IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto legislativo  3 aprile 1993,  n. 96,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
nella legge 7 aprile 1995, n.  104, che detta disposizioni in materia
di prosecuzione  e completamento degli interventi  compresi nei piani
triennali e nei piani annuali approvati dal CIPE;
  Vista la convenzione n. 258/87, stipulata in data 1 marzo 1989, fra
l'Agenzia  per la  promozione  dello sviluppo  del  Mezzogiorno e  la
comunita' montana del Partenio, regolante il finanziamento di lire 80
milioni  per  assicurare  la  realizzazione  del  piano  di  sviluppo
socioeconomico della comunita' montana;
  Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 258/87
che prevede la  possibilita' di revoca del finanziamento  nel caso in
cui il  comportamento dell'ente  attuatore comprometta  la tempestiva
esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione stessa;
  Considerato  che  la  Cassa  depositi   e  prestiti,  con  nota  n.
2856/quater del 14  aprile 1997 ha evidenziato  che l'ente attuatore,
nonostante precedenti  solleciti, non ha provveduto  a trasmettere la
documentazione  attestante il  completamento dell'intervento  oggetto
della convenzione entro i termini stabiliti;
  Considerato altresi' che in data 22 aprile 1997 e' stato comunicato
all'ente attuatore ed alla regione  l'avvio della procedura di revoca
del finanziamento,  successivamente confermato da questo  servizio in
data  4 agosto  1997 e  che entrambe  le note  sono rimaste  prive di
riscontro;
  Ritenuto  pertanto che  non  sia stato  completato l'oggetto  della
convenzione;
  Su  proposta  del  Ministro  del bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  E' revocato  il finanziamento  regolato con  la convenzione  n.
258/87   concernente  la   realizzazione   del   piano  di   sviluppo
socioeconomico della comunita' montana del Partenio.
  2.  Ai  sensi dell'art.  12  della  convenzione, il  Ministero  del
bilancio  procedera', in  contraddittorio  con l'ente  convenzionato,
all'accertamento  dell'utilizzabilita'   della  parte   di  elaborati
eseguiti,   decidendo  in   ordine  al   recupero  delle   somme  non
legittimamente spese.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 252