetta ordinanza n.  2554, con l'inserimento
dell'art. 6-bis,  mettendo a disposizione  la somma di L.  80 milioni
per  l'assegnazione di  contributi  straordinari  diretti a  favorire
l'immediata  ripresa delle  attivita'  produttive  nei territori  dei
comuni medesimi;
  Ritenuto  che   all'assegnazione  dei  predetti   contributi  debba
provvedere   il   commissario   delegato   avvalendosi   dei   comuni
territorialmente competenti,  come previsto dalla  medesima ordinanza
n. 2554/1997 per i nuclei familiari evacuati;
  Valutato che  in analogia con  quanto disposto dal  decreto-legge 2
novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677,
a favore  delle imprese colpite  dagli eventi alluvionali  del giugno
1996 in  ersilia e Garfagnana,  con ordinanza commissariale  n. B/275
del  15 settembre  1997,  e'  stato stabilito  che  il contributo  in
oggetto  sia  destinato  alle imprese  industriali,  agroindustriali,
commerciali,  di   servizi  ed  artigianali  aventi   sede  o  unita'
produttive nei comuni  di cui all'art. 1  dell'ordinanza n. 2554/1997
che, a  seguito degli eventi  alluvionali del novembre  1996, abbiano
subito  il danneggiamento  o la  distruzione di  beni immobili,  beni
mobili, beni mobili registrati e scorte di proprieta';
  Visto che in base al punto  2, dell'ordinanza n. B/275 sopra citata
l'ammontare   del  contributo   spettante  a   ciascuna  impresa   e'
determinato in  misura percentuale  rispetto all'ammontare  dei danni
subiti e accertati e che tale percentua le e' costituita dal rapporto
tra l'entita' complessiva dei danni accertati  ai beni di cui sopra e
la disponibilita' finanziaria di  lire 80 milioni stabilite dall'art.
6-bis dell'ordinanza 2554/1997;
  Visto che in  base allo stesso punto 2, la  suddetta percentuale e'
determinata con provvedimento successivo del vice commissario;
  Considerato  che  con la  stessa  ordinanza  il vicecommissario  ha
altresi' dettato  le disposizioni  operative per la  determinazione e
l'accertamento  dei danni,  per  l'assegnazione e  la erogazione  dei
contributi fondo  perduto in analogia  con le procedure  previste per
gli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana;
  Preso atto del  termine di cui al punto 5,  dell'ordinanza n. B/275
del 15 settembre 1997, secondo il quale le domande per la concessione
del  contributo  con  allegata   la  perizia  giurata  devono  essere
presentate al sindaco del comune territorialmente competente entro il
termine di sessanta giorni dalla data dell'ordinanza stessa;
  Viste  le   comunicazioni  dell'ammontare  complessivo   dei  danni
accertati ai sensi del punto  6, dell'ordinanza n. B/275 sopra citata
da parte dei sindaci dei comuni interessati, ed in particolare:
  comune  di Podenzana;  nota  n.  prot. 2362  del  5 novembre  1997.
Ammontare danni: L.  131.439.350. Ordinanza del sindaco n.  19 del 30
ottobre 1997;
  comune  di  Tresana;  nota  n.  prot. 2183  del  20  ottobre  1997.
Ammontare danni: L.  34.100.000. Ordinanza del sindaco n.  528 del 14
ottobre 1997;
  comune di Zeri; nota n. prot.  2661 del 17 novembre 1997. Ammontare
danni: L. 213.147.833. Provvedimento sindacale;
  comune di Licciana Nardi; nota n.  prot. 2721 del 25 novembre 1997.
Ammontare danni: L. 94.320.169. Delibera  di giunta municipale n. 699
del 25 novembre 1997;
  comune di Aulla; nota n. prot. 2720 del 25 novembre 1997. Ammontare
danni:  L. 30.781.463.  Domanda del  privato inviata  il 25  novembre
1997.
  Considerato, riguardo alle comunicazioni  ricevute, che non risulta
ammissibile  la richiesta  del sindaco  del  comune di  Aulla per  L.
30.781.463, in quanto presentata al sindaco in data 25 novembre 1997,
e pertanto  fuori del  termine perentorio  dei sessamta  giorni dalla
data dell'ordinanza n. B/275;
  Preso atto che  a seguito delle comunicazioni  pervenute, i sindaci
dei comuni sopra citati hanno  quindi ammesso a contributo le aziende
danneggiate per un totale di danni pari a L. 473.007.352;
  Vista   la  disponibilita'   dei  fondi   di  cui   all'art.  6-bis
dell'ordinanza D.P.C.  n. 2554 cosi come  integrata dall'ordinanza n.
2591/1997, pari a 80 milioni;
  Considerato che in data 28 novembre 1997, con nota n. 2786 e' stata
fatta  richiesta  al  Ministero   degli  interni  Dipartimento  della
protezione  civile di  integrare  i suddetti  fondi  di ulteriori  70
milioni,  per un  totale di  150 milioni,  al fine  di consentire  la
concessione dei  contributi a fondo  perduto almeno nella  misura del
30% del danno accertato cosi' come attuato per le imprese danneggiate
dall'alluvione in Versilia e Garfagnana del giugno 1996;
  Ritenuto  comunque  di procedere,  in  attesa  della decisione  del
Dipartimento  della   protezione  civile,  alla   determinazione  del
contributo a fondo perduto  sulla base dell'attuale disponibilita' di
fondi di cui all'articolo 6-bis pari a L. 80 milioni;
  Visto  che  in  base  a   tale  disponibilita'  la  percentuale  di
contributo a fondo perduto risulta pari al 16,9 %;
                               Ordina:
  1) l'ammontare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 6-bis
dell'ordinanza   del   Ministero   dell'interno   delegato   per   il
coordinamento della Protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, e di
cui al  punto 2, dell'ordinanza  n. B/275  del 15 settembre  1997, e'
determinato nella percentuale del 16,9% dei danni accertati;
  2) l'assegnazione dei  fondi di cui al punto 1)  sara' effettuata a
seguito della  determinazione dell'ammontare dei contributi  da parte
del sindaco sulla  base della predetta percentuale,  come previsto al
punto 6, dell'ordinanza n. B 275/1997;
  3) il  sindaco provvede  altresi' all'erogazione dei  contributi di
cui al punto 1), entro trenta giorni dalla data di accredito;
  4) il contributo, nel caso in  cui sia concessa la integrazione dei
fondi  di  cui  all'art.  6-bis  dell'ordinanza  n.  2554/1997,  come
indicato in narrativa,  ha valore di anticipo  rispetto al successivo
conguaglio da  determinarsi con  apposito provvedimento. Nel  caso in
cui  la richiesta  di  integrazione  dei fondi  non  sia accolta,  il
contributo  erogato  nella  percentuale  stabilita  con  la  presente
ordinanza e' da considerarsi definitivo.
   Firenze, 23 gennaio 1998
                                      Il vice commissario: Fontanelli