IL VICE COMMISSARIO (Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997) Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della regione Toscana e' nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologico verificatisi o aggravati, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1996, nei territori dei comuni della provincia di Massa Carrara individuati all'art. 1 della medesima ordinanza; Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997, con la quale il sottoscritto e' stato nominato vicecommissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2591 del 26 maggio 1997, che modifica la predetta ordinanza n. 2554, con l'inserimento dell'art. 6-bis, mettendo a disposizione la somma di L. 80 milioni per l'assegnazione di contributi straordinari diretti a favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori dei comuni medesimi; Ritenuto che all'assegnazione dei predetti contributi debba provvedere il commissario delegato avvalendosi dei comuni territorialmente competenti, come previsto dalla medesima ordinanza n. 2554/1997 per i nuclei familiari evacuati; Valutato che in analogia con quanto disposto dal decreto-legge 2 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996 in ersilia e Garfagnana, con ordinanza commissariale n. B/275 del 15 settembre 1997, e' stato stabilito che il contributo in oggetto sia destinato alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi ed artigianali aventi sede o unita' produttive nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2554/1997 che, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1996, abbiano subito il danneggiamento o la distruzione di beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati e scorte di proprieta'; Visto che in base al punto 2, dell'ordinanza n. B/275 sopra citata l'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa e' determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dei danni subiti e accertati e che tale percentua le e' costituita dal rapporto tra l'entita' complessiva dei danni accertati ai beni di cui sopra e la disponibilita' finanziaria di lire 80 milioni stabilite dall'art. 6-bis dell'ordinanza 2554/1997; Visto che in base allo stesso punto 2, la suddetta percentuale e' determinata con provvedimento successivo del vice commissario; Considerato che con la stessa ordinanza il vicecommissario ha altresi' dettato le disposizioni operative per la determinazione e l'accertamento dei danni, per l'assegnazione e la erogazione dei contributi fondo perduto in analogia con le procedure previste per gli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana; Preso atto del termine di cui al punto 5, dell'ordinanza n. B/275 del 15 settembre 1997, secondo il quale le domande per la concessione del contributo con allegata la perizia giurata devono essere presentate al sindaco del comune territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'ordinanza stessa; Viste le comunicazioni dell'ammontare complessivo dei danni accertati ai sensi del punto 6, dell'ordinanza n. B/275 sopra citata da parte dei sindaci dei comuni interessati, ed in particolare: comune di Podenzana; nota n. prot. 2362 del 5 novembre 1997. Ammontare danni: L. 131.439.350. Ordinanza del sindaco n. 19 del 30 ottobre 1997; comune di Tresana; nota n. prot. 2183 del 20 ottobre 1997. Ammontare danni: L. 34.100.000. Ordinanza del sindaco n. 528 del 14 ottobre 1997; comune di Zeri; nota n. prot. 2661 del 17 novembre 1997. Ammontare danni: L. 213.147.833. Provvedimento sindacale; comune di Licciana Nardi; nota n. prot. 2721 del 25 novembre 1997. Ammontare danni: L. 94.320.169. Delibera di giunta municipale n. 699 del 25 novembre 1997; comune di Aulla; nota n. prot. 2720 del 25 novembre 1997. Ammontare danni: L. 30.781.463. Domanda del privato inviata il 25 novembre 1997. Considerato, riguardo alle comunicazioni ricevute, che non risulta ammissibile la richiesta del sindaco del comune di Aulla per L. 30.781.463, in quanto presentata al sindaco in data 25 novembre 1997, e pertanto fuori del termine perentorio dei sessamta giorni dalla data dell'ordinanza n. B/275; Preso atto che a seguito delle comunicazioni pervenute, i sindaci dei comuni sopra citati hanno quindi ammesso a contributo le aziende danneggiate per un totale di danni pari a L. 473.007.352; Vista la disponibilita' dei fondi di cui all'art. 6-bis dell'ordinanza D.P.C. n. 2554 cosi come integrata dall'ordinanza n. 2591/1997, pari a 80 milioni; Considerato che in data 28 novembre 1997, con nota n. 2786 e' stata fatta richiesta al Ministero degli interni Dipartimento della protezione civile di integrare i suddetti fondi di ulteriori 70 milioni, per un totale di 150 milioni, al fine di consentire la concessione dei contributi a fondo perduto almeno nella misura del 30% del danno accertato cosi' come attuato per le imprese danneggiate dall'alluvione in Versilia e Garfagnana del giugno 1996; Ritenuto comunque di procedere, in attesa della decisione del Dipartimento della protezione civile, alla determinazione del contributo a fondo perduto sulla base dell'attuale disponibilita' di fondi di cui all'articolo 6-bis pari a L. 80 milioni; Visto che in base a tale disponibilita' la percentuale di contributo a fondo perduto risulta pari al 16,9 %; Ordina: 1) l'ammontare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 6-bis dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, e di cui al punto 2, dell'ordinanza n. B/275 del 15 settembre 1997, e' determinato nella percentuale del 16,9% dei danni accertati; 2) l'assegnazione dei fondi di cui al punto 1) sara' effettuata a seguito della determinazione dell'ammontare dei contributi da parte del sindaco sulla base della predetta percentuale, come previsto al punto 6, dell'ordinanza n. B 275/1997; 3) il sindaco provvede altresi' all'erogazione dei contributi di cui al punto 1), entro trenta giorni dalla data di accredito; 4) il contributo, nel caso in cui sia concessa la integrazione dei fondi di cui all'art. 6-bis dell'ordinanza n. 2554/1997, come indicato in narrativa, ha valore di anticipo rispetto al successivo conguaglio da determinarsi con apposito provvedimento. Nel caso in cui la richiesta di integrazione dei fondi non sia accolta, il contributo erogato nella percentuale stabilita con la presente ordinanza e' da considerarsi definitivo. Firenze, 23 gennaio 1998 Il vice commissario: Fontanelli