LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il  decreto legislativo 30  giugno 1993, n.  266, concernente
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h)  della  legge 23  ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario n.  127, alla Gazzetta Ufficiale n.  306 del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del  Ministro  della  sanita' 25  ottobre  1996,
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 193  alla Gazzetta Ufficiale
n. 262  dell'8 novembre  1996, nel  quale le  specialita' medicinali,
appartenenti al raggruppamento  dei fattori di coagulazione  - VIII e
IX  - da  plasma umano,  denominate: "Emoclot  D.I.", della  societa'
I.S.I., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), "Hemofil M", della
societa'  Baxter   Healthcare  Corporation,  con  sede   in  Glendale
(California), rappresentata  in Italia dalla societa'  Baxter S.p.a.,
con sede  in Roma,  "Koate HS",  della societa'  Sclavo, con  sede in
Siena, "Kryobulin",  della societa'  Immuno, con sede  in Ospedaletto
(Siena), "Uman Cry D.I.", della societa' Plasmitalia S.p.a., con sede
in Ospedaletto  (Siena), "Aimafix  D.I.", della societa'  I.S.I., con
sede  in  Castelvecchio  Pascoli  (Lucca),  "Bebulin  Tim  3",  della
societa' Immuno, con sede  in Ospedaletto (Siena), "Alphanine", della
societa' Alpha  Therapeutic Italia S.p.a.,  con sede in La  Fontina -
Ghezzano (Pisa), ed "Haemate P",  della societa' Centeon Pharma Gmbh,
con sede  in Marburg,  (DE), rappresentata  in Italia  dalla societa'
Centeon Pharma S.p.a., con sede  in Milano, risultano classificata in
classe a) con nota 37, ossia farmaco per il quale e' prevista fino al
30 giugno 1997 la duplice via di distribuzione, da parte di strutture
pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;
  Considerato che con propria  deliberazione assunta nella seduta del
10 febbraio  1997 i fattori  della coagulazione da plasma  umano gia'
classificati in  classe a)  con nota 37  vengono rapportati  al costo
"exfabbrica"  di  L. 570  per  unita'  internazionale (U.I.)  per  il
fattore VIII e di L. 600 per U.I. per il fattore IX, maggiorato della
quota per la distribuzione di cui al comma 40 dell'art. 1 della legge
23  dicembre 1996,  n. 662,  che,  sulla scorta  del procedimento  di
calcolo  determinato  dal  CIPE,  con delibera  dell'8  agosto  1996,
pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  del 17  agosto  1996, n.  192,
comporta un coefficiente di maggiorazione, IVA compresa, di 1,6504;
  Visto altresi', il decreto del Ministro della sanita' del 18 aprile
1997, n. 186, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 19
maggio 1997, n.  114, con il quale e'  stata autorizzata l'immissione
in  commercio  della  specialita'   medicinale,  contenente  U.I.  di
principio attivo fattore VIII, denominata "Alphanate", della societa'
Alpha Therapeutic  Italia S.p.a., con  sede in La Fontina  - Ghezzano
(Pisa), e la sua classificazione in classe a) con nota 37;
  Rilevato che, con propria deliberazione  assunta nella seduta del 9
giugno 1997, il termine di validita' della nota 37 e' stato prorogato
al 30 giugno 1998;
  Viste, al  riguardo, le proprie deliberazioni  assunte nelle sedute
del  6  ottobre,  del  22   ottobre  nonche'  del  12  novembre  1997
concernenti l'allineamento del prezzo dei farmaci contenenti i citati
fattori  VIII e  IX, secondo  la direttiva  elaborata nella  predetta
seduta del  10 febbraio 1997,  limitatamente alle specialita'  il cui
prezzo    risulti    superiore     ai    parametri    monetari    per
unitainternazionale atteso che tali  valori monetari costituiscono un
mero  termine  di  riferimento  per il  complesso  delle  specialita'
esistenti  e  che i  medesimi  valori  rappresentano una  soglia  non
superabile nella determinazione dei prezzi stessi;
  Rilevato,  pertanto, che  le specialita'  medicinali contenenti  il
fattore VIII  denominate "Alphanate",  "Emoclot D.I."  nonche' quelle
contenenti  il fattore  IX  denominate  "Alphanine" nelle  confezioni
indicate  in dispositivo  non  risultano  ragguagliate al  rispettivo
prezzo di fattore come sopra rappresentato;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le  specialita' medicinali  indicate  nell'allegato  1 al  presente
provvedimento, di  cui e'  parte integrante, restano  classificate, a
norma dell'art.  8, comma 10, della  legge 24 dicembre 1993,  n. 537,
nella  classe  a) con  nota  37  con  i  prezzi al  pubblico,  I.V.A.
compresa, indicato a fianco di ciascuna confezione.